DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge
disciplina, in attuazione dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59 e del
Titolo IV, Capi I e II, articoli 114, 118, 121, 122, 124, 130, 131 e 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come modificato dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali in materia di salute umana e di sanità
veterinaria e individua le funzioni amministrative che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale secondo le indicazioni della legge summenzionata e
del piano socio-sanitario regionale.
TITOLO
I
NORME
IN MATERIA SANITARIA OSPEDALIERA
Art. 2
(Funzioni della
Regione)
1.
La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi, salvo
quelli espressamente riservati allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati,
richiedenti l’unitario esercizio a livello regionale in tema di salute umana,
con particolare riferimento alle seguenti materie:
- approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi
rilievo e applicazione nazionale;
- concorso, anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e
le altre Regioni, alla elaborazione e attuazione delle politiche e delle
attività sanitarie;
- coordinamento dei sistemi informativi d’interesse sanitario e
socio-sanitario di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie
locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni previsto
dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- adozione dei provvedimenti puntuali relativi all’erogazione
delle prestazioni;
- verifiche della conformità alla normativa nazionale e
comunitaria - nonchè vigilanza successiva, ivi compresa la verifica della
buona pratica di laboratorio - di attività, strutture, impianti, officine di
produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini
del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall’articolo 115,
comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- verifiche di conformità, avvalendosi degli uffici comunali e
delle aziende sanitarie locali, sull’applicazione, da parte dei soggetti
pubblici e privati interessati, dei provvedimenti autorizzatori statali in
materia di pubblicità ed informazione scientifica di cui all’articolo 119,
lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- individuazione dei criteri e delle modalità mediante i quali i
comuni e le aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base
distrettuale, delle prestazioni socio- sanitarie di propria competenza,
individuando gli strumenti e gli atti per assicurare la gestione integrata dei
processi assistenziali socio-sanitari anche con riferimento alla vigilanza
regionale sulle attività autorizzate dai sindaci ai sensi degli articoli 5 e
6;
- definizione del riparto delle risorse del fondo sanitario
regionale destinate alla copertura della spesa sanitaria per i servizi ad
intersezione sanitaria;
- determinazione dei requisiti delle strutture erogatrici dei
servizi ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, tenendo fermi gli
standard essenziali individuati e aggiornati a livello nazionale;
l . disciplina delle modalità e dei
requisiti di accreditamento delle strutture erogatrici dei servizi, in
applicazione del modello di cui all’articolo 115, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo n. 112 del 1998;
m. riconoscimento, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e
secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo n.
112 del 1998;
n.
esercizio dell’attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle
funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli
interventi di sostituzione degli organi inadempienti, previa diffida e
fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla Giunta regionale
e notificata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 3
(Prestazioni
socio - sanitarie e prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria)
1.
Le prestazioni socio - sanitarie comprendono:
- le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
- le prestazioni a elevata integrazione sanitaria, le quali
attengono prevalentemente alle aree materno - infantile, anziani, handicap,
patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per
infezione da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità
conseguenti a patologie cronico - degenerative.
2.
Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei
comuni, che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla
legislazione regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
3.
Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle ad elevata
integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie
locali.
4.
Per tutte le prestazioni di cui al presente articolo è prevista la
possibilità di interventi integrati fra comuni (singoli e/o associati) e aziende
sanitarie locali.
Art. 4
(Sanità
penitenziaria)
1.
In applicazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, la Regione
programma e organizza i servizi sanitari negli istituti penitenziari e il
controllo sul loro funzionamento avvalendosi delle aziende sanitarie locali
competenti per territorio.
2.
L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 prenderà avvio dopo il
trasferimento di funzioni, beni e personale di cui agli articoli 6, 7 e 8 del
decreto legislativo n. 230 del 1999 "Riordino della medicina
penitenziaria".
Art. 5
(Competenze
delle province)
1.
Alle province pugliesi sono conferiti i seguenti compiti e
funzioni:
- erogazione di contributi a favore dei titolari di patente
speciale per la modifica agli strumenti di guida, in base all’articolo 27
della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- corresponsione delle indennità previste dalla legge ai
cittadini affetti da TBC non assistiti dall’INPS.
2.
Nell’esercizio della competenza di cui al comma 1, lett. b), la provincia
si avvale della consulenza della azienda sanitaria locale di
competenza.
Art. 6*
(Funzioni dei
comuni - Autorizzazioni per la realizzazione di strutture sanitarie o
socio-sanitarie)
1.
Sono di competenza dei comuni pugliesi nel rispettivo territorio le
funzioni in materia di autorizzazione per la realizzazione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie secondo quanto previsto dall’articolo 8 ter del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
* Vedi regol. n.
7/2002- art.6 e art. 11
Art. 7
(Funzioni dei
comuni - Autorizzazioni all’esercizio di attività
sanitarie)
1.
I comuni sono competenti anche al rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 8 ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502 e successive modificazioni per l’esercizio delle attività sanitarie
relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie
ove attrezzati per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero per
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che
comportino rischi per il paziente, previa verifica di compatibilità del progetto
da parte della Regione.
2.
Nell’esercizio della competenza di cui al comma 1 i comuni si avvalgono
dell’istruttoria e del parere dell’azienda sanitaria locale
territoriale.
3.
In caso di reiezione dell’istanza l’interessato può chiederne la
revisione al Sindaco con ricorso da depositare presso il comune o spedire con
posta raccomandata al funzionario responsabile entro quindici giorni dal
diniego. Nei successivi quindici giorni il Sindaco decide e comunica l’esito del
ricorso avvalendosi eventualmente di un nuovo parere dell’azienda sanitaria
locale competente.
Art. 8
(Altre
competenze comunali)
1.
Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e
funzioni:
- trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in
ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o
privati accreditati, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 12 aprile
2000, n.9;
- regolamenti e provvedimenti in ordine alla pubblicità
sanitaria di cui all’articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998;
- rilascio dell’autorizzazione, su parere della azienda
sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie
anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle
condizioni determinate dal regolamento nazionale di polizia
mortuaria;
- esercizio delle ulteriori competenze previste dal regolamento
nazionale di polizia mortuaria;
- concorso alle attività di integrazione scolastica di cui alle
leggi regionali 9 giugno 1987, n.16 e 18 marzo 1997, n.10.
Art. 9
(Interventi
d’urgenza)
1.
Gli interventi d’urgenza in caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale spettano al Sindaco, che adotta le
relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità
locale. Si applica negli altri casi il disposto dell'articolo 117, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 10
(Competenze
esclusive delle aziende sanitarie locali)
1.
Sono trasferiti alle aziende sanitarie locali i compiti e le funzioni
concernenti:
- la tenuta dell’albo degli enti ausiliari che operano nell’area
delle dipendenze patologiche, secondo la legge regionale 9 settembre 1996,
n.22 "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti
ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze";
- gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 e
successive modificazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica
non obbligatoria ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999,
n.362.
TITOLO
II
SANITÀ
VETERINARIA E SALUBRITÀ DEI PRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE
Art. 11
(Funzioni della
Regione)
1.
La Regione Puglia, con l’emanazione di regolamenti o con atti di Giunta o
del Presidente, esercita, anche in sede di indirizzo e coordinamento, tutte le
funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l’unitario esercizio a livello
regionale in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente riservati
allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, e in
particolare:
- approva i piani e i programmi di settore non aventi rilievo e
applicazione nazionale;
- concorre, anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e
le altre regioni, alla elaborazione e attuazione delle politiche per la sanità
veterinaria;
- coordina i sistemi informativi d’interesse della sanità
veterinaria di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie locali,
anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni previsto
dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- adotta i provvedimenti puntuali relativi all’erogazione delle
prestazioni;
- verifica la conformità alla normativa nazionale e comunitaria
di attività, strutture, impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità
di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo
quanto previsto in materia dall’articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
- raccorda nell’assetto tecnico - amministrativo i servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali e quelli svolti da uffici statali o
comunitari;
- coordina e verifica l’applicazione nel territorio regionale
della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione,
esportazione, transito, da e per l’estero, di animali, prodotti e avanzi di
animali;
- predispone i piani regionali di profilassi e di risanamento
del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la
corretta applicazione;
- relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di
propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22
della legge 14 luglio 1965, n.963;
- assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel
quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;
- provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di
aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonchè di corsi di
formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la
collaborazione degli stituti universitari, dell’Istituto zooprofilattico della
Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria;
- provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle
malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore
conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini
del suo miglioramento;
- assicura altresì il necessario coordinamento tecnico e
funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e di bonifica sanitaria
degli allevamenti con interventi per il miglioramento dello stato di salute e
di produttività del patrimonio zootecnico sulla base di appositi piani
predisposti dall’Assessorato all’agricoltura;
- esercita le attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza
sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli
interventi di sostituzione degli organi inadempienti, previa diffida e
fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla Giunta
regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 12
(Compiti delle province)
1.
Sono di competenza delle province, che le esercitano nel rispettivo
territorio avvalendosi dell’azienda sanitaria locale competente o di quella
scelta dalla provincia stessa in caso di pluralità di
azienda:
- l’aggiornamento della mappa delle acque destinate alla
molluschicoltura ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152;
- l’esercizio delle funzioni amministrative relative
all’autorizzazione, alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e
complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963,
n.281.
Art. 13
(Funzioni dei
comuni)
1.
Sono di competenza dei comuni, che le esercitano nel rispettivo
territorio:
- ogni funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai
comuni dalle leggi dello Stato e della Regione;
- le funzioni in materia autorizzativa di igiene degli alimenti
e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327, per quanto riguarda i
prodotti di origine animale;
- il riconoscimento, previsto dall’articolo 16 della legge
regionale 3 aprile 1995, n.12 "Interventi per la tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo", dei danni al patrimonio zootecnico
causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio
veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida
un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno
1998, n. 218;
- gli interventi d’urgenza in caso di emergenza di sanità o
igiene veterinaria a carattere esclusivamente locale che spettano al Sindaco,
il quale adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale
rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto
dell'articolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998.
Art. 14
(Funzioni delle
aziende sanitarie locali)
1.
Sono di competenza delle aziende sanitarie locali:
- le indagini epizoologiche su base locale e la tutela
igienico-sanitaria degli allevamenti e dell’ambiente;
- l’attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia
di igiene e sanità pubblica veterinaria nei confronti degli operatori del
settore;
- la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa
adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali,
sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di animali e
sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
- la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la
fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli
animali;
- la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e
avanzi animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di
pascolo;
- la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni
diagnostiche in campo veterinario;
- la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l’alimentazione
zootecnica;
- la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla
utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
- la vigilanza e il controllo per la repressione dell’impiego di
sostanze non consentite, comprese quelle ormonali e antiormonali, quali
fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali, destinate
all’alimentazione umana;
- la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro
impiego negli animali;
- la vigilanza sull’utilizzazione dei prodotti di origine
animale per la produzione opoterapica;
- le funzioni di cui all’articolo7, lettera b), della legge 23
dicembre 1978, n.833;
- le funzioni in materia di attività di medicina veterinaria per
il miglioramento e l’intervento zootecnico, nonché di servizio diagnostico
delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza
regionale dall’articolo 66, lettera d), del decreto del Presidente della
repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- la vigilanza e il controllo veterinario degli alimenti di
origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione,
trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione;
- la lotta al randagismo e la tenuta dell’anagrafe
canina;
- l’attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli
animali trasmissibili all’uomo e la vigilanza sulla esecuzione di piani di
profilassi delle parassitosi gestiti da enti pubblici o privati;
- la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e
infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;
- il rilascio del nulla-osta sanitario alla concessione
demaniale e ad ogni autorizzazione inerente l’esercizio degli impianti di
molluschicoltura, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Giunta regionale n.343 del 1996;
- l’espressione del parere sanitario per l’abbattimento di
animali sieronegativi in allevamenti infetti, ai sensi del decreto del
Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e del decreto del Ministro
della sanità n. 429 del 12 agosto 1997;
- ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria
attribuita alle aziende sanitarie locali da leggi comunitarie, statali e
regionali.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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