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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
17
Data
24/05/1994
Abrogato
 
Materia
Demanio e Patrimonio
Titolo
Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione art. 10, legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 giugno 1994, n. 82. Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 9 giugno 1980, n. 67 e la L.R. 15 febbraio 1985, n. 5 (modificate dalla presente legge).
Allegati
Nessun allegato

 



 

(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera d), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 9 giugno 1980, n. 67 e la L.R. 15 febbraio 1985, n. 5 (modificate dalla presente legge).

 

 

[1. All' art. 10 della lr 15- 2- 85, n. 5 recante " Modifiche e integrazioni alla lr 9- 6- 80, n. 67 - Alienazione Terreni Demanio Armentizio Regionale", tra il terzultimo ed il penultimo comma, sono inseriti i seguenti commi:

" Esaurite le procedure previste dal presente art. 9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto - esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito da una commissione regionale di 2° grado.

La Commissione regionale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa è composta:

1) dal Presidente della Giunta o dall'Assessore al patrimonio, se delegato, che la presiede;

2) dal Dirigente superiore dell' Ufficio tecnico Eriale di Bari;

3) dall' Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Amministrazione Provinciale territorialmente competente;

4) dal Coordinatore dell' Assessorato regionale all' Agricoltura;

5) dal Coordinatore del Settore Demanio;

6) da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di Segretario.

La stima stabilita dalla Commissione regionale è inappellabile."

In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al RD 23/ 5/ 24, n. 827".]

            Data a Bari, addì 24 maggio 1994

 



 
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