Art. 1
(Finalità)
1. La Regione recepisce la legge 6 marzo 2001, n. 52
(Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) e
riconosce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo per promuovere la
ricerca di donatori non consanguinei.
Art. 2
(Registro regionale della Puglia dei donatori di midollo
osseo)
1. Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo è
tenuto dal laboratorio regionale di riferimento per la tipizzazione tissutale
dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico di Bari” - U.O. di Patologia
Clinica 2^ - che è altresì individuato quale struttura di coordinamento dei
laboratori per la tipizzazione tissutale operanti nella
Regione.
Art. 3
(Riconoscimento della rilevanza sociale dell’ADMO di
Puglia)
1. L’Associazione regionale donatori di midollo osseo di
Puglia collabora con il centro di riferimento di cui all’articolo 2 e con i
centri di tipizzazione tissutale al fine di favorire la donazione e
l’aggiornamento del relativo Registro regionale.