Legge
abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)Legge
abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)
ARTICOLO 1
1. Nella legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola "titolare" questa
va sostituita con l'espressione "la persona fisica titolare di
autorizzazione".
ARTICOLO 2
1. Modifica il comma 1 dell'art. 2
della legge regionale n. 8
del 1996
ARTICOLO 3
1.Sopprime la lett.
g) del comma 1 dell'art. 3
della legge regionale n. 8 del
1996
2. Aggiunge la lett. h) al comma 2 dell'art. 3
della legge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 4
1.Sopprime il comma 2 dell'art. 4
della legge regionale n. 8 del 1996
2. Modifica la lett. h) del comma 3 dell'art.
4
della legge regionale n. 8 del 1996
3. Modifica il comma
4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996
4. Sopprime la lett.
b) del comma 4 dell'art. 4
della legge
regionale n. 8 del 1996
5. Modifica la lett. e) del comma 4 dell'art.
4
della legge
regionale n. 8 del 1996
6. Modifica la lett. i) del comma 4 dell'art. 4
della legge
regionale n. 8 del 1996
7. Modifica la lett. m) del comma 4 dell'art.
4
della legge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 5
1. Modifica il comma
1 dell'art. 5
della legge
regionale n. 8 del 1996
2. Modifica il comma 6 dell'art. 5
della legge regionale n. 8 del
1996
3. Sopprime il comma 7 dell'art. 5
della legge
regionale n. 8 del 1996
4. Modifica il comma 8 dell'art. 5
della legge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 6
1. Modifica il
comma 5 dell’art. 6
della legge regionale n. 8 del
1996
ARTICOLO 7
1. Modifica il comma 1 dell'art. 7
della legge regionale n. 8 del
1996
2. Aggiunge il comma 2 all'art.7
della legge regionale n. 8 del
1996
ARTICOLO 8
1. Sostituisce l’art. 8
della legge regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 9
1. Sostituisce l’art.9
della legge regionale n. 8 del
1996
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici,
alla cui iscrizione hanno diritto:
a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità
comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma I dell'art. 8
della legge
regionale n. 8 del 1996;
b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui
all'art. 7 della legge
regionale Il dicembre 1984, n. 52 o di cui al regio decreto-legge 23
novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n.
2650;
c) coloro i quali siano in possesso di attestato di
idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino
l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;
d) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che
comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
e) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in
possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a
quello previsto dalla presente legge.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento
le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale dei direttori
tecnici.
4. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e
turismo è affidata a un direttore tecnico, che deve svolgere la propria attività
di una sola agenzia di viaggio e turismo.
5. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni
all’Assessorato regionale al turismo l’eventuale risoluzione del proprio
rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a
seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell’esercizio
dell’attività dell’agenzia.
ARTICOLO 10
1. Modifica il comma
3 dell’art. 10
della legge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 11
1. Modifica il comma 1 dell'art. 11
della legge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 12
1. Modifica
l’intestazione dell'art. 12
della legge
regionale n. 8 del 1996
2. Modifica il comma 1 dell'art. 12
della legge
regionale n. 8 del 1996
3. Modifica il comma 1 dell'art. 12
della legge
regionale n. 8 del 1996
4. Modifica il comma 2 dell'art. 12 della legge
regionale n. 8 del 1996
5. Inserisce il
comma 4 bis dopo il comma 4 dell'art. 12
della legge
regionale n. 8 del 1996
6.
Sopprime il comma 5
dell'art. 12
della legge regionale n. 8 del
1996
ARTICOLO 13
1. Modifica il comma 5 dell’art. 13
della legge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 14
1. Modifica il comma 2 dell'art. 14
della legge
regionale n. 8 del 1996
2. Modifica il comma 2 dell'art. 14
della legge
regionale n. 8 del 1996
3. Modifica il comma 2 dell'art. 14
della legge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 15
1. Modifica il comma 2 dell'art. 17
della legge
regionale n. 8 del 1996
2. Modifica il
comma 2 dell'art. 17
della legge
regionale n. 8 del 1996
3. Aggiunge il comma
7 bis dopo il comma 7 dell'art. 17
della logge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 16
1. Modifica il
comma 2 dell'art. 18
della legge
regionale n. 8 del 1996
2. Modifica il comma 2 dell'art. 18
della legge
regionale n. 8 del 1996
ARTICOLO 17
1. Sopprime il comma 3 dell'art.19
della legge regionale n. 8 del
1996
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 18
1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico
di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in
vigore della legge
regionale n. 8 del 1996, sarà espletato con le procedure e modalità già
deliberate dalla Giunta regionale e con la Commissione giudicatrice prevista
all'art. 8 della legge
regionale 11 dicembre 1984, 52, con l'esclusione da componenti della stessa
dell'Assessore regionale al turismo e del Presidente della Commissione
consiliare permanente.
2. Funge da Presidente della Commissione il Coordinatore
del Settore turismo o suo delegato.
3. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il
segretario della stessa viene nominato un supplente.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.