Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1996
Numero
30
Data
27/12/1996
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l' occupazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 gennaio 1997, n. 3.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

TITOLO I

Lavori socialmente utili

ARTICOLO 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione, nel quadro degli interventi straordinari e urgenti a sostegno dell' occupazione, in armonia con la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l' attuazione di progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano impiegati:

a) lavoratori privati di qualsiasi forma di sostegno al reddito;

b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita';

c) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti da piu' di due anni nelle liste di collocamento;

d) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area.

2. Costituiscono lavori socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica utilita' rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell' ammodernamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati dalla normativa nazionale, dell' ammodernamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati dalla normativa nazionale. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12 mesi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a favorire l' inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l' acquisizione di una piu' elevata qualificazione professionale.

4. L' utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 non determina l' instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

ARTICOLO 2

(Soggetti destinatari dei contributi)

1. I contributi possono essere concessi alle Amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che propongano progetti per l' impiego dei soggetti di cui al comma 1 dell' art. 1 in lavori socialmente utili.

2. Tali progetti possono essere proposti da piu' di uno degli enti pubblici indicati al comma 1 che individuano fra di essi l' ente coordinatore e responsabile.

3. I proponenti possono affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia pubblici che privati.

ARTICOLO 3

(Domanda di contributo e criteri di ammissibilita')

1. Gli enti pubblici che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare, con lettera raccomandata AR, domanda all' Assessorato regionale alle politiche per l' occupazione - entro il 30 giugno di ogni anno.*

* termine così modificato dall’art. 44 della l.r. 16/97

* in deroga al presente comma vedi l'art. 22 della l.r. 17/99

2. La domanda deve essere corredata dal progetto predisposto secondo la normativa vigente in materia contenente i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione analitica delle finalita' e delle caratteristiche del progetto;

c) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori che si intendono impiegare, individuati ai sensi e nel pieno rispetto della vigente normativa;

d) la durata del progetto espressa in mesi con l' indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e) l' ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto;

f) l' onere finanziario che l' ente richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da piu' enti, l' onere finanziario direttamente assunto da ciascuno di essi;

g) le fonti di finanziamento previste.

3. Nella predisposizione e avvio dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell' Agenzia per l' impiego della Puglia.

4. Il progetto di cui al comma 2 deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione regionale per l' impiego e deve rientrare nelle finalita' istituzionali dello o degli enti richiedenti.

5. Possono essere ammesse a contributo le domande relative a progetti che prevedono l' impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unita' lavorative qualora il progetto sia stato predisposto da un solo ente e di almeno cinque unita' lavorative qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di piu' enti e che, inoltre, prevedono un' attivita' formativa volta alla qualificazione professionale dei soggetti impiegati e all'acquisizione di professionalita' richieste sul mercato del lavoro.

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle seguenti priorita':

a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori, alla creazione di autoimpiego e autoimprenditoria anche in forma cooperativa e alla costituzione di societa' miste;

b) progetti che prevedono interventi diretti nei settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell' ammodernamento della pubblica amministrazione;

c) compartecipazione al progetto di piu' enti;

d) quantita' di risorse proprie impegnate dall' ente o dagli enti che hanno predisposto il progetto in rapporto al costo complessivo del progetto medesimo;

e) numero di lavoratori impiegati nel progetto;

f) progetti che garantiscono azioni positive per la realizzazione della pari opportunita' uomo - donna.

ARTICOLO 4

(Modalita' di concessione del contributo)

1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle politiche per l' occupazione, entro il 30 settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l' assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi dell' art. 3.

2. I contributi vengono erogati in misura pari a lire 400 mila mensili per ogni unita' lavorativa, entro un massimale di lire 16 milioni per progetto.

3. Gli enti destinatari comunicano alla Regione - Assessorato alle politiche per l' occupazione - Settore lavoro e cooperazione - entro trenta giorni dalla data della deliberazione di assegnazione del contributo, l' avvio del progetto ammesso a finanziamento e, entro trenta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla  Regione - Assessorato al bilancio - ragioneria - il rendiconto e la relazione sull' attivita' svolta per la verifica della documentazione contabile.

4. Il contributo e' liquidato:

a) nella misura del 20% al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte dell' ente destinatario;

b) nella restante misura dell' 80% a seguito della verifica della documentazione di spesa di cui al comma 3.

ARTICOLO 5

(Revoca del contributo)

1. La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente gia' erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente realizzato o non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico dell' ente richiedente entro i termini di cui all' art. 4, con particolare riferimento alla contabilizzazione della spesa.

ARTICOLO 6

(Cumulo)

1. Il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con altri benefici rivenienti dalla legislazione nazionale o comunitaria - ove non specificatamente vietato - e' ammesso fino alla concorrenza del 90% del costo complessivo del progetto presentato.

ARTICOLO 7

(Assistenza tecnica)

1. La Regione, nella fase di attuazione dei progetti ammessi a contributo, puo' affidare all' Agenzia per l' impiego della Puglia, in regime di convenzione, i seguenti compiti:

a) assistenza tecnico - amministrativa ai soggetti attuatori con particolare riguardo al momento formativo;

b) monitoraggio e valutazione dell' attivita' svolta;

c) redazione di un rapporto sull' efficacia di progetti socialmente utili realizzati, soprattutto ai fini della formazione, riprofessionalizzazione, aggiornamento dei lavoratori impiegati;

d) diffusa informazione sul territorio regionale sulle modalita' e sulle opportunita' di costituzione delle societa' miste e sugli interventi previsti dalla presente legge.

2. Per tali compiti e' riservato un finanziamento, non superiore al 5% dello stanziamento disposto con legge di bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 8

(Norma transitoria)

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di contributo e' fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

TITOLO II

Interventi a sostegno delle iniziative di inserimento

lavorativo adottate dalle societa' miste

ARTICOLO 9

(Destinatari)

Abrogato dall’art. 12 della l.r. 32/99

ARTICOLO 10

(Misura del contributo e modalita' di liquidazione - Revoche)

Abrogato dall’art. 12 della l.r. 32/99

TITOLO III

Interventi aggiuntivi a sostegno di autoimpiego e autoimprenditoria

ARTICOLO 11

(Destinatari)

Abrogato dall’art. 12 della l.r. 32/99

ARTICOLO 12

(Tipologia degli interventi)

Abrogato dall’art. 12 della l.r. 32/99

ARTICOLO 13

(Presentazione delle domande e concessione dei contributi)

Abrogato dall’art. 12 della l.r. 23/99

ARTICOLO 14

(Revoca dei contributi)

Abrogato dal’art. 12 della l.r. 32/99

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge per il 1996, definiti in L. 6.500.000.000, si provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa cosi' come segue:

Variazione in aumento:

Cap. di nuova istituzione n. 0952030 per << Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l' occupazione >> competenza L. 6.500.000.000 Cassa L. 6.500.000.000;

Variazione in diminuzione:

Cap. 1110070 << Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione >> Competenza L. 6.500.000.000 Cassa 6.500.000.000

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

3. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota parte dello stanziamento complessivo, iscritto in bilancio per il finanziamento della presente legge, da destinare agli interventi di cui ai Titoli I, II e III e divisi per aree territoriali in base al numero dei disoccupati.