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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2002
Numero
19
Data
09/12/2002
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 9 dicembre 2002, n. 156.
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Finalità della legge)

 

1.         La Regione Puglia istituisce, in attuazione della legge 18 maggio1989, n. 183 e successive modificazioni e secondo la previsione dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, un’unica Autorità di bacino, in seguito denominata “Autorità di bacino della Puglia”, con sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali,  così  come definiti dalla delibera del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991, che, per effetto delle intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto, approvate dal Consiglio regionale con provvedimento n. 110 del 18 dicembre 1991.

 

2.         L’Autorità di bacino, anche per le finalità di cui alle intese interregionali,  ispira  la propria azione  ai principi della leale cooperazione con le regioni limitrofe e con gli enti locali operanti sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 183/1989 e in particolare persegue il governo unitario e integrato dei bacini idrografici e delle risorse a essi collegate, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione,  di programmazione e di attuazione per i singoli bacini idrografici regionali e per quello interregionale del fiume Ofanto.

 

3.         L’Autorità  di bacino è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e dispone di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, giuridica e contabile.

 

4.         All’Autorità di bacino, per il suo funzionamento e per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme della Regione Puglia.

 

Art. 2

(Delimitazioni dei bacini idrografici)

 

1.         Le delimitazioni del bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto, nonché dei bacini idrografici regionali pugliesi, indicate nelle planimetrie allegate alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 109 e n. 110 del 18 dicembre 1991, verranno definitivamente elaborate nel rispetto dei criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 1° luglio 1994 e approvate dall’Autorità di bacino e successivamente dalle Giunte regionali delle regioni interessate.

 

Titolo II

AUTORITA’ DI BACINO

 

Art. 3

(Organi dell’Autorità di bacino)

 

1.         Sono organi dell’Autorità di Bacino:

 

a)           il Comitato istituzionale;

b)          il Comitato tecnico;

c)           il Segretario generale;

d)          la Segreteria tecnica operativa.

 

Art. 4

(Comitato istituzionale)

 

1.         Il Comitato istituzionale è composto:

 

a)           dal Presidente della Regione Puglia, che lo presiede, o suo delegato;

b)          dal Presidente della Regione Basilicata, o suo delegato;

c)           dal Presidente della Regione Campania, o suo delegato;

d)          dai Presidenti delle province interessate (Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Avellino, Potenza), ovvero da loro delegati;

e)           dagli Assessorati regionali all’ambiente, urbanistica e agricoltura e foreste delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

 

2.         L’eventuale delega deve essere comunicata all’atto del primo insediamento del Comitato. I Presidenti  delle  Regioni Basilicata e Campania e delle province di Avellino e Potenza non partecipano alle adunanze con ordini del giorno aventi argomenti attinenti solo ai bacini regionali pugliesi, per cui della loro assenza non si tiene conto nel conteggio delle presenze per la validità delle relative adunanze e deliberazioni di cui al comma 3.

 

3.         Le adunanze e le deliberazioni del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.  Le deliberazioni, in ogni caso, richiedono il voto favorevole del rappresentante della regione che ha competenza territoriale prevalente con riferimento all’oggetto del deliberato. I punti all’ordine del giorno riguardanti il bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto non possono essere portati a delibera qualora sia assente il rappresentante della regione interessata per competenza territoriale all’argomento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

4.         Il Comitato istituzionale approva nella prima adunanza il Regolamento per il suo funzionamento.

 

5.         In caso di inattività o inadempienza del Comitato istituzionale, il rappresentante del Comitato dei ministri promuove la procedura di cui all’articolo 4 della legge 183/1989 ovvero promuove la procedura di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

6.         Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di Segretario, il Segretario generale dell’Autorità di bacino.

 

7.         In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può invitare alle adunanze del Comitato istituzionale, a titolo consultivo, i Sindaci dei comuni e i Presidenti delle comunità montane interessate, nonché i Presidenti di enti parchi regionali e nazionali e i Presidenti di consorzi di bonifica interessati..

 

Art. 5

(Compiti del Comitato istituzionale)

 

1.         Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino ha i seguenti compiti:

 

a)           adozione dei progetti dei piani stralcio e di bacino  di ciascun sistema idrografico assegnato alla competenza dell’Autorità di bacino in un unico e generale piano di bacino;

b)          definizione dei criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione dei piani di bacino e determinazione delle componenti che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;

c)           adozione delle misure di salvaguardia;

d)          adozione e approvazione dei piani di bacino relativi ai singoli  bacini idrografici e dei singoli piani stralcio;

e)           definizione degli obiettivi su scala di bacino cui deve attenersi il piano di tutela delle acque di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

f)            adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di bacino,  nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all’articolo 31 della legge 183/1989, e di ogni altro programma di intervento demandato all’Autorità di bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali;

g)           controllo dell’attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;

h)           adozione e approvazione di normative omogenee relative a permessi, limiti e divieti nei settori inerenti alle finalità di cui all’articolo 1;

i)             organizzazione delle funzioni attribuite alle province e ai comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo dagli articoli. 25 e 26 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17;

j)            nomina del Vice Presidente del Comitato istituzionale;

k)          nomina del Segretario generale;

l)             nomina del Comitato tecnico;

m)         approvazione del regolamento di amministrazione e di contabilità;

n)           approvazione della pianta organica;

o)          approvazione del programma finanziario annuale dell’attività di studio, di ricerca nonché delle spese di funzionamento della struttura tecnico-amministrativa;

p)          proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione e il contenimento degli effetti sull’ambiente del programma triennale di intervento di cui all’articolo 10 seguente e delle attività presenti sul territorio dell’Autorità di bacino, con particolare riferimento a quelle agricole, zootecniche e industriali e ai sensi del d.lgs 152/1999 e successive modificazioni;

q)          approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

r)            approvazione delle intese e accordi di programma con enti territoriali e locali, enti pubblici e associazioni riconosciute, previo parere del Comitato tecnico sulla congruenza con le attività di pianificazione e programmazione già realizzate, in corso e programmate;

s)           delega delle attività di autorizzazioni, di nulla-osta e di pareri al Segretario generale nei casi e nei limiti espressamente previsti.

 

Art. 6

(Comitato tecnico)

 

1.         Il Comitato tecnico è convocato,  anche su richiesta del Comitato istituzionale, dal Segretario generale dell’Autorità di bacino, che lo presiede, ed è composto da:

 

a)           funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle regioni interessate in numero proporzionale ai pesi paritetici delle regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento di attuazione, da emanarsi con successivo atto dello stesso Comitato istituzionale;

b)          un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale  designato  da ciascuna delle province interessate;

c)           un funzionario per ciascuna delle amministrazioni indicate all’articolo 10, comma 2, della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni;

d)          il dirigente dell’ARPA pugliese;

e)           un rappresentante dell’Unione regionale bonifiche;

f)            il Presidente dell’Ordine regionale dei geologi;

g)           gli esperti incaricati di consulenze dall’Autorità di bacino per le questioni oggetto dell’incarico, senza diritto di voto.

 

2.         Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione del Comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni devono far pervenire entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine e acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il Comitato istituzionale provvede direttamente alla designazione delle componenti mancanti e alla costituzione del Comitato tecnico.

 

3.         Il Comitato istituzionale, contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico, ne approva il regolamento di funzionamento.

 

4.         Il Comitato tecnico è organismo di consulenza del Comitato istituzionale e del Segretario generale; fornisce vigilanza, indirizzo e supporto tecnico all’elaborazione dei piani di bacino e alle attività connesse; esprime parere su ogni altra attività dell’Autorità di bacino quando gli venga richiesto dal Presidente del Comitato istituzionale o dal Segretario generale.

 

5.         Ai componenti del Comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, determinato dal Comitato istituzionale. Ai componenti spettano,  altresì,  il trattamento  di missione e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli stessi si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Puglia.

 

6.         Al pagamento del trattamento di missione spettante ai componenti del Comitato tecnico designati dalle regioni e dalle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza,  mentre  per quelli designati dalle amministrazioni statali provvede il Ministero infrastrutture, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

 

Art 7

(Segretario generale)

 

1.         Il Segretario generale, con l’ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto:

 

a)           provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino;

b)          cura l’istruttoria degli atti di  competenza del Comitato istituzionale,  cui formula proposte;

c)           cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d)          cura l’attuazione delle direttive del Comitato istituzionale agendo per conto di tale organo nei limiti delle funzioni attribuitegli  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le deliberazioni;

e)           riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio,  per l’esercizio  del potere di vigilanza e in tale materia esercita le potestà che gli vengono delegate dal Comitato medesimo;

f)            dirige la Segreteria tecnica operativa;

g)           svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge,  di regolamento o per delega del Comitato istituzionale.

 

2.         Il Segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati di capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o tra professionisti esterni. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. È collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e  per  gli effetti delle disposizioni vigenti  per l’amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della legislatura nella quale l’incarico è stato conferito. Rimane in carica, fino alla nomina del Segretario generale, per non più di sei mesi, per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione.

 

3.         Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che,  congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dal Comitato Istituzionale, secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge 253/1990. L’atto di nomina del Segretario generale è trasmesso, a cura del Comitato istituzionale, alle Giunte regionali interessate.

 

4.         Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico, cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.

 

Art. 8

(Segreteria tecnica operativa)

 

1.         La Segreteria tecnica operativa è diretta dal Segretario generale e svolge le seguenti funzioni:

 

a)           elabora i piani di bacino e i piani stralcio;

b)          elabora e sviluppa l'attività di pianificazione e di programmazione dell’Autorità di bacino e di quanto a questa connesso, in base a quanto definito dagli articoli. 3 e 17 della legge 183/1989;

c)           predispone la relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e del suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dei bacini idrografici,  sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla salvaguardia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonché sullo sviluppo e la sicurezza delle società regionali;

d)          fornisce supporto tecnico-operativo al Comitato istituzionale, al Comitato tecnico e a qualunque altra attività compatibile con i fini istituzionali dell’Autorità di bacino;

e)           utilizza e partecipa a coordinare per le sole finalità dell’Autorità di bacino, se non altrimenti ed esplicitamente richiesto dalle regioni territorialmente competenti,  i  sistemi di monitoraggio ambientale delle regioni stesse e degli enti territoriali interessati,  ne partecipa alla gestione e ne integra le infrastrutture preposte quando necessario;

f)            si avvale della documentazione e delle informazioni in possesso  dei servizi, uffici e settori regionali, in particolare quello cartografico, ritenute comunque indispensabili per sviluppare le attività ed assolvere ai compiti dell’Autorità di bacino, mentre gli stessi  uffici e settori sono obbligati  a fornire quanto  richiesto ed in loro possesso;

g)           si collega e collabora strettamente nelle materie di interesse e per le finalità dell’Autorità di bacino, con alcuni servizi nazionali,  quali  quelli in essere presso l’Agenzia protezione ambientale e territorio (APAT),  il Dipartimento per la Protezione civile e il Registro italiano dighe (RID), e regionali, quali, l’Arpa, e i centri funzionali di Protezione civile in essere presso gli enti territoriali, intervenendo secondo il principio di sussidiarietà in loro vece qualora non ancora istituiti, né adeguatamente organizzati;

h)           provvede all’attività di catalogazione, conservazione,  aggiornamento, diffusione ed elaborazione  della cartografia regionale in relazione  agli  usi e alle utilizzazioni di pertinenza dell’Autorità di bacino;

i)             fornisce, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 1999 dalla Regione Puglia,  dalla Regione Basilicata e dal Ministero dei lavori pubblici, supporto tecnico-operativo all’Autorità di Governo di cui al comma 1 dello stesso articolo 5;

j)            coordina lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, utilizzando a tal fine anche il Corpo forestale dello Stato;

k)          cura ogni adempimento amministrativo e contabile previsto dal regolamento di amministrazione,  provvedendo in particolare sia alla programmazione finanziaria  e  gestione dei fondi assegnati e del bilancio,  sia alla predisposizione, se necessario, degli atti di gara;

l)             provvede all’istruttoria e al rilascio di pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza  dell’Autorità di bacino;

m)         fornisce supporto tecnico-operativo e si avvale dei settori regionali a sostegno delle attività della Conferenza Intersettoriale per l’uso e la difesa del suolo e delle acque di cui all’articolo 12.

 

2.         La Segreteria tecnica operativa è preposta alla gestione, per quanto previsto dalla legge 183/1989, delle seguenti materie e attività:

 

a)             cartografia, identificazione dei sistemi territoriali e ambientali, monitoraggio qualitativo e quantitativo del suolo e delle acque;

b)             studi e ricerche;

c)             difesa del suolo e uso del territorio;

d)             difesa e uso razionale delle coste e dei litorali;

e)             bilancio idrico, uso razionale e tutela della risorsa idrica;

f)               applicazione delle leggi in materia  di amministrazione del patrimonio.

 

3.         La Segreteria tecnica operativa è organizzata dal Segretario generale, adottando apposito provvedimento,  in base ai principi stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n.29 e 80/98 successive modificazioni e a quanto richiamato dall’articolo 12, comma 9, della legge 183/1989,  dotandola di capacità tecniche e amministrative in grado di assolvere efficacemente ai compiti e alle funzioni sia stabilite dal presente articolo, sia attribuite dalle leggi e dalle statuizioni di accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali interessati. Il Comitato istituzionale prende atto e approva il provvedimento adottato entro trenta giorni.

 

4.         Alla copertura dei posti in organico si provvede con personale trasferito, a domanda, dalle amministrazioni interessate, scelto dal Segretario generale con le procedure di legge. In mancanza, si provvede con concorso pubblico.

 

5.         Al personale dell’Autorità di bacino si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale del comparto regioni ed enti locali.

 

Titolo III

PIANO DI BACINO E PROGRAMMA

 

Art. 9

(Piani di bacino)

 

1.         I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi  e riferirsi  tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino.

 

2.         I piani di bacino inerenti i singoli bacini idrografici, regionale e interregionale, devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque. Gli stessi hanno i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 17 della legge 183/1989 e il carattere vincolante e prescrittivo di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 della legge 183/89.

 

3.         I piani di bacino possono essere redatti, adottati e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al  comma 2.

 

4.         Il piano di bacino generale può emendare e/o modificare singoli piani di bacino e piani stralcio.

 

5.         Al fine di pervenire a una pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di bacino che dei piani stralcio, l’Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti e attività di concertazione con gli enti territoriali. I contenuti di tale attività, indispensabili al fine dello snellimento delle procedure e di approvazione del piano, fanno parte integrante del progetto di piano e del piano.

 

6.         Il progetto di piano, sia esso generale, relativo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore funzionale, è adottato dal Comitato istituzionale e dell’adozione del progetto di piano è data notizia alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione. Il progetto di piano e la  relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle regioni e province per l’eventuale consultazione per trenta giorni. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

 

7.         Le osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate all’Autorità di bacino, oltre che alla regione territorialmente competente, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 6. Entro i successivi trenta giorni l’Autorità di bacino,  sulla base delle osservazioni pervenute, formula un parere e propone al Comitato istituzionale l’approvazione del progetto di piano, sentito il Comitato tecnico.

 

8.         Il Comitato istituzionale, tenendo conto del parere espresso dalle regioni territorialmente competenti sulle osservazioni pervenute, approva il piano, che viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sui Bollettini regionali.

 

9.         Le regioni o gli enti da esse delegati, entro dodici mesi dalla  data di approvazione dei piani di bacino, provvedono ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali ai sensi del comma 4 dell’articolo 17 della legge 183/1989.

 

10.       Di conseguenza, le regioni adeguano anche le direttive e i piani generali di bonifica, il piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, i piani di tutela delle acque e i progetti di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo 152/1999, la convenzione tipo e il relativo disciplinare per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 e i soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 11 della legge 5 gennaio 1994,  n. 36.

 

11.       I piani regionali pluriennali comunque finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, in assenza dei piani di bacino, hanno valore di progetti di piano stralcio, adottati e approvati da parte del Comitato istituzionale.

 

12.       In attesa dell’approvazione dei piani di bacino, l’Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis, dell’articolo 17 della legge 183/1989 e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 10

(Programmi triennali)

 

1.         I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche.

 

2.         I programmi triennali di intervento sono predisposti e approvati dall’Autorità di bacino e sono trasmessi per l’attuazione alle regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge 183/1989 e successive modifiche.

 

3.         Le province, le comunità montane e i comuni interessati, secondo le rispettive competenze,  sentiti i consorzi di bonifica, concorrono, tra l’altro, alla predisposizione dei programmi triennali di intervento ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 e del comma 1 dell’articolo 11 della legge 183/1989 e successive modifiche. A tal fine, l’Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti e attività di concertazione,  anche promuovendo accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

4.         I programmi triennali di intervento sono coordinati con i programmi annuali e pluriennali di intervento in attuazione dei piani regionali e sub-regionali finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Di conseguenza, le regioni e gli enti locali interessati, secondo le rispettive competenze, provvedono ad adeguare i programmi e i piani di cui al comma 10 dell’articolo 9 della presente legge.

 

5.         Nell’ambito dei territori delle regioni interessate, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata ai soggetti attuatori di cui alle leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.

 

6.         Nell’ambito del territorio dei bacini idrografici regionali e interregionali, la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici di bonifica, inseriti nei programmi triennali di intervento, sono affidate in via prioritaria ai consorzi di bonifica.

 

7.         Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati ai sensi dell’articolo 23 della legge 183/1989 e successive modifiche, nonché affidati e realizzati secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità  adeguatamente stabiliti e predisposti dall’Autorità di bacino.  Il non perseguimento di tali criteri  da  parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi è ragione di revoca dell’affidamento stesso da parte del Comitato istituzionale, previa diffida.

 

8.         Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione, esercizio  e  vigilanza delle opere e degli impianti dichiarati di interesse regionale dai piani di bacino di cui all’articolo 9 della presente legge si provvede a totale carico della regione proprietaria o affidataria delle opere e degli impianti.

 

9.         Le province, le comunità montane, i comuni e gli altri enti pubblici, nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad esse delegate dalle regioni o previa autorizzazione del Comitato istituzionale, possono concorrere con propri stanziamenti,  sentiti i consorzi di bonifica, alla progettazione e realizzazione di interventi,  nonché  alla manutenzione, esercizio e vigilanza di opere e impianti previsti nel programma triennale di intervento.

 

10.       All’attuazione del piano triennale di intervento si provvede anche attraverso i proventi ricavati dalle regioni per la concessione  e  l’uso del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 e 89 del d. lgs.112/1998, del demanio fluviale e della concessione di estrazione di materiale litoidi in alveo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 e con i finanziamenti recepiti dalle regioni nel quadro di azioni comunitarie e nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle regioni per la progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di proprietà regionale, dichiarate di interesse nazionale con legge dello Stato.

 

11.       I piani triennali devono garantire le risorse per la gestione di attività,  di opere e di impianti di interesse regionale e interregionale.

 

Art. 11

(Schemi previsionali e programmatici)

 

1.         Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all’articolo 31 della legge 183/1989, sono predisposti dall’Autorità di bacino.

 

2.         Fino  all’approvazione  dei piani di bacino o dei piani stralcio, le risorse finanziarie  provenienti  dallo Stato vengono destinate con gli aggiornamenti di tali schemi previsionali programmatici.

 

3.         L'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici contengono: il programma di interventi, le attività di studi, le attività di monitoraggio e controllo.

 

Art. 12

(Conferenza intersettoriale per l’uso e la difesa del suolo e delle acque)

 

1.         Il Segretario generale dell’Autorità  di bacino convoca almeno una volta nell’anno la Conferenza intersettoriale per l’uso e la difesa del suolo e delle acque, presieduta dal Segretario stesso e partecipata dai dirigenti dei settori regionali interessati o coinvolti nelle materie e nelle attività di interesse  e competenza dell’Autorità di bacino; ai lavori della Conferenza devono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e dei soggetti pubblici e delle associazioni ambientalistiche.

 

2.         La Conferenza deve garantire un’adeguata informativa relativamente alle scelte dell’Autorità di bacino, una verifica della loro compatibilità con la pianificazione e programmazione regionale e degli enti locali, un coordinamento tra i diversi settori, uffici, servizi e la Segreteria tecnica operativa.

 

3.         Allo scopo di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei gruppi di interesse alla scelte dell’Autorità di bacino, l’Autorità di bacino deve promuovere periodiche e tematiche consultazioni con i rappresentanti delle  CC.I.AA,  delle associazioni ambientali e culturali, dei consorzi di bonifica, dei consorzi delle aree di sviluppo industriale (o diversamente denominati) e delle rappresentanze sindacali, dell’imprenditoria e  del commercio le cui attività siano direttamente coinvolte dalle scelte dell’Autorità di bacino.

 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

 

Art. 13

(Spese di funzionamento)

 

1.         A tutte le spese di funzionamento, compreso il trattamento economico complessivo spettante al Segretario generale,  provvedono le regioni interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie totale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici. Le  spese  relative alla dotazione dei locali sono a carico della Regione Puglia.

 

2.         Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del Comitato Istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri composti definiti al comma 1.

 

3.         Qualora una regione territorialmente competente non versi all’Autorità di bacino le quote o le risorse finanziarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, dopo formale e perentoria diffida da parte del rappresentante nel Comitato istituzionale del Comitato dei ministri,  di cui all’articolo 4 della legge 183/1989, trascorsi sei mesi, l'autorità di bacino è autorizzata a sospendere ogni attività che possa recare beneficio, direttamente o indirettamente, ai territori dei bacini idrografici ricandenti  nei confini amministrativi della regione inadempiente, che risulterà responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, dalla sospensione delle attività.

 

Art. 14

(Attività di studio e di ricerca)

 

1.         Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino ovvero dei suoi stralci sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato in materia di difesa del suolo, con fondi eventualmente stanziati direttamente dalle singole regioni anche in relazione al supporto tecnico richiesto dall’Autorità di governo di cui all’accordo di programma ex articolo 17 della legge 36/1994 tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e il Ministero infrastrutture e possono essere completate con i fondi derivanti da programmi comunitari o da altre leggi di spesa.

 

Art.15

(Norma finanziaria)

 

1.         In  sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento,  come individuate all'articolo 13, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, attualmente aggiornati. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono le seguenti:

 

Regione: Puglia            93%

Regione: Basilicata         5%    

Regione: Campania        2%

 

2.         Gli oneri a carico della Regione Puglia per le spese di funzionamento dell’Autorità di bacino regionale sono quantificati, per l’esercizio finanziario 2002 in euro 50 mila e trovano copertura nello stanziamento già previsto con la legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 alla U.P.B. 7.2, capitolo 621126.

 

3.         Le quote di partecipazione delle Regioni Basilicata e Campania, per le spese di funzionamento di cui al precedente articolo 13 e i fondi per le attività di studio e ricerca di cui all’articolo 14 sono iscritti su due distinti capitoli di nuova istituzione, epigrafati “Quote di partecipazione  delle Regioni Basilicata e Campania per spese di funzionamento dell’Autorità di bacino della Puglia, l.r. n.       “ e “Trasferimenti dallo Stato per le attività di studio e ricerca per la realizzazione del piano triennale dell’Autorità di bacino per la Puglia, l.r. n.               ", dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione Puglia a partire dall’esercizio finanziario 2002.

 

4.         I fondi per la realizzazione del piano triennale degli interventi, di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 10, sono iscritti sul capitolo 621110, U.P.B. 7.2 del bilancio di previsione per  l’esercizio finanziario 2002.

 

5.         Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE

 

Art. 16

(Sede e Segreteria tecnica operativa)

 

1.         Entro sei mesi dalla data di insediamento del Comitato istituzionale, la Regione Puglia provvederà a dotare l’Autorità di bacino di un’idonea sede, di automezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari per un adeguato funzionamento della stessa Autorità di bacino.

 

Art. 17

(Segreteria tecnica e Segretario generale)

 

1.         In sede di prima applicazione della presente legge la Segreteria tecnica operativa è articolata negli Uffici:

 

Ufficio segreteria          A) - Servizio segreteria, promozione, archivio e protocollo

B) – Servizio economato, ragioneria e contratti

 

Ufficio studi e documentazione             A) – Sezione studi specifici

B) – Sezione sistema informativo

 

Ufficio piani e programmi                     A) – Sezione piani

B) – Sezione programmi

 

2.         La Segreteria tecnica operativa è costituita in via transitoria dal Segretario generale con il ricorso al temporaneo utilizzo, mediante l’istituto del comando, di parte del personale attualmente in servizio presso l’Ufficio difesa del suolo,  e di altro personale regionale, che ne faccia richiesta.

 

3.         Sino alla nomina del Segretario generale svolge le sue funzioni il dirigente regionale nominato con provvedimento di Giunta regionale.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 18

(Regolamento di amministrazione e contabilità)

 

1.         Il regolamento di  amministrazione e contabilità dovrà conformarsi ai principi e alle norme che regolano la contabilità delle regioni.

 

2.         Entro sei mesi dalla data d’insediamento, il Comitato istituzionale approva, su proposta del Segretario generale, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino e lo trasmette alle regioni interessate per la successiva presa d’atto.

 

Art. 19

(Misure di salvaguardia)

 

1.         In attesa dell’approvazione del piano di bacino, il Comitato istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge 183/1989, come integrata dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

 

Art. 20

(Abrogazione di norme di legge)

 

1.         A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni altra disposizione di legge regionale che contrasta con la presente.

 

            La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Data a Bari, addì 9 dicembre 2002