ARTICOLO 1
E' autorizzato l' accertamento, la riscossione e il versamento
nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
regionale secondo le leggi in vigore in conformita' allo stato di previsione
dell' entrata annesso alla presente legge.
ARTICOLO 2
E' autorizzato l' impegno, la liquidazione e il pagamento delle
spese della Regione per l' anno finanziario 1973 in conformita' dello stato di
previsione della spesa annesso alla presente legge.
ARTICOLO 3
La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell' art. 40
della legge sulla contabilita' generale dello Stato, a disporre prelevamenti di
somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine e la loro
iscrizione ai capitoli elencati nell' allegato n. 1 allo stato di previsione
della spesa annesso alla presente legge, relativo alle spese obbligatorie e d'
ordine.
ARTICOLO 4
La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento
di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione a
capitoli di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo,
istituendo ove occorra capitoli nuovi.
ARTICOLO 5
La Giunta e' autorizzata ad introdurre con proprie
deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per iscrivere
all' entrata e alla spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme
assegnate dallo Stato per l' esercizio di funzioni delegate, dando alle somme
stesse la destinazione per cui sono state assegnate.
ARTICOLO 6
La Giunta regionale e' autorizzata ad introdurre con proprie
deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per l'
attuazione delle leggi regionali che utilizzano il fondo a disposizione per far
fronte ad oneri derivanti da leggi regionali.
ARTICOLO 7
Per le finalita' di cui ai capitoli nn. 273, 274, 279, 283,
287, 289 e' autorizzato un ulteriore limite trentacinquennale di impegno annuo
di L. 186.250.000, L. 518.087.300, L. 237.151.850, L. 17.000.000, L. 39.141.560,
L. 23.384.200, rispettivamente.
ARTICOLO 8
Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle
materie previste dall' art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente
a quelle di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del
bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni
amministrative, la Giunta e' autorizzata a provvedere con i singoli
corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa, in
applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra'
diversamente disposto con legge regionale.
Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle
materie previste dall' art. 117 della Costituzione, che non trovano previsione
in appositi capitoli del bilancio, e alle altre spese per interventi operativi
di competenza regionale, si provvede con lo stanziamento del fondo indiviso
previsto al cap. 230 e contemporaneo trasferimento a carico dei singoli capitoli
di spesa che verranno modificati od istituiti con successivi provvedimenti di
variazione, quando saranno definite le specifiche destinazioni della spesa
stessa.
ARTICOLO 9
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l' anno 1973 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 10
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 60 dello Statuto
della Regione Puglia.
ARTICOLO 11
Pubblicazione - Omissis
All. Omissis
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