(1) Abrogato dallal.r.
9 agosto 1993, n. 15 “Abrogazione delle ll.rr.
n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1
del 5 gennaio 1985 e successive modifiche ed integrazioni”. Precedentemente
gli artt. dal n. 4 al n. 23 sono stati abrogati dall’art. 1 della l.r.
10 maggio 1982, n. 20 “Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22.”
Art. 1
Fino a quando non sarà diversamente stabilito, sulla base
della finalità di sviluppo e delle linee di programmazione regionale, potranno
accedere ai benefici previsti nel titolo I, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della
legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22, le imprese artigiane, loro cooperative e
consorzi, regolarmente iscritte negli albi provinciali della Regione Puglia, ai
sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Sono esclusi dalle
agevolazioni regionali previste dagli articoli 1 e 5 della legge 13 giugno 1978,
n. 22, i finanziamenti destinati alla costruzione, acquisto, ammodernamento,
ampliamento di immobili da adibirsi a laboratorio e/o deposito al servizio delle
seguenti categorie:
a) muratori, pavimentatori e opere
stradali, piccoli lavori di costruzione e riparazione edili, stuccatori,
verniciatori, imbianchini;
b) autotrasportatori e
ausiliari;
c) fotografi e affini;
d) barbieri,
parrucchieri e servizi per l'igiene e la pulizia;
e) ottici e
odontotecnici;
f) tessitori, ricamatrici e abbigliamento, per
imprese con meno di tre addetti;
g) imprese artigiane che svolgano
contemporaneamente anche attività commerciale (vendite e/o esposizione di beni
non prodotti direttamente) nello stesso laboratorio artigiano.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22, i rapporti fra Regione e Cassa per il
credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione (cfr.
allegato n. 1) da stipularsi entro 30 giorni dalla approvazione delle presenti
norme.
Per l'ammissione al contributo a carico del conferimento
regionale di cui all'art. 3 della legge, va presentata domanda in conformità a
quanto sancito dall'art. 4 della legge.
Nell'ipotesi di
esaurimento dei fondi statali, la Giunta regionale, con apposita delibera,
autorizzerà l'estensione del contributo regionale in conto interessi sull'intero
importo del finanziamento.
Art. 3
Le richieste di ammissione dei prefinanziamenti alle
agevolazioni di legge vengono presentate alla Regione Puglia - Assessorato
all'Artigianato - dagli Istituti ed Aziende di credito su domanda delle imprese
artigiane (cfr. allegato mod. A).
Ai fini della liquidazione delle
proprie spettanze, l'Istituto di credito trasmetterà periodicamente alla Regione
quanto segue in duplice copia:
- domande di
prefinanziamento accolte;
- elenco riassuntivo delle
operazioni eseguite indicando per ognuna di esse l'importo degli interessi a
carico della Regione.
Le competenze agli
Istituti di Credito, per la quota di interessi a carico della Regione,
verranno liquidate entro tre
mesi dalla data di presentazione della predetta
documentazione.
Ogni altra condizione verrà precisata nell'apposita
convenzione da stipularsi come previsto all'art. 5 della stessa legge regionale
(cfr. all. n. 2).
Art. 4
Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta
regionale, su proposta del Comitato di cui all'art. 8 della legge 13 giugno
1978, n. 22, delibera l'ammontare annuo complessivo dei finanziamenti che il
Comitato potrà ammettere nell'esercizio immediatamente successivo alla garanzia
sussidiaria del Fondo, in relazione alle disponibilità ed ai rischi in
essere.
Lo stesso Comitato, nei limiti del plafond annuale
deliberato dalla Giunta regionale ed entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna
domanda di ammissione al Fondo, delibera e comunica gli Istituti ed Aziende di
credito proponenti le relative determinazioni.
Per l'esercizio
1979, la Giunta regionale delibererà il rispettivo plafond entro 30 giorni dalla
relativa proposta del Comitato.
Per la copertura delle perdite
reclamate dagli Istituti ed Aziende di credito, sia di anticipo del 30% che del
saldo totale della perdita finale subita, il Comitato, dopo le proprie
determinazioni, propone alla Giunta regionale l'impegno di spesa relativa.
Art. 5
Le richieste di ammissione dei finanziamenti alla
garanzia del Fondo vengono presentate in duplice copia alla Regione - Comitato
del Fondo Regione di Garanzia - dagli Istituti ed Aziende di credito, su domanda
delle imprese artigiane (cfr. all.to mod. B). Ciascuna richiesta dovrà
essere corredata del certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane,
in originale, dell'estratto della delibera di concessione del credito, anche se
condizionata alla ammissione alla garanzia del Fondo, nonché da dettagliate e
documentate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa beneficiaria
e sulle garanzie che assistono il finanziamento; in essa dovrà indicarsi la
destinazione, l'importo, la durata ed il piano di ammortamento del prestito. Le
altre formalità saranno determinate dal Comitato.
Art 6
Potranno beneficiare della garanzia sussidiaria del Fondo i
finanziamenti che:
- siano effettuati ai sensi della legge 25
luglio 1952, n. 949 Capo 6° e successive modificazioni, e siano ammessi in via
definitiva al contributo statale e/o regionale nel pagamento degli interessi
secondo le norme regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni
compiute con la Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- non
godano di altre analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o della
Regione;
- non siano assicurati, in tutto o in parte, presso
terzi.
Art. 7
L'esame di merito delle singole domande, ai
fini della loro ammissione anche parziale verrà effettuata dal Comitato sulla
base della documentazione informativa di cui al precedente articolo 5 e delle
ulteriori formalità richieste, avendo riguardo alle garanzie che assistono il
finanziamento e alla situazione dell'Istituto o Azienda di credito
richiedente.
Art. 8
La garanzia sussidiaria è inefficace qualora risulti che,
non avendo l'impresa osservato l'obbligo essenziale della destinazione del
prestito, l'Istituto o Azienda di credito sia gravemente inadempiente
all'obbligo del periodico controllo della destinazione sancito nelle norme
regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni compiute con la
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Al suddetto fine si
considera grave inadempimento dell'Istituto o Aziende di credito il mancato
invio al Comitato di apposita comunicazione entro 30 giorni dalla data in
cui l'Istituto di credito è venuto a conoscenza della stessa
inosservanza.
La garanzia del Fondo non avrà altresì efficacia
qualora la perdita derivi da inosservanza o mancato adempimento, da parte
dell'Istituto o Azienda di credito, delle azioni, cautele o garanzie per
il recupero del credito.
Art. 9
Se il debitore non adempie esattamente ai patti di rimborso
del prestito, l'Istituto o Azienda di credito deve darne comunicazione al
Comitato con lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla data
dell'inadempimento.
Tale termine è perentorio agli effetti della
efficacia della garanzia sussidiaria del Fondo.
Art 10
L'inizio delle procedure di riscossione coattiva del
credito alle quali gli Istituti o Aziende di Credito sono tenuti, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 6 della legge
13 giugno 1978, n. 22, dovrà essere immediatamente comunicato alla
Regione.
Su domanda documentata degli Istituti ed Aziende di
Credito interessate, potrà essere concesso un anticipo nella misura massima del
30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita
dalla garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purchè sia iniziata
la procedura di riscossione coattiva del credito.
Alla chiusura
delle procedure l'Istituto o l'Azienda di Credito potrà richiedere, previa
dimostrazione documentata dei risultati negativi delle procedure medesime,
l'intervento della garanzia sussidiaria del Fondo che potrà esplicarsi fino
all'ammontare del 100% della perdita subita in linea capitale, ivi
detratti gli anticipi previsti al comma precedente.
Nel caso
la Regione abbia anticipato, su domanda dell'istituto di credito, il 30% della
perdita finale prevista e nel corso della procedura di riscossine coattiva
del credito si verifichi il recupero dello stesso credito, l'Istituto di
credito è tenuto a rimborsare al Fondo regionale di garanzia la quota ricevuta
in anticipo oltre i relativi interessi, regolati al tasso massimo previsto dagli
accordi interbancari vigenti per il tempo trascorso tra accredito e
addebito del medesimo importo.
Art. 11
Nei casi in cui, adempiuta la garanzia sussidiaria, la
situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la possibilità e la
convenienza di eventuali azioni nei suoi confronti, l'Istituto o Azienda di
Credito deve darne comunicazione al Comitato e promuovere, previa autorizzazione
del Comitato stesso, le ulteriori azioni di recupero delle
perdite.
Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate
dovranno essere ripartite fra il Fondo e l'Istituto o l'Azienda di credito in
misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte in linea
capitale.
Art. 12
Sono escluse dalla garanzia sussidiaria del Fondo le
perdite derivanti da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, da
rivoluzioni, sommosse, tumulti, eventi catastrofici di carattere generale,
moratoria generale o parziale.
Art. 13
Per tutte le variazioni che si volessero apportare alle
operazioni già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo e che interessino
lo stesso Fondo, gli Istituti di credito dovranno chiedere preventiva
autorizzazione alla Regione - Comitato del Fondo regionale di garanzia - per il
relativo benestare (ad esempio variazioni delle garanzie che assistono il
finanziamento, variazioni nella forma giuridica dell'impresa artigiana o nella
composizione sociale, variazione di attività, perdita della qualifica artigiana,
ecc.). Gli istituti di credito sono altresì tenuti a segnalare immediatamente
alla Regione - Comitato del Fondo regionale di garanzia - i finanziamenti,
assistiti dalla garanzia del Fondo, estinti anticipatamente o
rinunciati.
Art. 14
La garanzia sussidiaria ha decorrenza dal giorno del
versamento al Fondo regionale di garanzia della trattenuta dello
0,50%, prevista dall'art. 7, lett. a) della legge
13 giugno 1978, n. 22 che la banca è tenuta ad operare, una volta tanto,
all'atto della erogazione sull'importo originario in linea capitale dei
finanziamenti che siano ammessi alla garanzia del Fondo.
Art. 15
L'ammissione, anche parziale, del finanziamento alla
garanzia sussidiaria, comunicata alla banca con apposito modulo è
effettuata, sulla base di quanto esposto ed attestato nel modulo di richiesta
(cfr. all.to mod. B) di intervento del Fondo alle condizioni e modalità
stabilite dalla legge
13 giugno 1978, n. 22, nonché dalle ulteriori delibere adottate ai
sensi dell'art. 8 - penultimo comma lett. c) - della predetta
legge.
Art. 16
L'efficacia della garanzia sussidia è espressamente
subordinata alla valida acquisizione delle garanzie indicate nella richiesta di
ammissione al Fondo da parte della banca. A questo fine, la banca trasmette alla
Regione - Fondo regionale di garanzia - entro sei mesi, salvo proroga, dalla
data di stipulazione del contratto di finanziamento, sotto pena di decadenza
della garanzia sussidiaria, dichiarazione sostitutiva di documentazione (cfr.
all.to mod. C).
Art. 17
L'ammissione al Fondo regionale di garanzia è subordinata
all'acquisizione in garanzia dei beni oggetto dei finanziamenti da ammettere
alla garanzia sussidiaria.
In deroga a tale principio i
finanziamenti destinati all'acquisto di materie prime e scorte potranno essere
proposti con altre sufficienti garanzie.
Al fine della
conservazione dei beni oggetto di garanzia, l'impresa artigiana è tenuta ad
assicurare gli stessi presso una primaria compagnia di
assicurazione.
Quando oggetto di garanzia sono i macchinari, se gli
stessi sono infissi al suolo, difficilmente asportabili e quindi inamovibili,
per cui necessita espressa conferma della banca, l'impresa artigiana potrà
proporre, tramite banca, l'esonero all'assicurazione contro i rischi di furto
dei medesimi.
L'impresa artigiana potrà, altresì, proporre
l'esonero dall'assicurazione del furto dei beni oggetto del finanziamento nel
caso che gli stessi beni siano posti nel proprio laboratorio, annesso alla
propria abitazione.
Art. 18
Il Comitato viene convocato dal proprio Presidente o, in
caso di impedimento, dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata,
contenente l'ordine del giorno da spedire almeno otto giorni prima della
data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun avente
diritto.
In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire mediante
telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione ed indicante per sommi
capi la materia da trattare.
Il Comitato è convocato in sessione
ordinaria, almeno ogni 15 giorni. In sessione straordinaria, il Comitato può
essere convocato su richiesta di almeno cinque membri.
Per la
validità delle riunioni occorre l'intervento di sette dei suoi membri in prima
convocazione ed in seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno a
distanza di non meno di due ore dalla prima, la seduta è valida purchè
siano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni del Comitato sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni
palesi, prevale il voto del Presidente o, in assenza, del Vice Presidente; in
quelle segrete la proposta si intende respinta. Qualora un componente del
Comitato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive,
decade dall'incarico ed è sostituito. Di ciascuna riunione viene redatto il
verbale a cura del Segretario del Comitato. Il verbale da trascriversi in
apposito libro, è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il
Comitato, per ogni seduta, è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio
ragioneria della Regione l'importo totale delle operazioni ammesse alle
agevolazioni di legge, nonché tutte le variazioni che interessino le
disponibilità ed i rischi in essere del Fondo.
L'Ufficio
ragioneria, peraltro, dovrà trasmettere al Comitato situazioni trimestrali delle
disponibilità ed i rischi in essere del Fondo. Tale situazione potrà
essere altresì richiesta dal Comitato ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità.
Il Comitato, nella prima seduta utile, dovrà
procedere, fra l'altro, ad eleggere il Vice Presidente del Comitato ed a
proporre alla Giunta l'ammontare complessivo dei finanziamenti da ammettere alla
garanzia sussidiaria del Fondo per l'esercizio 1979.
Art. 19
Le dotazioni finanziarie del Fondo saranno depositate
presso gli Istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n.
375, e successive modificazioni ed integrazioni, che maggiormente operino nel
campo del credito artigiano agevolato.
Gli interessi attivi
rivenienti dagli stessi depositi saranno regolati al tasso annuo massimo
previsto dagli accordi interbancari vigenti ed andranno in aumento del medesimo
Fondo.
La Giunta regionale, su proposta del Comitato del Fondo
regionale di garanzia, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà deliberare
investimenti di particolari aliquote delle dotazioni finanziarie del Fondo in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli ad
esse equiparati.
Art. 20
Gli Istituti ed Aziende di credito, nell'adempimento delle
varie formalità, dovranno scrupolosamente attenersi ai Mod. A-B- C,
allegati alle presenti norme, la cui stampa è curata dagli stessi.
Art. 21
I componenti del Comitato del Fondo regionale di garanzia
durano in carica per il periodo di durata del Consiglio regionale che li ha
espressi.
I componenti del Comitato restano in carica fino alla
loro effettiva sostituzione, anche in presenza della scadenza del previsto
periodo.
Art. 22
I componenti del Comitato del Fondo regionale di garanzia
sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie di cui siano
venuti a conoscenza in dipendenza del loro incarico.
Art. 23
Non ricorrendo per il Fondo regionale di garanzia attività
commerciale, lo stesso potrà avvalersi anche delle seguenti disposizioni
statali:
- Art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597
- Art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633
- Art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
-
Art. 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, m. 634.
Art. 24
Il contributo può essere
concesso alle aziende artigiane individuali, od organizzate in forma
associativa, che:
a)abbiano sede nel territorio della Regione
Puglia;
b) siano iscritte negli Albi Provinciali istituiti ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
c)
appartengano ad uno dei settori di categorie artigiane elencati nell'art.
26.
Art. 25
Sono ammissibili a contributi le sottoindicate spese al
netto di IVA:
a) le spese per la costruzione, l'acquisto,
l'ampliamento e l'ammodernamento di stabili destinati a laboratori artigiani
sempre che le stesse vengano eseguite su terreni di cui l'artigiano richiedente
ne abbia la disponibilità legale, per almeno 6anni dalla data di presentazione
della domanda;
b) le spese per l'acquisto di macchinari
nuovi, esclusi gli automezzi, e relative attrezzature;
c) le spese
per gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti, la costruzione di cabine
elettriche di trasformazione, lo scavo e trivellazione di pozzi e relative opere
di convogliamento;
d) le spese relative agli impianti per la
depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente;
e) le spese per
l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e la
integrità fisica dei lavoratori.
Deve
trattarsi di spese da
effettuarsi o che siano
state effettuate non oltre 90 giorni prima della data di
presentazione della relativa domanda.
Ai fini della determinazione
della data di acquisto dei macchinari ed attrezzature fanno fede i documenti di
spesa rilasciati dalle ditte fornitrici.
In fase di prima
applicazione saranno prese in esame le domande già presentate o che
saranno presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione, le cui spese siano
state effettuate a decorrere dall'1 luglio 1978 e per le quali, comunque, non
sia stata presentata domanda di contributo ai sensi della legge 25 gennaio 1974,
n. 7.
Nel caso di acquisto di immobili esistenti, il cui contributo
regionale è limitato al netto del valore del relativo suolo da determinarsi con
perizia stragiudiziale, si fa riferimento alla data dell'atto notarile di
compravendita.
Per le opere murarie dovranno, inoltre, essere
adottati i seguenti criteri:
1) saranno escluse dal contributo le
spese di demolizione totale o parziale dello stabile sul cui suolo venga
costruito il fabbricato proposto per il contributo; le opere di recinzione e/o
sistemazione delle aree di contorno; i costi comuni per immobili con
destinazione promiscua;
2) i vani scala non potranno essere ammessi
al beneficio qualora non siano utilizzati per l'accesso ai locali oggetto del
contributo;
3) nel caso che nella domanda per opere murarie siano
compresi locali destinati alla vendita o all'esposizione dei prodotti fabbricati
esclusivamente dalla stessa impresa richiedente, gli stessi potranno
essere ammessi al beneficio purchè la loro superficie non superi il
50% di quella destinata al processo produttivo;
4) potranno altresì
essere ammessi al contributo i vani destinati a deposito la cui superficie non
superi quella destinata al processo produttivo, solo se gli stessi vengano
adibiti all'immagazzinaggio di materie prime destinate alla lavorazione
dell'azienda ovvero di prodotti fabbricati esclusivamente dalla stessa impresa
richiedente.
I benefici d i cui ai punti
3-4 sono concessi solo se i locali adibiti a deposito, vendita e/o esposizione
sono ubicati nello stesso comune in cui ha sede il laboratorio.
Art. 26
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 13
giugno 1978, n. 22 sono ammesse al contributo le categorie artigiane singole o
associate di cui alla annessa tabella n. 1.
Sono escluse dal
beneficio di cui al comma a) dell'art. 9 della legge13 giugno 1978, n. 22, le
imprese artigiane che svolgano contemporaneamente anche attività commerciale
(vendita e/o esposizione di beni non prodotti direttamente) nello stesso
laboratorio oggetto del contributo regionale.
Art. 27
Il contributo in conto capitale per le spese ammissibili,
che non potrà superare l'importo complessivo di 15 milioni per ciascuna impresa
viene concesso nella misura:
1) del 40% per tutti gli investimenti
di cui ai punti b), c), d), e) dell'art. 25 del presente
regolamento;
2) del 15% per le opere di cui al punto a) dell'art.
25 del presente regolamento.
Tale contributo è
elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree
destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici
limitatamente alle attività di artigianato artistico, purchè tali aree siano
delimitate dagli strumenti urbanistici adottati.
Non sono ammesse
al contributo in conto capitale le iniziative comportanti investimenti per
importi inferiori a £. 2.000.000.
Il contributo è compatibile con
le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e regionali a favore
delle imprese artigiane e con i contributi sugli interessi.
Il
contributo in conto capitale non è però cumulabile con altri di uguale natura
ottenibili, allo stesso titolo, in virtù di leggi statali e
regionali.
Art. 28
Le imprese artigiane, per ottenere i benefici previsti
nella legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22, devono presentare domanda di
ammissione al contributo da compilarsi in duplice copia applicando una sola
marca da bollo secondo l'allegato schema (cfr. all.to mod. D),
diretta al Presidente della Giunta regionale e presentata alla Commissione
provinciale per l'artigianato competente per territorio che la istruisce in
ordine cronologico di arrivo.
Alla suddetta domanda deve essere
acclusa, in duplice copia, la seguente documentazione di base:
1)
relazione illustrativa (programma di spesa - parte tecnica, economica,
finanziaria) (cfr. all. mod. F);
2)
certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane in
originale;
3) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
attestante di non aver presentato domanda né di aver ottenuto altro contributo
in conto capitale allo stesso titolo in virtù di altre leggi;
4)
visure camerali dalle quali risulti se l'impresa artigiana è titolare o
meno di licenza di commercio per vendita negli stessi locali di beni non
prodotti direttamente.
Alla predetta documentazione va acclusa, in
duplice copia, anche la seguente:
A) Acquisto macchine e
attrezzature.
- preventivi o fatture di
spesa.
B) Acquisto laboratorio.
-
offerta o atto preliminare di compravendita o copia registrata dell'atto
di acquisto unitamente alla perizia stragiudiziale attestante il valore del
suolo su cui insiste il laboratorio;
- pianta, prospetto a sezione
quotata 1/100 dei locali da acquistare, con destinazione degli stessi ed
ubicazioni dei macchinari;
- certificazione comunale attestante se
l’investimento, per le attività di artigianato artistico, è localizzato nel
centro storico o per altre attività nelle aree per insediamenti produttivi, così
classificati dagli strumenti urbanistici adottati.
C)
Costruzione, ampliamento, ammodernamento di laboratorio.
-
piante, prospetto a sezione quotata in scala 1/100 dell'immobile o parte
dell'immobile oggetto della domanda di contributo, regolarmente approvata dai
competenti organi comunali e con ubicazione dei macchinari che verranno
installati nel laboratorio;
- copia conforme all'originale della
concessione edilizia rilasciata a fronte del progetto approvato;
-
stralcio planimetrico particellare in scala 1/100 della zona
nella quale le opere verranno eseguite;
- attestato di proprietà o
di disponibilità delle aree su cui sarà effettuato
l'investimento;
- certificazione comunale attestante se
l'investimento, per le attività di artigianato artistico, è localizzato nel
centro storico o per altre attività nelle aree per insediamenti produttivi, così
classificati dagli strumenti urbanistici adottati;
- computo
metrico estimativo, contenente il dettaglio dei materiali e strutture da
impiegare per le varie categorie di opere da eseguire con esatta rispondenza
alle quote indicate nella pianta planimetrica presentata.
La
redazione del computo metrico deve essere fatta
contabilizzando separatamente i lavori relativi al fabbricato e quelli relativi
ad eventuali opere di recinzione e/o sistemazione delle aree di contorno
(viabilità interna, piazzale, ecc.) e con accurata ripartizione dei costi
comuni, nel caso di immobile con destinazione promiscua.
Nel caso
di ammodernamento o ampliamento di laboratori, la relazione illustrativa
(Mod. F) e gli elaborati grafici dovranno contenere opportune
indicazioni sullo stato degli impianti preesistenti.
Tutti gli
elaborati dovranno essere datati e firmati dal tecnico redattore e controfirmati
dall'impresa richiedente il contributo.
D) Allacciamenti
elettrici, idrici e fognanti.
- preventivi di spesa ENEL
ed EAAP o relativi fatture.
E) Impianti per la
depurazione degli scarichi industriali e adozione di misure
antinfortunistiche.
- descrizione, con elencazione
dettagliata degli elementi fondamentali e caratteristiche salienti di ciascun
impianto;
- preventivi, offerte o fatture delle ditte
fornitrici.
Per gli investimenti
già effettuati è data facoltà
all'impresa artigiana di presentare la
domanda con l'intera documentazione richiesta per la liquidazione
del contributo regionale (v. art. 30 del presente regolamento), seguendo le
modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 29
La Commissione provinciale per l'artigianato esamina le
domande in ordine cronologico di presentazione, accerta la regolarità e la
completezza della relativa documentazione in conformità alle presenti direttive
ed esprime il proprio motivato parere sulla opportunità delle opere ed
iniziative proposte entro 90 giorni dalla data di ricevimento della
domanda.
Per quanto riguardale domande di contributo per opere
murarie, la Commissione provinciale per l'artigianato integrata da un
tecnico, designato dalla Regione, controlla la rispondenza dei prezzi indicati
nel computo metrico-estimativo, riducendoli qualora essi risultino superiori a
quelli vigenti a norma del prezzario aggiornato dell'Ufficio del Genio Civile,
competente per territorio.
Ad istruttoria ultimata, entro il
termine previsto, la Commissione provinciale per l'artigianato trasmette
all'Assessorato competente la domanda con tutta la documentazione e con il
proprio motivato parere.
L'Assessorato, entro 30 giorni dal
ricevimento delle pratiche istruite, proporrà alla Giunta l'impegno di spesa
relativo e ne darà successivamente comunicazione all'impresa
richiedente.
Avverso l'esclusione delle provvidenze, che dovrà
essere comunicata dall'Assessorato all'interessato, è ammesso ricorso al
Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla relativa
notifica.
L'eventuale richiesta motivata di documenti e/o notizie
per il completamento della fase istruttoria da parte della CPA o
dell'Assessorato competente deve essere notificata all'interessato dando allo
stesso il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine e
persistendo l'inerzia la pratica si intende archiviata.
Ai fini
dell'appuramento della data certa, la notifica all'interessato e la
risposta dello stesso, devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata e
con avviso di ricevimento.
Art. 30
Non appena installati i macchinari e attrezzature,
entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione ed eseguite
le opere murarie o le altre opere oggetto del contributo entro e non oltre un
anno dalla data di provvedimento di concessione, l'azienda beneficiaria dovrà
trasmettere all'Assessorato all'artigianato la seguente documentazione in
duplice copia:
A) Acquisto macchine ed
attrezzature
- fatture quietanzate in originale unitamente
a due copie delle stesse, dalle quali risulti il numero di matricola dei
macchinari acquistati.
B) Acquisto
laboratorio
- copia registrata del contratto di
acquisto;
- perizia stragiudiziale attestante il valore del suolo
su cui insiste il laboratorio.
C) Costruzione, ampliamento,
ammodernamento di laboratorio
- dichiarazione del Sindaco
attestante la data di ultimazione dei lavori e certificato di
agibilità;
- computo metrico estimativo finale e relative
fatture;
- perizia giurata dell'impresa costruttrice
attestante:
1) la congruità dei prezzi indicati nel computo metrico
estimativo finale, in relazione a quelli correnti sul mercato;
2)
che le opere effettuate sono state realizzate nei limiti, termini e qualità dei
materiali descritti nel corrispondente computo metrico estimativo
finale.
D) Allacciamenti elettrici, idrici e fognanti
(ENEL - EAAP)
- fatture quietanzate in originale,
unitamente a due copie delle stesse.
E) Impianti per la
depurazione degli scarichi industriali ed adozione di misure
antinfortunistiche
- fatture quietanzate in originale,
unitamente a due copie delle stesse, dalle quali risulti l'eventuale numero di
matricola degli impianti acquistati.
Alla suindicata documentazione
è da aggiungersi:
1) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
contenente:
- l'impegno di non distogliere dalla loro
destinazione le opere murarie e/o i macchinari, le attrezzature e impianti che
formano oggetto del contributo, per un periodo rispettivamente di cinque e di
tre anni a decorrere dalla data di riscossione del contributo stesso, salvo
autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente,
pena l'obbligo della restituzione di quanto riscosso;
-
l'impegno di applicare, nei
confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore per
l'artigianato;
- dichiarazione di avvenuta
installazione di macchinari e attrezzature o di ultimazione delle
opere murarie oggetto del contributo /cfr. All. Mod. E).
2) Quanto
altro possa essere richiesto dal provvedimento di concessione.
Le
fatture e le quietanze dovranno essere presentate tutte su carta intestata;
qualora ciò non fosse possibile, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere a fare
autenticare da un notaio o dal Segretario comunale le firme del fornitore o
dell'esecutore dei lavori.
Per le opere murarie effettuate in
economia, in sostituzione del computo metrico estimativo finale e relativa
fattura, occorre esibire:
- documentazione di spesa sostenuta per
materiali impiegati e prestazioni di mano d'opera (fatture, ricevute e copia dei
libri paga);
- perizia stragiudiziale attestante la congruità del
costo delle opere da ammettere a contributo.
Tutti i
documenti di spesa dovranno chiaramente indicare le modalità di pagamento.
Per gli acquisti effettuati con pagamento rateale, il contributo verrà
percentualmente erogato sulla parte di spesa effettivamente pagata entro i
termini di presentazione della documentazione definitiva.
Nel caso
in cui la documentazione richiesta per la liquidazione del contributo sia stata
già prodotta in fase di presentazione della domanda, l'Assessore all'artigianato
propone alla Giunta regionale l'assunzione contestuale dell'impegno e della
liquidazione del contributo.
Ad avvenuta liquidazione del
contributo, l'Assessorato all'artigianato provvederà a restituire agli
interessati tutta la documentazione di spesa prodotta in originale, dopo aver
apposta debita annotazione dei benefici regionali concessi.
Art. 31
Gli interessati che abbiano già usufruito dei contributi
delle leggi
regionali 25 gennaio 1974, n. 7 e 13
giugno 1978, n. 22, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore
contributo, a fronte di spese diverse da quelle precedentemente sussidiate, alle
seguenti condizioni:
a) siano trascorsi almeno tre anni, per macchinari ed
attrezzature, ed almeno cinque anni per le opere murarie dalla data di
presentazione della precedente domanda di contributo;
b) dimostrino
di essere in regola con tutti i pagamenti relativi alle opere ed iniziative
oggetto del primo contributo già erogato.
Art. 32
Il contributo in conto capitale è revocato nei seguenti
casi:
1) mancata destinazione totale o parziale dei beni oggetto
del contributo;
2) inesistenza
dell'investimento;
3) trasferimento dell'attività in altra Regione
prima che siano trascorsi i termini di cinque anni per le opere murarie e
di tre anni per le macchine e attrezzature dalla data di riscossione del
contributo.
Il contributo viene altresì
revocato in tutto o in parte se le macchine e
attrezzature o le opere murarie vengono alienate prima che siano trascorsi
i termini di cui al punto 3) del primo comma.
Tale revoca non ha
luogo qualora l'alienazione sia autorizzata dall'Assessorato regionale
competente, sentita la Commissione provinciale per l'artigianato
territorialmente interessata e la Commissione consiliare competente, e sia
motivata esclusivamente da:
a) ristrutturazione
aziendale;
b) riconversione aziendale;
c) particolari
situazioni congiunturali.
Per le definizioni di cui alle lett. a) e
b) si fa espresso riferimento all'art. 3 della legge12 agosto 1977, n. 675;
ciascuna proposta sarà riesaminata proporzionando la concessione del contributo
regionale al nuovo investimento.
Art. 33
Qualora, prima della concessione del contributo, si
verifichi il decesso dell'artigiano, il contributo potrà essere liquidato agli
eredi a condizione che questi proseguano l'esercizio dell'attività
artigiana.
In tal caso dovrà essere trasmessa all'Assessore
all'artigianato una certificazione della Commissione Provinciale per
l'artigianato che attesti la prosecuzione dell'attività a norma della legge 25
luglio 1956, n. 860.
Art. 34
Ad avvenuta liquidazione del contributo, ed entro i termini
previsti alla lett. a), secondo comma, dell'art. 12 della legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22, l'Assessorato all'artigianato provvederà,
anche con controlli a campione, ad effettuare ispezioni presso le imprese
artigiane beneficiarie.
Art. 35
Le domande di contributo di cui all'art. 14 della legge
regionale n. 22 del 1978, qualora non presentate per l'anno 1978, debbono
pervenire all'Assessorato all'artigianato entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento .
Art. 36
Eventuali sostanziali variazioni ai modelli allegati al
presente Regolamento saranno deliberate dalla Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore all'artigianato, sentita la Commissione consiliare
competente; le modifiche da apportare alla Tabella n. 1 e sostanziali variazioni
alle convenzioni allegate al presente Regolamento saranno invece approvate
dal Consiglio regionale.
Art. 37
Per quanto non previsto nel presente regolamento e negli
allegati, si fa espresso riferimento alla legge
regionale 13 giugno 1978, n. 22.Dato a Bari, addì 24 maggio 1979
TABELLA N. 1( vedasi allegato)
ALLEGATO 1 (vedasi allegato)
ALLEGATO
2 (vedasi allegato)