Art. 1
(Finalità)
1. E’ istituita una Commissione consiliare
speciale con il compito di:
a) esaminare la diffusione, la
consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici
incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione residente in
permanenza o occasionalmente nella regione;
b) sottoporre ai competenti organi
della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa e
organizzatoria ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei
suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate
nell’articolo 117 della Costituzione;
c) intrattenere rapporti periodici
con la Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo 1988, n.
94, onde individuare progetti per l’attuazione di iniziative congiunte, nel
rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a
favorire il miglioramento delle condizioni di legalità e di sicurezza nella
regione;
d) riferire semestralmente al
Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte in
materia;
e) promuovere convegni, seminari,
ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali, culturali e
giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità della presente
legge.
Art. 2
(Composizione e
insediamento)
1. La Commissione è composta da undici Consiglieri
regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei
Gruppi.
2. Il Presidente del Consiglio provvede di
conseguenza e la insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3
(Elezione della
Presidenza)
1. I componenti la Commissione eleggono, nella
prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, a scrutinio segreto e a
maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a
maggioranza assoluta per le successive.
2. Per il funzionamento della Commissione si
osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento interno del
Consiglio per l’attività delle Commissioni consiliari
permanenti.
Art. 4
(Poteri)
1. La Commissione speciale, per lo svolgimento del
mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con
amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni
sociali, economiche, culturali e di volontariato.
2. La Commissione può, altresì, avvalersi di
esperti nominati in base alla vigente normativa regionale.
Art. 5*
(Durata)
1. La Commissione
termina i suoi lavori entro e non oltre le fine della VII legislatura
regionale.*
* Comma così sostituito dall’art.
1 della l.r. 9/2003
Art. 6
(Funzioni di
segreteria)
1. Per l’espletamento delle funzioni di segreteria
la Commissione si avvale dei dipendenti regionali e di strutture del Consiglio
regionale.
2. Alla responsabilità dell’ufficio è preposto un
dirigente, cui competono le indennità di legge.
3. Il Presidente della Commissione si avvale di
una segreteria particolare per la cura degli affari connessi all’esercizio delle
proprie funzioni, formata da due unità, di cui una con incarico di segretario
particolare, dipendenti della Regione e indicate dal Presidente
medesimo.