Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge individua, in materia di energia e risparmio
energetico, miniere e risorse geotermiche, le funzioni amministrative riservate
alle competenze regionali e quelle attribuite o delegate agli enti locali, in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59 e del Titolo Il, Capo VI, articolo
34, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2
(Funzioni della
Regione)
1.
Sono esercitate dalla Regione le seguenti funzioni amministrative:
- elaborazione del piano regionale delle attività estrattive
(PRAE) finalizzato all'individuazione delle aree dove l'attività estrattiva è
prioritaria, ivi comprese le zone sottoposte a vincoli urbanistici
paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali
l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di
coltivazione;
- concessione ed erogazione degli ausilii finanziari previsti da
leggi dello Stato;
- concessioni ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443;
- determinazione delle tariffe entro i limiti fissati
dall'articolo 33, lett. i), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e
delle concessioni per la coltivazione di cave;
- compiti di polizia mineraria su terraferma che le leggi
vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai
prefetti;
- compiti di polizia mineraria relativi alle risorse geotermiche
sulla terraferma..
2.
Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura regionale
di cui all'articolo 1
della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
(Funzioni delle
Province)
1.
Sono esercitate dalle Provincie le funzioni amministrative in materia di:
- autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di
coltivazioni minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma,
secondo gli indirizzi programmatici della Regione;
- gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di
permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Regione, la
quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria,
commercio e artigianato.
Art. 4
(Funzioni della
Regione)
1.
Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative in materia di
energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all’elettricità,
all’energia nucleare, al petrolio e al gas, che non siano riservate allo Stato
ai sensi dell’articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2.
Per far fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al
comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991,
n.10, la Regione destina con legge di bilancio almeno la quota dell’uno per
cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma
12, della legge 28 dicembre 1995, n.549.
3.
La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli
enti locali per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di
informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel
campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici. La Regione riferisce annualmente alla Conferenza unificata sullo stato
di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 per il
rispettivo territorio.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.