(*) Vedi nota
ARTICOLO 1
1. La presente legge, in attuazione della legge 15 marzo 1997,
59 - art. 4, comma 5 -, disciplina il conferimento alle Province, ai Comuni o
loro Consorzi e alle Comunità montane delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura, foreste, caccia e pesca, trasferite alla Regione con decreto
legislativo 4 giugno 1997, 143 e individua le funzioni in dette materie
riservate alla competenza regionale.
ARTICOLO 2
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o del
conferimento di ulteriori funzioni da parte dello Stato in attuazione del
decreto legislativo n. 143 del 1997, con appositi regolamenti individua le
materie che restano riservate alla competenza regionale e quelle che sono
trasferite, delegate o attribuite agli enti locali, nel rispetto dei principi
fissati dall'art. 4, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997.
ARTICOLO 3
1. La Regione, fermi restando i propri generali poteri
normativi, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché di
gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri,
tenendo conto della necessità di permanenza in capo alla Regione medesima di
alcune funzioni secondo quanto riportato all'art. 2, esercita fra l’altro le
funzioni concernenti:
a. il concorso all’elaborazione e all'attuazione delle
politiche comunitarie e nazionali;
b. l’attuazione di specifici programmi regionali,
interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative delle
procedure di programmazione;
c. la tutela di specifici interessi unitari di carattere
regionale, ivi compresi quelli di vigilanza e di controllo, nonchè i progetti di
filiere agroindustriali di interesse regionale.
ARTICOLO 4
(Risorse umane, finanziarie e strumentali)
1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con deliberazioni del
Consiglio regionale provvede, d'intesa con gli enti locali, al trasferimento
delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle
funzioni conferite.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.