Art. 1
(Finalità)
1. La Regione recepisce la legge 6 marzo 2001, n. 52
(Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo)
e riconosce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo per promuovere
la ricerca di donatori non consanguinei.
Art. 2
(Registro
regionale della Puglia dei donatori di midollo osseo)
1.
Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo è tenuto dal laboratorio
regionale di riferimento per la tipizzazione tissutale dell’Azienda ospedaliera
universitaria “Policlinico di Bari” - U.O. di Patologia Clinica 2^ - che è
altresì individuato quale struttura di coordinamento dei laboratori per la
tipizzazione tissutale operanti nella Regione.
Art. 3
(Riconoscimento
della rilevanza sociale dell’ADMO di Puglia)
1.
L’Associazione regionale donatori di midollo osseo di Puglia collabora con il
centro di riferimento di cui all’articolo 2 e con i centri di tipizzazione
tissutale al fine di favorire la donazione e l’aggiornamento del relativo
Registro regionale.
Data a Bari, addì 1 Aprile 2003