ARTICOLO
1
(Istituzione dell' Albo
regionale degli enti ausiliari)
1. La Regione Puglia riconosce
il valore sociale e l' azione svolta dagli organismi del privato - sociale
configurati quali enti ausiliari previsti dall' art. 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto espressione di
partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove percio' lo sviluppo
salvaguardandone l' autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento delle finalita' di prevenzione del disagio psico - sociale, di
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti.
2. A tal fine istituisce, ai
sensi dell' art. 116 del dpr 309/1990, l' Albo regionale degli enti ausiliari
che, senza fini di lucro, operano con una o piu' sedi operative ubicate nel
territorio regionale per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico -
riabilitativi e di reinserimento socio - lavorativo
tossicodipedenti.
2. A tal fine istituisce, ai
sensi dell' art. 116 del dpr 309/ 1990, L' Albo regionale degli enti ausiliari
che, senza fini di lucro, operano con una o piu' sedi operative ubicate nel
territorio regionale per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico -
riabilitativi e di reinserimento socio - lavorativo di soggetti
tossicodipendenti.
3. Ogni singola sede operativa,
intesa come organizzazione di personale, beni e attrezzature finalizzate allo
svolgimento di una o piu' fasi dei programmi suddetti, deve essere iscritta all'
Albo ancorche' facente capo a un unico Ente ausiliario.
4. Le sedi operative possono
essere:
a) residenziali quando svolgono
i programmi di cui al comma 2 con ospitalita' e attivita' disimpegnate nel corso
dell' intera giornata;
b) semi - residenziali quanto l'
ospitalita' e le attivita' sono svolte per almeno otto ore al giorno e per non
meno di cinque giorni alla settimana;
c) territoriali ovvero operanti
con modalita' diverse da quelle residenziali o semi - residenziali, con
prevalenza di interventi a carattere preventivo, accoglienza, auto - aiuto,
ascolto, orientamento, reinserimento sociale, intra ed extra - moenia, all'
interno di progetti definiti e coordinati, d' intesa con SERT competente
territorialmente.
ARTICOLO
2
(Commissione permanente sulle
tossicodipendenze)
1. Per permettere una piu'
stretta integrazione fra operatori e servizi pubblici e operatori e servizi del
privato - sociale e per dotare la Regione Puglia di un organo consultivo nella
elaborazione delle politiche concernenti le tossicodipendenze e le altre
tematiche a esse correlate, viene istituita una Commissione paritetica
permanente presieduta dall' Assessore regionale alla sanita' o da un suo
delegato.
2. Fanno parte di tale
Commissione n. 6 esperti di parte pubblica, di cui uno esperto in Igiene
Pubblica, cinque operanti nei SERT, ovvero uno per ambito provinciale n. 6
esperti in rappresentanza degli enti ausiliari.
I componenti di parte pubblica
sono nominati dall' Assessore alla sanita'. Per l' elezione dei componenti del
privato - sociale l' Assessore regionale alla sanita' convoca, con raccomandata
AR, almeno dieci giorni prima della data fissata, l' Assemblea dei
rappresentanti di tutti gli enti ausiliari iscritti all' Albo; l' Assemblea
elegge i sei operatori del privato - sociale sulla base delle preferenze
espresse dai presenti, essendo esclusa la partecipazione mediante
delega.
3. La Commissione si riunisce
almeno trimestralmente, convocata dall' Assessore regionale alla sanita' o da un
suo delegato, nonche' su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le
funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario
dell' Assessorato regionale alla sanita' individuato dal Coordinatore del
Settore, il quale garantisce anche i supporti tecnici e logistici per il
funzionamento della Commissione.
4. La Commissione svolge
funzioni consultive; essa deve essere obbligatoriamente sentita in fase
preliminare in ordine alla programmazione e alla verifica di atti e attivita'
della Regione concernenti le materie oggetto della presente legge. Alla
Commissione e ai singoli suoi componenti deve pervenire, in via preventiva e in
forma gratuita, la documentazione necessaria per il migliore espletamento delle
sue funzioni.
5. La Commissione, entro un mese
dalla data del suo insediamento, si dotera' di un proprio regolamento interno,
adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. La Commissione dura in
carica due anni; i suoi componenti possono essere rinnovati. Ai lavori della
Commissione possono partecipare anche esperti esterni di volta in volta
individuati e invitati per assicurare i necessari apporti tecnici; la proficua
partecipazione ai lavori della Commissione, su richiesta della stessa, da parte
di funzionari della Regione e delle Unita' sanitarie locali costituisce compito
d' istituto.
6. La Commissione costituisce,
inoltre, sportello informativo per i soggetti interessati o coinvolti dalle
materie oggetto della presente legge, assicurando la circolarita' delle
informazioni.
ARTICOLO
3
(Requisiti
soggettivi)
1. Sono iscritti all' Albo degli
enti ausiliari pugliesi i soggetti che, senza fini di lucro, gestiscono
strutture per la prevenzione, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti e che siano dotati:
a) di personalita' giuridica di
diritto pubblico o privato;
b) della qualita' di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli artt. 12 e seguenti del
Codice civile;
c) della qualita' di
organizzazione di volontariato constituite ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266 e della legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11;
d) della qualita' di cooperativa
sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. I soggetti di cui al comma 1
devono essere iscritti nei rispettivi registri o albi, ove
istituiti.
3. Fatte salve le associazioni
riconosciute, ai fini esclusivi della presente legge e della iscrizione all'
Albo di cui all' art. 1, un' associazione e' considerata riconoscibile in
presenza delle seguenti condizioni:
a) che la costituzione dell'
associazione risulti in forma pubblica;
b) che esistano accordi
associativi relativi all' organizzazione adottati in forma
pubblica;
c) che le risorse dell'
associazione risultino congrue in relazione allo svolgimento delle attivita' di
cui alla presente legge con riferimento agli specifici programmi da
realizzare;
d) che le norme organizzative
siano tali da garantire il funzionamento dell' ente in relazione allo
svolgimento dell' attivita' di ordinaria amministrazione;
e) che esistano norme che
stabiliscono le condizioni per l' ammissione di nuovi associati.
ARTICOLO
4
(Requisiti
strutturali)
1. Il soggetto che richiede l'
iscrizione e' tenuto a dimostrare il possesso delle prescritte licenze,
concessioni o autorizzazioni, salvo che non documenti che la pratica relativa e'
stata inoltrata ed e' in via di espletamento; in questo caso, l' ente
richiedente e' iscritto con riserva ed e' fatto carico al Sindaco del Comune nel
cui territorio e' ubicata la sede operativa dare urgente corso, d' intesa
altresì con altri referenti, istituzionali e non, alle procedure specifiche e ai
provvedimenti finalizzati ad adeguare gli strumenti urbanistici esistenti in
modo da rendere compatibili gli interventi socio - assistenziali di cui alla
presente legge con la vigente normativa in materia di insediamenti produttivi,
di tutela del suolo e del paesaggio con conseguente puntuale e tempestiva
notiziazione all' ente richiedente e all' Assessore regionale alla
sanita'.
In tal senso il Sindaco
attivera' accordi di programma e intese ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142 e altra normativa.
2. Le sedi operative possono
essere ubicate sia in aree urbane, di insediamento abitativo, che in aree rurali
e a insediamento artigianale.
3. In ogni sede residenziale,
nelle more della delibera di Consiglio regionale di cui al comma 9, devono
essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
a) camera da letto con massimo
otto posti e una superficie minima di 4 mq per ospite;
b) servizi igienici: WC e
lavabi: uno per ogni quattro ospiti: docce: una per ogni otto
ospiti;
c) locali per pranzo e
soggiorno: minimo 2mq per ogni ospite;
d) locali per cucine e dispensa:
complessivamente minimo 1 mq per ogni ospite;
e) locali per operatori: minimo
10 mq complessivi;
f) locali e spazi per attivita'
socio - ricreative ed ergoterapeutiche: complessivamente 10 mq per ogni
ospite.
4. Per le sedi semiresidenziali
gli spazi di cui al comma 3, esclusi quelli di cui alla lettera a), vanno
garantiti con un fattore di correzione in riduzione del dieci per
cento.
5. Le sedi operative
territoriali devono assicurare un numero di locali e di servizi igienico -
sanitari adeguato e coerente con il progetto di intervento, definito ai sensi
dell' art. 1, comma 4, lettera c).
6. Tutti i locali devono essere
adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio
fisico.
In particolare, la qualita' e
quantita' degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle civili
abitazioni;
gli arredi devono permettere una
buona funzionalita' d' uso e buone condizioni di
vivibilita'.
7. L' Ente locale e la USL
territorialmente competente concorderanno, per quanto di competenza, con l' ente
ausiliario gli interventi, le procedure e gli impegni finanziari integrati per
la soluzione dei problemi di carattere logistico e di adeguamento strutturale
tesi al perseguimento delle comuni finalita' di prevenzione o socio -
assistenziali.
8. La capacita' ricettiva delle
sedi operative a carattere residenziale non puo' essere superiore a trenta
unita', consentendosi, per le sedi operative con capacita' superiore, solo l'
organizzazione di un altro modulo comunque non superiore a trenta unita'. Le
sedi operative esistenti dovranno adeguarsi alle indicazioni predette entro il
termine massimo di due anni.
9. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta - che all' uopo si avvale della Commissione di cui all'
art.2 - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delibera gli indirizzi e i criteri in ordine ai requisiti strutturali
minimi inderogabili non sottoponibili a riserve e per l' uniforme applicazione
sull' intero territorio regionale dell' art. 3, comma 6, dell'atto d' intesa Stato - Regioni (dm
sanita' 19 febbraio 1993, pubblicato sul supplemento ordinario della GU n. 55
dell' 8 marzo 1993).
ARTICOLO
5
(Requisiti
funzionali)
1. L' attivita' degli enti
ausiliari deve essere svolta in conformita' al progetto e al regolamento interno
di ciascuna sede operativa tenendo conto delle indicazioni programmatiche della
Regione.
2. Il progetto di intervento, in
relazione alle finalita' proprie della sede operativa, deve ispirarsi ai
seguenti criteri e obiettivi:
a) rispettare i fondamentali
diritti della persona ed escludere nelle diverse fasi dell' intervento ogni
forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo la volontarieta'
dell' accesso e della permanenza nella struttura;
b) promuovere il raggiungimento,
da parte dei soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di maturita' e di
autonomia;
c) descrivere la metodologia
degli interventi con riferimento ai principi informatori dell' attivita' degli
operatori, alla definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento
del progetto stesso, alla descrizione degli interventi di carattere psicologico,
educativo e sociale predisposti, alle modalita' di utilizzo del personale e
delle attrezzature;
d) indicare se e come sono
previsti interventi inerenti i minori, i soggetti sottoposti a misure
alternative alla detenzione o agli arresti domiciliari o altre tipologie di
soggetti che necessitano di una diversificazione e specificita' all' interno del
progetto.
3. Il regolamento interno deve
prevedere espressamente:
a) la garanzia che gli utenti,
prima dell' ammissione, siano informati sugli obiettivi del progetto, sui metodi
adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto e diano il proprio assenso.
Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, il suo assenso e' convalidato da chi
esercita la potesta' parentale;
b) le modalita' di ammissione,
di fruizione del servizio e di ammissione;
c) le regole di convivenza,
anche con riguardo alle norme comportamentali e all' educazione e tutela della
salute;
d) le prestazioni e i servizi
forniti agli utenti, specificando quelli ricompresi nelle rette rivenienti dalle
USL e per i quali e' sancito il divieto di richiedere anticipazioni o contributi
finanziari agli utenti o alle loro famiglie;
e) le attivita' educative e
riabilitative regolarmente svolte.
4. Tutte le sedi operative
devono inoltre:
a) utilizzare modalita' di
registrazione dei dati inerenti le diverse prestazioni nonche' una cartella
personale degli utenti i cui dati devono essere coperti dal segreto
professionale;
b) provvedere alla copertura
assicurativa dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli utenti e
dagli operatori secondo le normative vigenti;
c) garantire, con il
coinvolgimento responsabile e partecipato degli utenti, una efficace
organizzazione delle attivita' connesse al progetto di intervento (pulizia dei
locali, cucina, lavanderia, prestazioni lavorative, hobbies, ecc). Tale
organizzazione deve essere garantita anche nelle strutture semiresidenziali, in
relazione con i tempi di apertura e con gli specifici interventi effettuati,
nonche' nelle strutture territoriali.
ARTICOLO
6
(Personale)
1. Ogni struttura deve possedere
personale adeguato, in numero e qualita', alla tipologia dell' intervento
praticato.
2. Il personale operante in ogni
struttura deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalita',
certificato, ove richiesto, dai titoli di studio e qualifiche professionali
conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.
3. Per le sedi operative la cui
attivita' e' riconducibile all' area pedagogico - riabilitativa o all' area
terapeutico - riabilitativa, il personale deve essere costituito secondo le
disposizioni previste dall' art. 5, commi 3 e 4, del dm sanita' 19 febbraio
1993, pubblicato sul supplemento ordinario della GU n. 55 dell' 8 marzo 1993, e
successive modificazioni.
4. La continuita' della presenza
assistenziale deve essere assicurata nell' intero arco delle ventiquattro ore,
giornaliere nelle strutture residenziali, avvalendosi anche dell' apporto di
altri operatori dipendenti, volontari o obiettori, adeguatamente formati. Per
ogni modulo operativo di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 5 del dm sanita' 19
febbraio 1993, nelle ore diurne deve essere assicurata la presenza contemporanea
di almeno due operatori, dei quali almeno uno in possesso delle qualifiche
professionali sopra citate.
Quando si tratti di comunita'
semiresidenziale, deve essere assicurata la presenza di almeno un
operatore.
5. Ai fini della presente legge,
il termine << personale >> esprime l' indicazione numerica delle
persone, con le relative funzioni, occorrenti per soddisfare le esigenze comuni
al funzionamento ordinario e continuativo della struttura, indipendentemente
dalla qualificazione giuridica che venga data ai singoli rapporti di prestazione
lavorativa.
6. Per le strutture territoriali
l' ente ausiliario si avvale delle prestazioni di figure professionali
specifiche che risultino necessarie per la realizzazione del proprio programma
di intervento.
7. L' ente ausiliario e il SERT
territorialmente competente devono assicurare programmi comuni di aggiornamento
e formazione per gli operatori pubblici e del privato sociale individuando aree
formative integrate. A tal proposito la USL competente assicurera' l' accesso a
finanziamenti propri.
ARTICOLO
7
(Responsabile e referenti di
sede operativa)
1. In ogni sede operativa deve
essere individuato, con atto formale, un responsabile della struttura, il quale
puo', a sua volta, indicare dei referenti per singole aree di intervento,
secondo le modalita' previste all' art. 6 del dm sanita' 19 febbraio
1993.
ARTICOLO
8
(Procedure per l' iscrizione
all' Albo regionale e per l' apertura di nuove sedi)
1. La domanda di iscrizione all'
Albo regionale, redatta in triplice copia e indirizzata all' Assessorato
regionale alla sanita', deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'
ente. La domanda deve essere consegnata al SERT competente territorialmente, che
ne restituira' copia, con data di ricezione, all' ente ausiliario e provvedera'
a trasmettere l' originale al Presidente della Giunta regionale dopo aver
espletato l' attivita' istruttoria di cui all' art.9 della presente
legge.
2. Alla domanda va allegata la
documentazione ai sensi dell' art. 7 del dm sanita' 19 febbraio 1993 e
successive modificazioni.
3. Alla domanda deve, inoltre,
essere allegata una relazione informativa dalla quale
risultino:
a) l' indicazione del
responsabile legale dell' ente, dell'associazione, dell' organizzazione di
volontariato o della cooperativa e del responsabile della/ e sede/ i operativa/
e;
b) il numero e la tipologia
dell' utenza;
c) l' indicazione della/ e sede/
i operativa/ e in cui viene svolta l' attivita';
d) la tipologia della
prestazioni che si intendono erogare presso la/ e sede/ i operativa/
e;
e) i programmi relativi alle
attivita' che si intendono svolgere;
f) l' elenco del personale che
si intende utilizzare, con l' indicazione delle rispettive
professionalita';
g) eventuali previsioni di
interventi di cui all' art. 5, comma 2, lettera d);
h) l' elenco delle prestazioni
fornite.
4. Alla domanda devono altresi'
essere allegati:
a) i documenti dai quali risulti
il possesso dei requisiti strutturali;
b) il regolamento interno dell'
ente e della/ e sede/ i operativa/e;
c) i modelli di rilevazione dei
dati inerenti l' intervento specifico dell' ente e la cartella personale dell'
utente.
5. Per l' apertura di nuove sedi
operative deve essere presentata, con le modalita' di cui al comma 1, domanda
corredata di una relazione comprendente tutti gli elementi di cui al comma 3
nonche' i documenti di cui al comma 4, lettera a), e, solo in quanto diversi da
quelli delle altre sedi operative, quelli di cui alle lettere b) e c) dello
stesso comma.
ARTICOLO
9
(Attivita'
istruttoria)
1. L' attivita' istruttoria per
l' iscrizione all' Albo regionale e' espletata dal SERT territorialmente
competente in relazione alla sede operativa in collaborazione col Servizio
igiene pubblica, medicina legale e sicurezza del lavoro e si esplica mediante
esame della domanda e della documentazione, visita alla struttura, colloqui con
il richiedente l' iscrizione.
2. L' attivita' istruttoria
concerne la verifica dei requisiti prescritti dagli articoli da 3 a 6 della
presente legge e puo' comportare la richiesta di integrazione della
documentazione gia' prodotta quando cio' sia indispensabile per la valutazione
di detti requisiti.
3. Il Direttore generale dell'
Unita' sanitaria locale determina le modalita' per il coordinamento dell'
attivita' istruttoria del Servizio per le tossicodipendenze con quella degli
altri Servizi della stessa Unita' sanitaria locale.
4. Il Direttore generale dell'
Unita' sanitaria locale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
domanda, la trasmette in originale all' Assessore regionale alla sanita'
corredata delle risultanze istruttorie. Il termine e' sospeso quando sia
necessario acquisire documentazione integrativa ai sensi del comma 2 e
ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono all' Unita' sanitaria locale
i documenti o i dati richiesti.
ARTICOLO
10
(Iscrizione all'
Albo)
1. Il Presidente della Giunta
regionale, con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della
Regione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda di
cui all' art. 8, esaminate le risultanze istruttorie da parte degli uffici
competenti ovvero dei funzionari regionali preposti ai settori e agli uffici
competenti individuati, coordinati dall' Assessore alla sanita', nel caso in cui
risultino accertati i requisiti di cui alla presente legge, dispone l'
iscrizione della sede operativa
dell'ente richiedente all' Albo regionale e ne da' comunicazione alla USL
e al Comune competenti territorialmente nonche' all' ente ausiliario; nel caso
in cui i requisiti prescritti non risultino sussistenti, l' Assessore alla
sanita' rigetta l'iscrizione con provvedimento motivato.
2. Il termine di cui al comma 2
e' sospeso quando l' Assessore alla sanita' ritenga necessario richiedere una
integrazione della documentazione finalizzata alla valutazione dei requisiti
prescritti e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono i documenti o i
dati richiesti.
3. Contro il provvedimento di
diniego dell' iscrizione all' Albo e' ammesso ricorso agli organi
giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti.
4. Nel caso in cui sia disposta
l' iscrizione, l' atto relativo e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione.
5. In qualsiasi fase del
provvedimento l' Assessore regionale alla Sanita' puo' avvalersi della
Commissione di cui all' art. 2.
ARTICOLO
11
(Formazione)
1. La Regione, gli enti locali,
le USL e gli enti ausiliari, direttamente o per il tramite di altri organismi o
enti, pubblici o privati, nell' ambito delle rispettive competenze e con le
modalita' prescritte dalle norme vigenti, assicurano la formazione permanente e
sistematica di tutto il personale degli enti ausiliari pubblici e del privato
sociale, nell' ottica dell' integrazione delle risorse professionali e del
lavoro di rete sul territorio.
2. In attuazione dell' art. 127,
comma 3, del dpr 309/ 1990, l' Assessore regionale alla sanita', acquisito il
parere obbligatorio della Commissione di cui all' art. 2, predispone, entro il
31 dicembre di ogni anno, il programma di formazione per l' anno successivo,
articolandolo sull' intero territorio regionale in modo coordinato e comunque
coerente con il quadro normativo e programmatico, definendone la relativa
spesa.
ARTICOLO
12
(Rette)
1. L' Assessore regionale alla
sanita', entro il 31 ottobre di ogni anno, avvalendosi della Commissione di cui
all' art.2, determina:
a) la misura ovvero il sistema
di riferimento per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione, da parte
delle sedi private e pubbliche, delle attivita' residenziali, semiresidenziali e
territoriali, secondo parametri rivenienti dagli Accordi nazionali di cui all'art. 10 dello schema tipo di
convenzione di cui al dm sanita' 19 febbraio 1993, integrati e/ o modificati
sulla base delle tipologie di interventi e sedi, presenti sul territorio
regionale;
b) le modalita' ed i tempi di
corresponsione delle rette.
ARTICOLO
13
(Vigilanza)
1. Le attivita' amministrative
di vigilanza sugli enti ausiliari sono svolge dai Servizi delle USL di cui all'
art.9, comma 1, in conformita' ai principi, agli scopi e alle disposizioni
contenute nel dpr 309/ 1990 e nella presente legge.
2. L' attivita' di vigilanza si
esplica mediante visite periodiche almeno annuali e riguardanti tutte le sedi
operative per le quali e' stata disposta l' iscrizione. Essa e' finalizzata ad
accertare:
a) la permanenza delle
condizioni e dei requisiti in base ai quali si e' dato luogo all'
iscrizione;
b) il rispetto dei diritti degli
utenti.
3. Delle risultanze della visita
viene redatto verbale, anche in contraddittorio fra le parti, ove sussistente,
nel quale vengano riportate le eventuali inosservanze e inadempienze riscontrate
nonche' le prescrizioni per rimuoverle e il termine per porle in essere; il
responsabile della sede operativa da constare dal verbale le sue osservazioni e/
o controdeduzioni.
ARTICOLO
14
(Cancellazione dell' Albo
regionale)
1. La cancellazione dell' Albo
regionale e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale quando,
anche a seguito dell' attivita' di vigilanza di cui all' art. 13, venga
accertato:
a) il venire meno di uno dei
requisiti soggettivi dell' ente ausiliario previsti dall' art. 3 della presente
legge;
b) il venir meno dei requisiti
strutturali, funzionali e di personale la cui sussistenza determina il decreto
di iscrizione;
c) la sussistenza di gravi e/ o
reiterate carenze di funzionamento ovvero persistenti violazioni di norme di
legge o di regolamento che comportino rilevanti pregiudizi per gli utenti e/ o
per gli operatori.
2. L' Assessore regionale alla
sanita', prima di disporre la cancellazione ai sensi delle lettere b) e c) del
comma 1, puo' diffidare l' ente ausiliario a ripristinare le originarie
condizioni ovvero a far cessare le violazioni, assegnando un termine congruo in
relazione agli adempimenti da svolgere, comunque non superiore a trenta giorni,
dandone contestuale informazione al Direttore generale della USL
territorialmente competente perche', allo scadere del termine suddetto, venga
tempestivamente verificata, in contraddittorio con il responsabile della sede
operativa, l' ottemperanza alla diffida.
3. In caso di ente ausiliario
dotato di piu' sedi operative, la cancellazione dall' Albo ai sensi del comma 1,
lettere b) e c), e' limitata alla/ e sede/ i inadempiente/
i.
4. Il decreto di cancellazione
viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e notificato al
rappresentante legale dell' ente ausiliario, al Direttore generale della USL
territorialmente competente e al Sindaco del Comune ove e' ubicata la sede
operativa.
5. Contro il decreto di
cancellazione e' ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti.
ARTICOLO
15
(Norme di
rinvio)
1. Per quanto non disciplinato
espressamente dalla presente legge si fa riferimento al dpr 309/ 1990, al dm
sanita' 19 febbraio 1993, cosi' come successivamente integrati e modificati,
nonche' alla normativa nazionale e regionale richiamata dagli stessi atti
normativi.
2. Per quanto non specificato
diversamente nella presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella
legge 7 luglio 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti e documenti amministrativi.
ARTICOLO
16
(Norme transitorie e di prima
applicazione)
1. Per la durata di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e' prorogata l' efficacia
dell' Albo regionale provvisorio degli Enti ausiliari.
2. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il legale rappresentante degli enti
iscritti all' Albo provvisorio devono indirizzare all' Assessorato regionale
alla sanita', per il tramite del SERT nel cui territorio e' ubicata ciascuna
sede operativa, domanda di iscrizione all' Albo definitivo, redatta in triplice
copia e con firma autenticata nei modi di legge, corredandola di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dalla quale risulti che l' atto costitutivo o lo Statuto nonche' gli atti o
i documenti elencati ai commi 3 e 4 del precedente art. 8 non hanno subito
variazioni o dalla quale risultino specificate tutte le variazioni intervenute.
Una copia della domanda viene restituita all' ente ausiliario con la relativa
data di recezione; la seconda copia verra' inviata all' Assessorato regionale
alla sanita' unitamente agli atti conseguenti all' attivita' istruttoria; l'
altra copia verra' conservata dal SERT insieme a detti
atti.
3. L' attivita' istruttoria e'
espletata dal Sert secondo quanto prescritto all' art. 9 e con le specificazioni
di cui al successivo comma 4, in modo che le relative operazioni siano concluse
di norma entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda.
4. L' Assessore regionale alla
sanita' avvalendosi della collaborazione della Commissione di cui all' art. 2 ed
entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento, definisce gli schemi
delle relazioni istruttorie, diversificate in base alle diverse tipologie di
intervento, ai quali i SERT devono attenersi per garantire le necessarie
uniformita' di comportamento. Nelle more di tale definizione i SERT
utilizzeranno i riferimenti contenuti negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della presente
legge per una prima verifica dei requisiti ivi prescritti.
5. La Commissione di cui all'
art. 2 e' costituita, in sede di prima attuazione, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Per l' elezione dei componenti in rappresentanza del
privato sociale, l' Assessore o un suo delegato, non oltre dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con raccomandata AR, da inviare
almeno dieci giorni prima della data fissata, convoca e presiede l' Assemblea
dei rappresentanti legali degli enti ausiliari iscritti all' Albo
provvisorio.
6. L' Assessore regionale alla
sanita' accertato il permanere dei requisiti in base ai quali era stata
consentita l' iscrizione all'Albo
provvisorio, in base alla documentazione prodotta ai sensi dei commi 2 e 3,
dispone, con proprio decreto, l' iscrizione dell' ente nell' Albo definitivo,
nel caso in cui sia accertato il venir meno dei requisiti soggettivi,
funzionali, strutturali e di personale, emana motivato decreto di diniego dell'
iscrizione definitiva.
7. Per gli enti e le sedi
operative iscritte all' Albo provvisorio da almeno tre anni alla data di entrata
in vigore della presente legge, tale iscrizione e' mantenuta, con riserva, con
riferimento e in attuazione dell' art. 3, comma 6, dm Sanita' 19 febbraio 1993
di approvazione dell' atto di intesa Stato - Regioni, anche in assenza di alcuni
dei requisiti strutturali dei locali nell' intesa che, non oltre tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il relativo adeguamento dei
locali sia portato a termine.
Il termine viene fissato dalla
Regione; trascorso inutilmente detto termine l' iscrizione si intende
revocata.
8. Contro il provvedimento di
diniego di iscrizione all' Albo definitivo emesso ai sensi del comma 6 e'
ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni.
9. In sede di prima applicazione
della presente legge, in ordine di equipollenza dei titoli, si osservano le
seguenti disposizioni:
a) si intende equiparato al
possesso delle qualifiche professionali di cui all' art. 5 dell' Atto d' intesa
Stato - Regioni, dm sanita' 19 febbraio 1993, il proficuo esercizio per almeno
due anni in strutture pubbliche o private, alla data di entrata in vigore della
presente legge, dell' attivita' di educatore o operatore in strutture di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale per tossicodipendenti. La relativa
attestazione e' rilasciata dal rappresentante legale delle strutture
interessate, sotto la propria personale responsabilita', sulla base di
documentazione curriculare individuale, allegando relazione del responsabile del
SERT competente territorialmente in ordine alla verifica della documentazione
prodotta e dei requisiti richiamati nella stessa. Nello specifico, viene
riconosciuta la qualifica di educatore a chi ha titolo di studio almeno di
scuola media superiore, qualifica di operatore a chi ha titolo di studio di
scuola media inferiore, fermo restando quanto previsto in ordine all' esercizio
dell' attivita' per due anni;
b) ai soggetti di cui alla
lettera a) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano da
meno di due anni la descritta attivita' lavorativa o convenzionata o volontaria
il titolo equipollente di educatore o operatore verra' riconosciuto previa
frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e riqualificazione di
durata annuale, con superamento del relativo esame finale;
c) ai soggetti ex -
tossicodipendenti che hanno positivamente ultimato il progetto riabilitativo ed
espletato successivamente attivita' di educatore o operatore per almeno due anni
alla data di entrata in vigore della presente legge, giusta formale attestazione
del responsabile della struttura, verranno riconosciuti i titoli equipollenti di
educatore e operatore, in analogia a quanto previsto alla lettera a) in
relazione al titolo di studio posseduto (scuola media superiore per educatore,
in caso di attivita' espletata da meno di due anni si applica quanto previsto
alla lettera b);
d) gli obiettori di coscienza
possono essere inseriti nelle attivita' delle sedi operative in conformita' al
titolo di studio da essi posseduto e possono, inoltre, essere ammessi ai corsi
di cui alla lettera b) computando, a tal fine, il tempo impiegato
nell'espletamento del servizio sostitutivo civile;
e) i soggetti che dovranno
frequentare i relativi corsi di aggiornamento e riquantificazione saranno
considerati come << facenti funzione >> di operatore qualificato
fino all' ultimazione del corso e al conseguimento del titolo equipollente, ai
fini della valutazione della consistenza organica di cui all' art. 5, comma 3,
del dm sanita' 19 febbraio 1993;
f) i corsi, che saranno
organizzati dalla Regione in tutte le Province attraverso le Universita', la
Scuola superiore di sicurezza e servizio sociale della Provincia di Bari e altri
enti abilitati a organizzare corsi di formazione professionale, saranno
articolati i periodi semestrali:
il primo teorico - pratico per
la formazione attitudinale di base, il secondo di formazione e aggiornamento
specifico (specialistico) in settori individuati e diversificati secondo le
figure professionali. Gli stessi corsi saranno attivati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con apposita delibera
della Giunta regionale saranno definiti i rapporti e il concorso finanziario
degli enti ausiliari che fruiranno delle attivita' di formazione per il proprio
personale dipendente, convenzionato o volontario.
La mancata attivazione dei corsi
entro il suddetto termine comportera' il riconoscimento della qualifica di
educatore o di operatore di comunita' a soggetti che abbiano frequentato con
esito positivo appositi corsi organizzati anche da enti ausiliari secondo
programmi e modalita' organizzative che dovranno ottenere il parere favorevole
della Commissione di cui all' art. 2, la quale dovra' esprimere parere motivato
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei programmi; trascorso tale
termine i programmi si intendono approvati.
Nel caso, invece, che la
Commissione esprima motivate osservazioni e prescrizioni sui programmi come
sopra presentati, gli stessi enti dovranno conformarvisi adeguatamente, pena la
loro inammissibilita' con il conseguente mancato riconoscimento dei
corsi.
10. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Assessore regionale
alla sanita', avvalendosi della Commissione di cui all' art. 2 e tenuto conto di
quanto disposto dal precedente comma 9, definisce le modalita' di espletamento,
a regime, della formazione del personale pre - service e in service nonche' il
periodo di prova del personale alla prima esperienza nel settore
specifico.
ARTICOLO
17
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri concessi con l'
attuazione della presente legge trovano copertura nel cap. 0741090 del bilancio
di previsione 1996 e successivi << Trasferimento alle AUSL, Aziende
ospedaliere e IRCCS pubblici del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
>>.