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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1984
Numero
36
Data
20/07/1984
Abrogato
 
Materia
Servizio farmaceutico e veterinario
Titolo
Norme concernenti l' igiene e sanita' pubblica ed il servizio farmaceutico.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 luglio 1984, n. 82, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I Igiene e sanita' pubblica Capo I

TITOLO I

Igiene e sanita' pubblica

Capo I

ARTICOLO 1

1. Le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unita' Sanitarie Locali.

Tali funzioni in particolare concernono:

a) la prevenzione individuale e collettiva;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

c) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

d) l' attuazione dei programmi di educazione sanitaria;

e) la tutela igienico - sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonche' l' impiego di additivi, coloranti, surrogati e succedanei, nonche' la consulenza dietetica per le mense scolastiche;

f) la tutela dell' ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell' aria compreso l' inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti;

g) la verifica di compatibilita' di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le esigenze di tutela dell' ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e della difesa della pubblica salute;

h) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai fini della loro agibilita' ed abitabilita';

i) la polizia mortuaria;

l) la tutela igienico - sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali, naturali e artificiali;

m) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;

n) la vigilanza igienico - sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

o) gli accertamenti e le certificazioni medico - legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di Polizia, del Corpo degli Agenti di custodia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell' Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

p) ogni accertamento di idoneita' o di inidoneita', previsto dalle leggi vigenti;

q) il controllo sull' esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

r) l' autorizzazione ed il controllo di ogni forma di pubblicita' in materia sanitaria.

2.  Per le funzioni concernenti la tutela ecologica specie in relazione ai punti e), f), g), l), m), n), i Comuni e le UUSSLL, per quanto di competenza sono tenuti a inoltrare alla Giunta Regionale - Settore Ecologia, la relazione tecnica - semestrale di rilevazione, redatta in base alle disposizioni ministeriali ed alle direttive comunitarie.

ARTICOLO 2

1. Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unita' Sanitarie Locali:

a) le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell' art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incluse quelle relative all' approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, sieri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, sia dell' uomo che degli animali;

b) le funzioni in materia di idoneita' delle acque alla balneazione, demandate alla competenza regionale all' articolo 4, lettera b), c), d), e), f), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

2.  Le Unita' Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale:

- una relazione annuale sull' andamento delle funzioni delegate;

- copia degli atti definitivi emanati nell' esercizio delle funzioni delegate;

- ogni informazione richiesta per l' esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

3.  In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti l' esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.

ARTICOLO 3

1. In materia di igiene e sanita' pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli gia' demandati al Medico Provinciale e all' Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti.

2. L' attivita' istruttoria, tecnica e amministrativa e' espletata dal Servizio di igiene e sanita' pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale.

ARTICOLO 4

1.  I provvedimenti in materia di igiene e sanita' pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del Sindaco, sono adottati dal Comitato di gestione dell' Unita' Sanitaria Locale.

2.  I regolamenti locali di igiene e sanita' pubblica vengono adottati dai Consigli Comunali.

ARTICOLO 5

1.  L' attivita' istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all' esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, nonche' l' esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse, sono espletati, nell' ambito dell' Unita' Sanitaria Locale, dal Servizio di igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro.

2. Nei Comuni che comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali, le funzioni di igiene e sanita' pubblica che afferiscano, per motivi strutturali e funzionali, all' intero territorio comunale, sono esercitate tramite il Servizio di igiene pubblica di una Unita' Sanitaria Locale compresa nello stesso territorio, individuata dal Consiglio Comunale.

3. Il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui e' destinato, la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 6

1. Il responsabile del Servizio di igiene pubblica sovrintende alle attivita' volte ad assicurare l' esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, secondo le direttive del Comitato di gestione, e disciplina l' impiego del personale addetto al servizio stesso.

2.  Il responsabile del Servizio propone al Sindaco o al Comitato di gestione l' adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

3.  Il responsabile del Servizio, inoltre, e' tenuto a richiedere al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco l' emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute; nelle more dell' adozione dei relativi provvedimenti formali, e' tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumita', che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale di cui al precedente comma.

4.  Per l' espletamento dei compiti attribuiti al Servizio di igiene pubblica, il responsabile puo' avvalersi dell' opera dei sanitari convenzionati con l' Unita' Sanitaria Locale, nei modi ed entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni.

ARTICOLO 7

1. Compatibilmente con l' esigenza di assicurare l' assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle Unita' Sanitarie Locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell' interesse di terzi richiedenti, inerenti l' igiene pubblica e la medicina legale.

2. La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possano essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, entroi limiti dei tariffari per le attività delle professioni sanitarie e stabiliti con riferimento alle tariffe dell’istituto superiore per la sicurezza del lavoro, dell’Istituto superiore della sanità e degli altri Ordini professionali dei medici e dei veterinari, dei chimici e degli ingegneri.*

   *Comma così sostituito dall’art. 1 della l.r. 4/2002

ARTICOLO 8

1. Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico, gia' demandati al Medico Provinciale o all' Ufficiale sanitario, nelle materie di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile del Servizio di igiene pubblica  dell' Unita' Sanitaria Locale.

2. Il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale sostituisce il Medico Provinciale e l' ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di Presidente o componente.

3.  Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale del capoluogo di provincia e, nei Comuni comprendenti piu' Unita' Sanitarie Locali, il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente articolo 5 sostituiscono, ove prevista, la figura del Medico Provinciale in seno a commissioni, comitati e collegi con funzione per l' intero ambito provinciale.*

   *Comma così aggiunto dall’art. 1 della l.r. 17/90

ARTICOLO 8 bis*  

* Articolo così aggiunto dall’art. 2 della l.r. 17/90

1.  Le commissioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre1975, n. 803 e 30 giugno 1959, n. 240, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono nominate dal Comitato di Gestione dell' Unita' Sanitaria Locale di ciascun Comune capoluogo di provincia e, per quelli che comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente articolo.

2. Le stesse hanno sede presso l' Unita' Sanitaria Locale ed operano con competenza estesa a tutto il territorio provinciale.

3. La composizione delle commissioni di cui al precedente comma e' modificata come segue:

a) il medico igienista di cui all' articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e' sostituito da un medico di ruolo del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica;

b) il medico del ruolo regionale di cui all' articolo 481 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall' art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal medico del ruolo del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica o di Medicina Legale o di Medicina del lavoro;

c) l' Ispettorato Medico del lavoro componente il collegio medico di cui al secondo comma dell' art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale appartenente al ruolo del personale del Servizio Sanitario;

d) l' esperto in chimica della commissione di cui all' articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147 e' sostituito dal responsabile del Settore chimico - ambientale – tossicologico del presidio multinazionale di prevenzione istituito nel capoluogo di provincia.

3.  La commissione esaminatrice di cui all' art. 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147 e' nominata dal Comitato di Gestione dell' Unita' Sanitaria Locale del Comune capoluogo della provincia e, per quelli che comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art. 5 ed e' così modificata: responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, presidente: medico addetto al Servizio di Igiene Pubblica, Questore o Vice Questore, responsabile del Settore chimico - ambientale - tossicologico del presidio multizonale di prevenzione, comandante in sede provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componenti.

4.  Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono esercitate da un dipendente dell' Unita' Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo del Servizio Sanitario, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo.

Capo II

ARTICOLO 9

1. La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale.

2. In particolare, su proposta dell' Assessore alla Sanita':

a) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare e di verificare, nell' ambito della programmazione regionale, la uniformita' degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanita' pubblica;

b) indirizza e coordina le attivita' di profilassi delle malattie infettive e diffusive e promuove e coordina le indagini epidemiologiche su base regionale locale, anche in applicazione delle direttive statali;

c) coordina e verifica l' esercizio delle funzioni di igiene pubblica, esercitate dai Comuni e per essi dalle Unita' Sanitarie Locali in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunita' Economica Europea;

d) indirizza e controlla l' esercizio delle funzioni delegate;

e) coordina l' istituzione e l' organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di igiene pubblica delle Unita' Sanitarie Locali;

f) emana direttive per il migliore raccordo tecnico - amministrativo tra i Servizi di igiene pubblica delle Unita' Sanitarie Locali e gli Uffici e organismi statali;

g) provvede, valendosi degli uffici regionali e dei presidi e servizi delle Unita' Sanitarie Locali, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici sulle malattie, e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario della popolazione regionale;

h) classifica i Comuni ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

i) provvede, tramite gli uffici regionali e valendosi dei presidi e servizi delle Unita' Sanitarie Locali, alla elaborazione della mappa degli scarichi, dei corsi d' acqua e dei punti di campionamento e di analisi, di cui alla lettera

a) dell' articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

l) programma e realizza attivita' di educazione sanitaria di interesse regionale;

m) predispone direttive per la elaborazione del regolamento di igiene di cui al precedente articolo 4, proponendo anche uno schema tipo.

ARTICOLO 10

1.  Il Presidente della Giunta regionale:

a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di piu' Comuni;

b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo;

c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l' esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

2. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all' Assessore alla Sanita'.

3.  Per l' attivita' istruttoria e preparatoria, tecnica e amministrativa, preordinata all' emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale si avvale, oltre che degli uffici regionali, dei presidi e servizi delle Unita' Sanitarie Locali.

4.  L' esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma e' demandata ai Sindaci e alle Unita' Sanitarie Locali competenti per territorio.

Capo III

ARTICOLO 11*             

 *Articolo così sostituito dall’art. 3 della l.r. 17/90

** In riferimento al presente articolo vedi quanto disposto dall’art. 31 della l.r. 1/2005

1.  In ciascuna Unita' Sanitaria Locale e' costituita una commissione sanitaria per i compiti di cui alle leggi 26 maggio 1979, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, con esclusione di quelli riservati e disciplinati dal Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. La commissione, nominata dal Comitato di Gestione, e' composta dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Unita' Sanitaria Locale o dal responsabile del Servizio di Medicina Legale o dal responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro o dai medici dei suddetti Servizi ovvero da altro medico dirigente di altro Servizio, con funzioni di presidente, nonche':

a) da un medico specialista in neuropsichiatria ovvero con anzianita' di servizio nella stessa disciplina di almeno cinque anni e da due medici specialistici in medicina legale o del lavoro ovvero con anzianita' di servizio nelle stesse discipline di almeno cinque anni, dei quali uno designato dalle Associazioni nazionali dei Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge personalita' giuridica e funzioni di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da due medici specialistici in oculistica, dei quali uno designato dall' Unione Italiana Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da due medici specialistici in otorinolaringoiatra, dei quali uno designato dall' Associazione Nazionale per l' Assistenza ai Sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell' Unita' Sanitaria Locale, del ruolo amministrativo, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo.

4. Il Comitato di Gestione puo' nominare componenti supplenti. I sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del precedente secondo comma sono scelti dal ruolo del personale del Servizio Sanitario. In mancanza, possono essere nominati specialisti non dipendenti.

5. La commissione, su richiesta documentata dall' interessato, in ordine alla natura e alla gravita' della minorazione, ove le giustifichi, dispone visita medica, presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario.

6. Nella prima seduta successiva, la commissione valutata la relazione predisposta dal componente che ha effettuato la visita domiciliare, decide sull' accertamento delle condizioni di invalidita'.

7. Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65o anno di eta' devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e definite entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.

9. Esse, peraltro, esercitano le funzioni fino all' insediamento delle nuove commissioni.

10. Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

ARTICOLO 12

1.  Avverso gli accertamenti della Commissione prevista al precedente articolo, a norma delle leggi nello stesso citate, e' ammesso ricorso alla Commissione regionale avente sede nel rispettivo capoluogo di provincia.

2. Nella provincia di Bari sono costituite due commissioni.

3. Le Commissioni regionali, costituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, sono composte da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di Presidente, nonche':

a) da due medici specialisti preferibilmente in medicina del lavoro o medicina legale, di cui uno designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge la personalita' giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria, da un medico specialista in neuropsichiatria o in disciplina equipollente e da due medici specialisti, di cui uno di area medica ed uno di area chirurgica, preferibilmente iscritti nel ruolo del personale del Servizio sanitario, per gli accertamenti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da un direttore di clinica oculistica universitaria o da un medico specialista in oculistica, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un medico specialista in oculistica, designato dall'Unione Italiana Ciechi, per gli accertamenti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da un direttore di clinica otorinolaringoiatria universitaria o da un medico specialista in otorinolaringoiatria, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall' Associazione nazionale per l' assistenza ai sordomuti, per gli accertamenti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.4

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione appartenente a posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il diploma di laurea.

5.  La Giunta regionale puo' nominare componenti supplenti.*

6. La commissione, su richiesta documentata dell' interessato, qualora la natura e la gravita' delle minorazioni lo giustifichi, puo' disporre visita medica presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario. Nella prima seduta successiva, la commissione, valuta la relazione del componente che ha effettuato la visita domiciliare, decide sull' accertamento delle condizioni di invalidita'.*

7. Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65o anno di eta' devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

8. Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.*

9. Esse, peraltro, esercitano le funzioni fino all' insediamento delle nuove commissioni.*

10. Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.*

 * I commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono stati così aggiunti dall’art. 4 della l.r. 17/90

ARTICOLO 13

1. E' fatto rinvio alle leggi statali e regionali per quanto concerne le norme di funzionamento delle Commissioni.

2.  Le funzioni di Presidente o di componente delle Commissioni locali sono incompatibili con quella di Presidente o componente delle Commissioni regionali.

3. Per il loro funzionamento e per l' espletamento delle indagini o accertamenti necessari alla decisione dei ricorsi, le Commissioni regionali si avvalgono delle strutture delle Unita' Sanitarie Locali.

4. Le Unita' Sanitarie Locali possono instaurare convenzioni con quelle viciniori per l' espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 11.

5. Comma abrogato dall’art. 5 della l.r. 17/90.

ARTICOLO 13 bis*  

* Articolo così aggiunto dall’art.5 della l.r. 17/90

1. Gli oneri per i compensi e le indennita' qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni di cui all' art. 11 della presente legge sono a carico delle rispettive Unita' Sanitarie Locali entro i limiti degli importi fissati dalla normativa statale.

2. La parte eccedente tali limiti gravera' sul capitolo del bilancio regionale per il finanziamento delle spese conseguenti alla LR 12 agosto 1981, n. 45.

3. La Giunta regionale, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, rimborsa annualmente alle Unita' Sanitarie Locali la quota dei compensi e delle indennita', eccedenti la misura prevista dalla normativa statale, a carico del capitolo del bilancio regionale di cui al precedente comma.

4. Gli oneri per i compensi e le indennita', qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni di cui all' art. 12 della presente legge sono corrisposti dalla Giunta regionale, che vi provvede entro i limiti degli importi previsti dalla normativa statale, con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo che sara' istituito nel bilancio regionale in sede di riparto del fondo sanitario di cui all' art. 51 della legge 23- 12- 1978, n. 833 e successive integrazioni e modificazioni. . Su detto capitolo graveranno altresi' le spese di funzionamento delle commissioni sopraindicate.

5. La parte eccedente tali limiti sara' a carico del capitolo di bilancio regionale di cui al 2° comma del presente articolo.

TITOLO II

Servizio farmaceutico

Capo I

ARTICOLO 14

1. Sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:

a) autorizzazione all' apertura e all' esercizio delle farmacie, nonche' dei dispensari farmaceutici, quando sia vacante la farmacia istituita in pianta organica;

b) autorizzazione all' apertura e all' esercizio di farmacie succursali;

c) autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli articoli 129 e 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' dell' articolo 61 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dell' articolo 12 della legge 2 aprile 1978, n. 475 e dell' articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34;

d) decadenza dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico;

e) chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

f) trasferimento delle farmacie nell' ambito della sede.

2. L' autorizzazione all' apertura e all' esercizio di farmacie succursali e' conferita a seguito di concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l' altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'ordine dei farmacisti della Provincia.

ARTICOLO 15

1. Il Comitato di gestione dell' Unita' Sanitaria Locale:

a) determina l' indennita' di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

b) eroga l' indennita' di residenza ai farmacisti rurali;

c) regolamenta il servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell' apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;

d) dispone la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell' articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell' articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 40;

e) esercita ogni altra funzione non riservata allo Stato, alla Regione o al Sindaco, esclusa la proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell' Assemblea Generale.

ARTICOLO 16

1.  Il servizio farmaceutico dell' Unita' Sanitaria Locale svolge i seguenti compiti:

a) attivita' di educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione scientifica predisposti dal Ministero della Sanita' ai sensi dell' articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) attivita' istruttoria tecnica e amministrativa nelle materie di competenza degli organi dell'Unita' Sanitaria Locale;

c) controllo sui medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e servizi dell' Unita' Sanitaria Locale;

d) prelievo di medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalita' previste dalla vigente normativa;

e) controllo sulla corretta applicazione dell' Accordo nazionale con valutazione tecnico – farmacologia della ricettazione medica e rilevazioni anche statistiche sulle prescrizioni dei medicinali;

f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al Comitato di gestione, sull' andamento della spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell' Unita' Sanitaria Locale.

ARTICOLO 17

1.  L' accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l' assistenza farmaceutica nell' ambito del Servizio Sanitario Nazionale e' vincolante per le Unita' Sanitarie Locali anche per quanto attiene le modalita' e gli strumenti di verifica della sua corretta applicazione.

ARTICOLO 18

1.  La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico sono esercitate normalmente dal servizio farmaceutico dell' Unita' Sanitaria Locale, oltre che dal servizio di igiene pubblica per la rispettiva competenza.

2.  Inoltre, tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da due funzionari dell'Unita' Sanitaria Locale, di cui un farmacista del servizio farmaceutico e un medico del servizio di igiene pubblica, e da un farmacista titolare designato dall' ordine dei farmacisti della Provincia. Delle ispezioni deve redigersi processo verbale da trasmettere al Sindaco ed al Comitato di gestione per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale viene, inoltre, inviato alla Regione.

ARTICOLO 19

1. Il rilascio dell' autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia e' preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al Presidente della Unita' Sanitaria Locale.

2.  L' avviso e' pubblicato all' Albo dei Comuni compresi nell' Unita' Sanitaria Locale e dell' Ordine provinciale dei Farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

3.  Nel caso siano state presentate piu' domande, e' compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del concorso.

4. Alla formulazione della graduatoria provvede il Comitato di gestione dell' Unita' Sanitaria Locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico concorso effettuata da una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti, esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l' altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall' Ordine dei Farmacisti della Provincia.

ARTICOLO 20

1. L' autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione e' subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all' articolo 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a favore del precedente gestore o dei suoi eredi.

Capo II

ARTICOLO 21

1. La Giunta regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell' Assessore alla Sanita':

a) vigila sull' espletamento del servizio farmaceutico;

b) adotta i provvedimenti in merito alla pianta organica delle farmacie;

c) cura l' espletamento dei concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti e di nuova istituzione.

ARTICOLO 22*       

* Articolo così sostituito dall’art. 6 della l.r. 17/90

1.  Il Presidente del Comitato di Gestione di ciascuna Unita' Sanitaria Locale entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno pari, richiede ai Comuni del rispettivo ambito territoriale e al Presidente dell' Ordine dei Farmacisti della provincia il parere in ordine alla pianta organica delle farmacie. Alla richiesta va allegata relazione sulla consistenza, sull' organizzazione e sulle esigenze dell' assistenza farmaceutica, nonche' sulle eventuali proposte di modificazione.

2. Nei Comuni che comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali provvede agli adempimenti il Presidente dell' Unita' Sanitaria Locale individuata a norma del 2° comma del precedente art. 5, sentiti i Presidenti delle altre Unita' Sanitarie Locali.

3. I pareri di cui al precedente comma vanno resi improrogabilmente entro il 30 giugno. Decorso tale termine, si intendono acquisiti pareri favorevoli ai fini delle determinazioni successive.

4. Nei limiti della legislazione vigente, i Consigli comunali e gli Ordini provinciali dei farmacisti possono proporre modificazione delle piante organiche, previa adeguata motivazione che tenga in ogni caso conto della consistenza della popolazione dei Comuni, sulla base dei dati pubblicati dall' istituto centrale di statistica per l' anno precedente, degli eventuali spostamenti della stessa, della natura dei luoghi, delle circoscrizioni di ciascuna sede farmaceutica.

5. Alla deliberazione del Consiglio comunale, in caso di proposta di modificazione della pianta organica delle farmacie, vanno allegate cartina planimetrica e descrizione della ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia, sia ove si propongano modificazioni delle sedi e spostamenti sia ove si ravvisi la necessita' di nuove istituzioni.

6. L' Assemblea dell' Unita' Sanitaria Locale, entro il 30 settembre, delibera definitiva proposta di revisione della pianta organica delle farmacie di ciascun Comune del proprio ambito territoriale, trasmettendo gli atti relativi all' Assessorato regionale alla Sanita' entro il mese di ottobre.

7. La deliberazione dell' Assemblea dell' Unita' Sanitaria Locale da' atto della richiesta dei pareri, di quelli resi e di quelli non forniti, delle motivazioni sulle modificazioni addotte, degli accoglimenti o dei rigetti delle proposte con le relative motivazioni fornisce adeguata motivazione della propria proposta. Alla stessa deliberazione vanno allegate le cartine planimetriche e le descrizioni delle nuove definizioni delle sedi farmaceutiche, per ciascun Comune, ove venga proposta modificazione.

8. La deliberazione dell' Assemblea dell' Unita' Sanitaria Locale da' atto, altresì, per ciascun Comune delle farmacie esistenti, di quelle di cui si propone l' istituzione, di quelle funzionanti, a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

9. Entro il 31 dicembre, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Sanita' delibera comunque sulla pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione, con uno o piu' provvedimenti, indicando, per ciascuna circoscrizione provinciale, ambito territoriale di Unita' Sanitaria Locale e Comune, le farmacie esistenti, di nuova istituzione, funzionanti a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

10. In caso di mancato espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti ovvero di mancata trasmissione della proposta dell' Unita' Sanitaria Locale entro il mese di ottobre, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, provvede, a norma del precedente comma, confermando la pianta organica delle farmacie esistenti ovvero prevedendo nuove istituzioni solo in caso di incremento della popolazione, demandando al Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale competente la definizione delle sedi di ciascuna farmacia, previa determinazione di termini, decorso il quale il Comitato regionale di Controllo nomina il commissario.

ARTICOLO 23

1. La Giunta regionale indice i concorsi provinciali per l' assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

2.  La Commissione giudicatrice e' composta da:

a) un funzionario regionale amministrativo, della massima qualifica funzionale con funzioni di Presidente;

b) un professore universitario della facolta' di farmacia docente in disciplina a indirizzo farmacologico, chimico - farmaceutico o tecnico - farmaceutico;

c) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti non titolari, proposte dall' Ordine provinciale dei farmacisti;

d) un funzionario del ruolo della Regione ovvero del Servizio Sanitario, farmacista.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo della Regione, di livello funzionale non inferiore al settimo.

4. La Giunta regionale nomina le Commissioni e approva le graduatorie.

5. La nomina dei vincitori e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Alla corresponsione della indennita' a favore dei componenti delle Commissioni giudicatrici ed alla liquidazione delle altre spese provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 15/ 2/ 1973, n. 3. Il limite massimo della indennita' di funzione prevista e' aumentata del 100%. Detta indennita' spetta a tutti i componenti e al segretario della Commissione anche in deroga al principio della omnicomprensivita'.

Capo III

ARTICOLO 24

1.  Allo scopo di assicurare i livelli assistenziali adeguati e per la necessita' di contenere i costi connessi all' utilizzazione del farmaco, il Comitato di gestione di ciascuna Unita' Sanitaria Locale adotta, sulla base di un prontuario terapeutico predisposto dalla Giunta regionale, un elenco di specialita' medicinali e prodotti galenici relativo ai farmaci da impiegare presso ospedali, presidi e servizi dipendenti.

2. L' Unita' Sanitaria Locale provvede all' approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonche' dei sieri, secondo programmi concordati tra la Regione e il Ministero della Sanita', ai sensi dell' articolo 7 della Legge 23/ 12/ 1978 n. 833.

ARTICOLO 25

1.  L' acquisto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati dalla legge 22/ 12/ 1975 n. 685 e successive modificazioni.

2.  La terza sezione del buono acquisto deve essere inviata al responsabile del servizio farmaceutico dell' Unita' Sanitaria Locale, che trasmette all' Assessorato regionale alla Sanita' il riepilogo trimestrale indicante la qualita' e quantita' delle sostanze acquistate.

ARTICOLO 26

1.  L' Unita' Sanitaria Locale puo' avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico - epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalita' indicata dall' accordo nazionale.

ARTICOLO 27

1. L' Unita' Sanitaria Locale puo' acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari e per l' impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.

2.  Gli acquisti di detti medicinali e del restante materiale sanitario sono effettuati secondo le norme della legge regionale 16 gennaio 1981 n. 8.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 28

1.  Le disposizioni di cui ai precedenti titoli entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla  data di pubblicazione della presente legge.

ARTICOLO 29

1.  Alla data di cui al precedente articolo:

a) sono soppressi gli Uffici comunali di igiene, nonche' i Consorzi intercomunali per le relative funzioni, con conseguente cessazione delle individualita' giuridiche;

b) sono soppressi gli Uffici dei Medici Provinciali;

c) sono soppressi i Comitati Provinciali antimalarici, con conseguente cessazione della individualita' giuridica;

d) sono soppressi i Consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente cessazione della individualita' giuridica.

I presidi ed i servizi gia' dipendenti dagli stessi sono trasferiti ai Comuni ove abbiano sede e attribuiti alle Unita' Sanitarie Locali nel cui ambito siano compresi.

Fino all' entrata in vigore del Piano sanitario regionale, le Unita' Sanitarie Locali nel cui ambito ricadano i presidi ed i servizi detti sono tenute, previa intesa sulle modalita', ad assicurare le prestazioni relative alle funzioni gia' dei soppressi Centri provinciali antitubercolari alle Unita' Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali.

Le stesse Unita' Sanitarie Locali, nel quadro della piena utilizzazione dei presidi sanitari, in relazione alle capacita' operative ed alle idoneita' tecniche e funzionali possedute, ferme le prestazioni dovute, potranno attribuire ulteriori compiti;

e) i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono trasferiti ai Comuni capoluogo di provincia e attribuiti alle Unita' Sanitarie Locali, nel cui ambito territoriale abbiano sede.

 Fino all' entrata in vigore del piano sanitario regionale, le Unita' Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali potranno avvalersi degli stessi per le funzioni ed i compiti gia' attribuiti dalle leggi in vigore. I laboratori svolgeranno altresì i compiti ad essi assegnati dalla LR 21 maggio 1975, n. 42.

Il riparto del fondo sanitario regionale terra' conto nelle spese di gestione dei presidi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma dei servizi effettivamente prestati;

f) e' soppresso il Consorzio Provinciale per la lotta contro il diabete di Bari, con conseguente cessazione della individualita' giuridica.

ARTICOLO 30

1.  I dipendenti regionali di ruolo in servizio presso gli Uffici del Medico Provinciale alla data di cui al precedente articolo 28, unitamente a quelli degli stessi uffici di cui all' ultimo comma dell' articolo 5 della LR 2/ 3/ 1981, n. 21, nonche' i funzionari medici regionali, hanno titolo all' iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, e vi sono trasferiti, salvo che entro centoventi giorni dalla suddetta data rivolgano al Presidente della Giunta regionale domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

2.  Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta regionale, all' Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito insiste l' ufficio presso cui prestavano servizio, ovvero ad altra Unita' Sanitaria Locale, ricompresa nello stesso ambito provinciale, in relazione ad obiettive carenze di personale di analoga qualifica nella stessa e previo assenso degli interessati alla diversa destinazione.

ARTICOLO 31

1. Il personale addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente art. 29 e' trasferito, dalla data prevista nell' art. 28, al Servizio Sanitario ed e' utilizzato presso l' Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale sia ubicato il presidio o l' ufficio gia' di appartenenza, con priorita', per il personale proveniente dai soppressi Uffici dei Medici Provinciali e di igiene dei Comuni, nel Servizio di igiene pubblica di cui alla lettera a)  del n. 1) del primo comma dell' art. 40 della LR 26 maggio 1980, n. 51, fatto salvo quanto previsto dall' articolo precedente.

2. Il personale stesso, da individuare a norma degli articoli 32, 67 e 68 della legge 23/ 12/ 1978 n. 833, e' iscritto nel ruolo nominativo nazionale del servizio sanitario a norma della legge regionale 2/ 3/ 1981, n. 21.

3. Al personale trasferito si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 20/ 12/ 1979, n. 761 nonche' nel Decreto del Presidente della Repubblica del 25/ 7/ 1983, n. 348.

ARTICOLO 32

1.  Sono soppressi dalla data di cui al precedente articolo 28:

a) le Commissioni di cui all' articolo 8 della legge 2/ 4/ 1968, n. 475;

b) le Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in case di cura private, previste dall' articolo 8 della legge 14/ 2/ 1904, n. 36;

c) le Commissioni di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli altri istituti che provvedono all' assistenza agli illegittimi, prevista dall' articolo 17 del RDL 8/ 5/ 1927, n. 798;

d) le Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali di cui alla legge 14/ 7/ 1967, n. 592;

e) la Commissione regionale per il servizio di pronto soccorso di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/ 6/ 1975, n. 49, modificata dalla legge regionale 9/ 3/ 1976, n. 10;

f) il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze di cui agli artt. 90 e 91 della legge 22/ 12/ 1975, n. 685.

2.  Le funzioni gia' esercitate dalle Commissioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono attribuite alla competenza del Comitato di gestione di ciascuna Unita' Sanitaria Locale.

3.  Le funzioni di vigilanza gia' degli organi di cui alle lettere b) e c) sono esercitate dal Servizio di igiene pubblica di ciascuna Unita' Sanitaria Locale.

4.  Le funzioni consultive gia' svolte dagli altri organi soppressi sono espletate dal Consiglio tecnico degli operatori di ciascuna Unita' Sanitaria Locale, previsto dall' articolo 43 della legge regionale 26/ 5/ 1980, n. 51. Il Consiglio tecnico puo' essere integrato da esperti ove l'esercizio delle dette funzioni esiga apporti professionali specifici.

ARTICOLO 33

1. Fino alla costituzione delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12, che deve avvenire entro novanta giorni dal termine previsto nell' articolo 28, rimangono in funzione le attuali Commissioni locali e regionali in attivita'.

2. Scaduto il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale dispone l' aggregazione provvisoria delle Unita' Sanitarie Locali che non abbiano provveduto a quelle viciniori.

3. Comma abrogato dall’art. 7 della l.r. 17/90.

4. Ai componenti delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 e' corrisposto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, il gettone di presenza per ogni seduta pari a Lire 25.000. Al segretario per ogni seduta e' corrisposto il gettone di presenza pari a Lire 10.000, oltre le spese di viaggio se e in quanto dovute. Inoltre, ai componenti delle commissioni ed al segretario spettano rispettivamente Lire 4.000 e Lire 2.000 per ogni caso definito.*

5. Detti compensi sono corrisposti in deroga al principio dell' omnicomprensivita' e al personale dipendente del Servizio Sanitario e della Regione solo se l' attivita' della Commissione sia espletata al di fuori dell' orario di servizio o di altra attivita' comunque retribuita.*

6. Con legge di bilancio della Regione, in sede di previsione della spesa conseguente alla LR 12 agosto 1981, n. 45, sara' tenuto conto degli oneri rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi secondo e ultimo dell' art. 13 bis della presente legge, previsti rispettivamente in L. 900.000.000 e 200.000.000.*

7. Le spese di funzionamento delle altre commissioni, dei comitati e dei collegi di interesse sanitario, previsti nella presente legge, sono a carico dell' Unita' Sanitaria Locale presso cui sono sostituiti.*

8. I diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento o per gli emolumenti ed i rimborsi delle spese ai componenti delle commissioni di cui all' art. 481 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 959, n. 420, come sostituito dall' art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono determinati e corrisposti a norma del Decreto Ministeriale previsto dall' ultimo comma del detto articolo.*

   * I commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati così aggiunto dall’art. 7 della l.r. 17/90

ARTICOLO 34*

* Articolo abrogato dall’art. 10 della l.r. 2/86.

ARTICOLO 35

Norma finanziaria - Omissis

 

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.