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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2000
Numero
10
Data
30/08/2000
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Istituzione della Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 settembre 2000, n. 106.
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

Art. 1

(Finalità)

1. E’ istituita una Commissione consiliare speciale con il compito di:

a) esaminare la diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione residente in permanenza o occasionalmente nella regione;

b) sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa e organizzatoria ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell’articolo 117 della Costituzione;

c) intrattenere rapporti periodici con la Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, onde individuare progetti per l’attuazione di iniziative congiunte, nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a favorire il miglioramento delle condizioni di legalità e di sicurezza nella regione;

d) riferire semestralmente al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte in materia;

e) promuovere convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali, culturali e giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità della presente legge.

Art. 2

(Composizione e insediamento)

1. La Commissione è composta da undici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

2. Il Presidente del Consiglio provvede di conseguenza e la insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Elezione della Presidenza)

1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta per le successive.

2. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio per l’attività delle Commissioni consiliari permanenti. 

Art. 4

(Poteri)

1. La Commissione speciale, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni sociali, economiche, culturali e di volontariato.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di esperti nominati in base alla vigente normativa regionale.

Art. 5*

(Durata)

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre le fine della VII legislatura regionale.*

            * Comma così sostituito dall’art. 1 della l.r. 9/2003 

Art. 6

(Funzioni di segreteria)

1. Per l’espletamento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti regionali e di strutture del Consiglio regionale.

2. Alla responsabilità dell’ufficio è preposto un dirigente, cui competono le indennità di legge.

3. Il Presidente della Commissione si avvale di una segreteria particolare per la cura degli affari connessi all’esercizio delle proprie funzioni, formata da due unità, di cui una con incarico di segretario particolare, dipendenti della Regione e indicate dal Presidente medesimo.