ARTICOLO 1
Art. 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è abrogata la legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22 e la legge
regionale 5 gennaio 1985, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
1. Le istanze di contributo delle imprese
artigiane, presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, per le quali non sono stati assunti, con formale delibera di
concessione della Giunta, i relativi impegni di spesa per la mancanza di
appositi stanziamenti nei bilanci regionali, devono ritenersi non ammissibili e
quindi respinte.