ARTICOLO 1
(1) La presente legge è
stata abrogata dall’art. 32,
comma 33, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 1
Finalità.
[1. In attuazione dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'art.
11 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale
e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) nonché dei
decreti del Ministero della sanità 2 marzo 1984 (G.U. 21 marzo 1984, n. 80),
D.M. 30 maggio 1984 (G.U. 14 giugno 1984, n.163, Suppl. ord.), D.M. 15 maggio
1985 (G.U. 25 maggio 1985, n. 122), D.M. 11 luglio 1986 (G.U. 25 agosto 1986, n.
196), D.M. 28 agosto 1987 (G.U. 4 settembre 1987, n. 206), D.M. 20 dicembre 1988
(G.U. 10 gennaio 1989, n.7. Suppl. ord. n. 1) e successive modificazioni, la
presente legge disciplina l'istituzione e le modalità di gestione dell'elenco
regionale delle imprese abilitate alla fornitura delle protesi, degli ausili e
dei presidi classificati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge].
Art. 2
Classificazione
dei presidi.
[1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui
agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, il cui possesso dà diritto
all'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale, i presidi inclusi nel
nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e
successive modificazioni sono classificati:
a) «Personalizzati» in quanto costruiti
totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di
impronte o modelli, affinchè possano costituire parte integrante del programma
di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;
b) «Predisposti» in quanto trattasi di prodotti
di serie che necessitano di individualizzazione e/o modifiche e/o adattamenti;
c) «Finiti» per i quali neppure in parte è
richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti
sull'utente.
2. Rientrano fra i presidi personalizzati i
presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 26.
3. Sono considerati presidi predisposti quelli
relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza 13, 22, 24, 27, 28, 29,
30.
4. Sono da considerarsi prodotti finiti quelli
relativi ai codici di famiglie di appartenenza 25, 31] .
Art. 3
Requisiti minimi
necessari per le imprese produttrici di presidi
personalizzanti.
[1. I requisiti minimi necessari per
l'iscrizione delle imprese produttrici di presidi personalizzati nell'elenco
regionale di cui al precedente art. 1 sono:
a) per quanto attiene il personale, la presenza
di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria
esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista o altra),
che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto
di essa;
b) per quanto attiene alla dotazione di
attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per
tipologia produttiva:
b.1) AZIENDE ORTOPEDICHE:
locali: laboratori di produzione, sala modelli o
rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto; attrezzature;
per i presidi di arti inferiori: trapano,
smerigliatrice, apparecchio di allineamento, apparecchio di costruzione protesi,
impianto di decompressione per la laminazione delle resine, macchina da cucire,
fresatrice speciale ad albero inclinato;
per i presidi di arti superiori: trapano,
smerigliatrice, impianto di decompressione, macchina da cucire;
per apparecchi per tronco: trapano, macchina da
cucire, forno a piastra o ad aria, smerigliatrice;
per tutori per arti superiori e inferiori:
trapani, smerigliatrici, impianto saldatura, macchina da cucire, forno a piastra
o ad aria;
per calzature, plantari e rialzi: macchina da
cucire, macchina da cucire a torte o a braccio, banchino di fissaggio.
b.2) LABORATORI OCULARISTICI:
locali: laboratori di produzione, sala modelli o
rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto;
attrezzature: becchi «bunsen» e attrezzi per la
lavorazione del vetro, materiali per impronte e per la lavorazione delle resine.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale dei
fornitori di presidi «personalizzati» può essere integrale in caso di possesso
di tutti i requisiti indicati nel presente articolo ovvero parziale in relazione
al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo
caso, le imprese possono fornire esclusivamente i presidi «personalizzati» che
risultino compatibili con i requisiti posseduti.
3. Fermo restando il diritto alla libera scelta
dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative
prove sono effettuate presso le diverse sedi delle imprese iscritte, a
condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui
al comma uno, lett. a), del presente articolo.
4. Le imprese sono tenute a comunicare alla
Regione ed alle UU.SS.LL. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di
competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto, che
dovrà avere almeno cadenza mensile.
5. Unicamente nel caso di intrasportabilità del
paziente, l'attività predetta è consentita presso sedi, diverse da quelle
indicate] .
Art. 4
Requisiti minimi
necessari per le imprese fornitrici di presidi predisposti.
[1. I requisiti minimi necessari per
l'iscrizione delle imprese fornitrici di presidi predisposti nell'elenco
regionale di cui all'art. 1 della presente legge sono:
a) per quanto attiene il personale, la presenza
di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria
esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista o altra),
che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto
di essa;
b) per quanto attiene alla dotazione di
attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per
tipologia produttiva:
b.1) AZIENDE ORTOPEDICHE:
locali: laboratorio, sala misura o prove, sala
d'aspetto;
attrezzature: macchina da cucire,
smerigliatrice, trapano;
b.2) AZIENDE AUDIOPROTESICHE:
locali: sala insonorizzata per prove, di
audiometria protesica in campo libero;
attrezzature: audiometro tonale con impianto per
campo libero, impedentrometro, orecchio elettronico, cabina silente per esami
audiometrici;
b.3) ESERCIZI DI OTTICA:
locali: sala vendite e gabinetto optometrico;
attrezzature frontifocometro, mola, forottero;
nel caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmometro, lampada a fessura,
retinoscopio, sterilizzatore per lenti a contatto.
2. Fermo restando il diritto alla libera scelta
dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative
prove possono essere effettuati presso le diverse sedi delle imprese iscritte, a
condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui
al comma uno, lett. a), del presente articolo.
3. L'imprese sono tenute comunicare alla Regione
ed alle UU.SS.LL. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza,
indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto, che dovrà avere
almeno cadenza mensile.
4. Unicamente nel caso di intrasportabilità del
paziente, l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle
indicate] .
Art. 5
Requisiti per la
fornitura di prodotti finiti.
[1. Per la fornitura dei soli prodotti «finiti»,
per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per
modifiche o adattamento sull'utente, è sufficiente la presentazione di una
domanda alla Giunta regionale, Assessorato alla Sanità, esplicitante
l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomenclatore
tariffario delle protesi, nonchè il possesso dell'autorizzazione alla vendita
rilasciata dal Comune competente per territorio ed il certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura] .
Art. 6
Iscrizione
.
[1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui
all'art. 1 della presente legge, le imprese con sede legale nel territorio
regionale nonchè le succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale
fuori dal territorio regionale, abbiano i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5
della presente legge in relazione al tipo di presidio fornito, presentano alla
Giunta regionale, Assessorato sanità, entro e non oltre il 30 settembre di ogni
anno, domanda in bollo, corredata della documentazione prevista dal nomenclatore
tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive
modificazioni.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta
regionale, avvalendosi della commissione tecnica di cui all'art. 8 della
presente legge, predispone e pubblica l'elenco aggiornato delle imprese
abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del
fondo sanitario nazionale.
3. L'aggiornamento annuale sancisce le
modificazioni intervenute per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di
modifica dei tipi di presidi forniti, delle cancellazioni su richiesta
dell'interessato o delle cancellazioni d'ufficio qualora siano accertati dalla
commissione la perdita o il mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli
3, 4 e 5 della presente legge.
4. Nel termine di 45 giorni dalla data di
pubblicazione dell'elenco di cui al precedente secondo comma, le imprese
interessate possono chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni, con
istanza rivolta al Presidente della Giunta regionale, ovvero all'Assessore alla
sanità se delegato, salvo che l'interessato non ritenga di impugnare il mancato
inserimento o la cancellazione dall'elenco stesso con ricorso in opposizione al
Presidente della Giunta regionale o all'Assessore alla sanità se delegato. Il
ricorso è deciso dalla autorità adita, in via definitiva entro sessanta giorni;
trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto (2)] (3).
(2) Il Governo ha
osservato: 1) la prevista presentazione della domanda in bollo di cui agli
articoli 6, 1°comma, e 7, 1° comma, non può intendersi applicabile entro i
limiti della normativa della riserva statale; 2) gli oneri finanziari a carico
del Fondo sanitario regionale di cui all'articolo 14 devono riguardare
unicamente le spese per le forniture della protesi.
(3) La presente legge è
stata abrogata dall’art. 32,
comma 33, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 7
Primo elenco
regionale .
[1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le imprese di cui all'art. 1 in possesso dei
requisiti richiesti dagli artt. 3, 4 e 5 rispettivamente per le imprese
produttrici di presidi personalizzati, predisposti o finiti, presentano domanda,
in bollo, corredati della documentazione prevista dal nomenclatore tariffario
approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta
regionale, verificate le istanze pervenute e la prescritta documentazione,
acquisito sulle stesse il parere della Commissione tecnica di cui al successivo
art. 8. delibera in ordine agli aventi titolo alla iscrizione nel primo elenco
delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausilii con spesa
a carico del fondo sanitario nazionale. Tale primo elenco ha validità dal giorno
stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(4)] (5).
(4) Il Governo ha
osservato: 1) la prevista presentazione della domanda in bollo di cui agli
articoli 6, 1°comma, e 7, 1° comma, non può intendersi applicabile entro i
limiti della normativa della riserva statale; 2) gli oneri finanziari a carico
del Fondo sanitario regionale di cui all'articolo 14 devono riguardare
unicamente le spese per le forniture della protesi.
(5) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 33, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
Art. 8
Commissione
tecnica.
[1. Per il perseguimento delle finalità di cui
alla presente legge è istituita, entro sessanta giorni dalla sua entrata in
vigore, una commissione tecnica-regionale nominata dalla Giunta regionale e così
composta:
a) due medici esperti in prescrizione e collaudo
protesi, presidi, ausilii per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali; tali medici sono scelti fra funzionari regionali o tra medici
iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti
universitari di ruolo; tra loro viene designato il Presidente della commissione;
b) un laureato esperto in macchinari ed
attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausilii, scelto tra
gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti
universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;
c) un laureato esperto in valutazione di
protesi, presidi ed ausili scelto fra gli iscritti nel ruolo regionale del
servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici
di centri di ricerca di rilievo nazionale;
d) un funzionario amministrativo competente in
materia, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle
quattro federazioni di produttori (Federazione italiana operatori tecnica
ortopedica, Associazione fornitori protesici, Associazione nazionale
audioprotesisti, Federottica): ogni rappresentante partecipa ai lavori della
Commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare.
2. I lavori di segreteria sono svolti da un
funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità con qualifica funzionale non
inferiore alla ottava, senza diritto di voto.
3. Per ciascun membro effettivo della
commissione tecnica regionale deve essere nominato, con gli stessi criteri
previsti per i membri effettivi, un supplente, che partecipa alle sedute solo in
caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
4. La commissione tecnica regionale dura in
carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati più di una volta.
5. Ciascuna decisione della commissione è
espressa a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente] .
Art. 9
Funzioni della
Commissione tecnica.
[1. La commissione tecnica di cui al precedente
art. 8, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dagli articoli
3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine alla idoneità delle imprese ad
essere iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'art. 1 della
presente legge.
2. Per l'accertamento dei predetti requisiti, la
commissione, ove necessario, può disporre sopralluoghi da effettuarsi da almeno
due membri della commissione stessa; la relativa decisione è comunque adottata
dalla maggioranza dei componenti sulla base delle risultanze emerse.
3. La commissione regionale svolge attività di
consulenza per la Giunta regionale in materia di elevazione dello standard
qualitativo di protesizzazione, di assistenza protesica non prevista dal
nomenclatore tariffario connessa all'attuazione di programmi per la prevenzione,
cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove
tecniche e programmi di rieducazione di disabili. Analoghe funzioni consultive
sono fornite dalla commissione tecnica regionale in relazione alla
determinazione dei bisogni di formazione e alla promozione di opportune modalità
di risposta emergenti nel settore della fabbricazione e distribuzione di
protesi.
4. La commissione, ove necessario, provvede ad
un approfondito svolgimento dei propri lavori attraverso un'attività di
consultazione, da instaurarsi, eventualmente, anche in regime di convenzione
secondo modalità determinate dalla Giunta regionale, con università, istituti a
carattere scientifico di diritto pubblico e privato, oppure con strutture
private specializzate in materia] .
Art. 10
Spese di
funzionamento della commissione tecnica.
[1. Ai componenti la Commissione tecnica
regionale sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese nella misura prevista
dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45; tali indennità e
rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta e per non più di una seduta al
giorno] .
Art. 11
Modalità di
pagamento delle imprese fornitrici di presidi.
[1. Nel rispetto dei prezzi fissati dal
nomenclatore tariffario di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e
successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi del precedente art. 6
presentano alle UU.SS.LL. di appartenenza dell'assistito fatta unica mensile con
allegata l'autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta dell'assistito stesso e
gli estremi della spedizione per i presidi non consegnati direttamente.
2. L'autorizzazione di cui al comma uno del
presente articolo deve essere redatta su apposito modello accompagnato dal
preventivo dell'azienda.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione,
l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata
regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice
procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di
ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:
a) 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale
della fornitura per i presidi pronti per la prova;
b) 80% (ottanta per cento) dell'importo totale
della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di
gesso o materiale sintetico;
c) 100% (cento per cento) dell'importo totale
della fornitura per i presidi pronti per la consegna.
4. Prima di procedere alla fatturazione,
l'azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla U.S.L. di competenza
dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'U.S.L. di
competenza provvede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio. Trascorso tale
termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice
procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente terzo comma e, per
gli apparecchi pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla
U.S.L. di competenza.
5. L'U.S.L. di competenza provvede al relativo
saldo entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, redatta in conformità
alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi.
6. Per i pagamenti effettuati successivamente al
termine di cui al precedente quinto comma, è riconosciuto alle aziende un
interesse di mora nella misura prevista dalle convenzioni] .
Art. 12
Raccolta dati
statistici ed epidemiologici.
[1. Le UU.SS.LL. trasmettono all'Assessorato
regionale alla Sanità i dati sull'attività svolta in materia di autorizzazione
di protesi, presidi e ausili.
2. Gli enti, le aziende e le associazioni di
categoria e di volontariato interessati alla gestione di servizi protesici a
favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
possono ottenere, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il
segreto professionale, i dati e conseguenti elaborazioni di cui al precedente
comma] .
Art. 13
Informazione.
[1. La Giunta regionale provvede, mediante
apposite pubblicazioni, a diffondere informazioni di semplice e chiara lettura
circa i diritti degli utenti delle prestazioni protesiche.
2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati
direttamente dalle imprese iscritte nell'elenco regionale che forniscono presidi
personalizzati o predisposti, delle qualificazioni professionali degli addetti
alla fornitura.
3. Nei locali delle imprese iscritte nell'elenco
regionale deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante i dati
anagrafici ed i requisiti professionali degli addetti di cui secondo comma del
presente articolo.
4. Al fine di garantire il diritto alla libera
scelta dell'assistito, le UU.SS.LL. esporranno, nei luoghi e nelle forme a ciò
più utili, l'elenco regionale delle imprese abilitate alle forniture di protesi,
presidi ed ausili con spesa a carico del Fondo sanità nazionale] .
Art. 14
Norma
finanziaria .
[1. Gli oneri finanziari derivanti
dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio delle Unità
sanitarie locali, che vi faranno fronte con le quote del Fondo sanità attribuite
a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni (6)] (7).
(6) Il Governo ha
osservato: 1) la prevista presentazione della domanda in bollo di cui agli
articoli 6, 1°comma, e 7, 1° comma, non può intendersi applicabile entro i
limiti della normativa della riserva statale; 2) gli oneri finanziari a carico
del Fondo sanitario regionale di cui all'articolo 14 devono riguardare
unicamente le spese per le forniture della protesi.
(7) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 33, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione