ARTICOLO 1
1. Fermo restando quanto previsto nella disciplina transitoria
di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il rilascio
dei nulla-osta di competenza regionale per l’apertura di grandi strutture di
vendita previsto dagli artt. 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426, nonché
dagli articoli 5,
6,
7,
8,
9,
10,
11
e 12
della legge
regionale 2 maggio 1995, n. 32, è sospeso fino all’emanazione delle norme
previste dall’art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque fino
alla data del 24 aprile 1999.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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