(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. U., sent. n. 11777 del
29-10-1992,
U.S.L. TA 7 di Manduria c. Cannone (rv
479221).
Art. 1
Istituzione del servizio.
La Regione Puglia promuove, in attuazione della legge 29
luglio 1975, n. 405, l'istituzione di Consultori Familiari volti ad
assicurare servizi di natura socio-psicologica e sanitaria per la famiglia, per
la maternità e paternità responsabili e per l'infanzia.
I Consultori Familiari sono un servizio di base, pubblico e
gratuito e faranno parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità
locali dei servizi sociali e sanitari.
I Consultori Familiari sono istituiti e gestiti dai Comuni,
loro Consorzi e comunità montane nonché da istituzioni o enti pubblici e
privati, secondo quanto previsto dalle norme della legge 29 luglio 1975, n.
405 e della presente legge.
Art. 2
Finalità dei consultori
familiari.
I Consultori Familiari hanno come scopi:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla
maternità e alla paternità responsabili e per i problemi della coppia e della
famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere
ovvero a prevenire la gravidanza;
c) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le
finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla
procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità
fisica degli utenti;
d) la tutela della salute della donna e del bambino, con
particolare riferimento alle indicazioni per la Prevenzione degli stati di
morbosità perinatale ed infantile;
e) l'assistenza nella scuola e nelle altre istituzioni sociali
e culturali per collaborare all'armonico sviluppo e alla educazione sessuale dei
giovani;
f) la divulgazione delle attività istituzionali di cui alla
presente legge mediante l'organizzazione di corsi e conferenze nonché lo
svolgimento di indagini conoscitive socio-ambientali.
Art. 3
Interventi dei
Consultori.
Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo
precedente, i Consultori Familiari assicurano, direttamente o avvalendosi di
altre strutture socio-sanitarie coordinate, una assistenza sanitaria e sociale
in ordine:
1) all'educazione sanitaria, psichica e sessuale, nonché ad una
adeguata informazione sulla procreazione responsabile e sul controllo delle
nascite;
2) all'uso dei contraccettivi e all'idoneità e innocuità dei
mezzi all'uopo liberamente scelti dall'utente nonché alla loro prescrizione;
3) alla consulenza di genetica medica e di endocrinologia per
la individuazione e la prevenzione delle relative malattie nonché alla
effettuazione di visite prematrimoniali;
4) all'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di
prevenzione, di interruzione della gravidanza, avvalendosi delle strutture
abilitate a tale scopo;
5) alla promozione di corsi per la preparazione
psicoprofilattica al parto;
6) alla tutela della salute della gestante e del nascituro
mediante visite e accertamenti sanitari periodici, con particolare riguardo alla
individuazione e segnalazione delle gravidanze a rischio;
7) alle indicazioni per la diagnosi della sterilità,
dell'infertilità e dei disturbi della sfera sessuale;
8) alle indicazioni per la diagnosi precoce dei tumori della
mammella e dell'apparato genitale femminile;
9) alle indicazioni per iniziative di medicina preventiva e di
difesa della salute della persona e della coppia nonché dell'ambiente socio -
lavorativo;
10) all'assistenza sanitaria e sociale alla madre ed al bambino
fin dai primi giorni di vita, anche ai fini della diagnosi precoce della
malattia, della rieducazione funzionale e dell'integrazione sociale dei soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
11) all'educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico,
psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita, all'igiene e alla
dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici;
12) all'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in
relazione al principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio
1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti intersoggettivi nelle loro
implicazioni di carattere sociale e psicologico, sia in ordine all'educazione e
allo sviluppo armonico della personalità dei figli;
13) all'assistenza e consulenza al fini dell'adozione e
dell'affidamento dei minori;
14) alla promozione di incontri, dibattiti, indagini, con
particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati
abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali esistenti nel territorio ove
opera il consultorio e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla
divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria competenza.
Art. 4
Programmazione.
La programmazione dei Consultori Familiari è definita dal
Consiglio regionale, nel quadro della programmazione sociale e sanitaria
regionale, tenuto conto delle condizioni socio-economiche della popolazione da
servire.
La programmazione regionale prevede l'intero fabbisogno di
Consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture
ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare riguardo alle
strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera Nazionale per la
Protezione della Maternità e dell'Infanzia, opportunamente ristrutturati per
adeguarli alle finalità della presente legge.
Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un
consultorio per ciascuna unità locale per i servizi sociali e sanitari.
Il Piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori
consultori eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione
territoriale del servizio.
Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la
esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudizio per
l'istituzione di consultori pubblici.
Art. 5
Altri servizi consultoriali presenti nel
territorio.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
Consiliare, autorizza la istituzione di consultori familiari da parte di
istituzioni o Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed
assistenziali, senza scopo di lucro, sempre che rispondano a tutte le finalità
di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 e alla presente legge.
Art. 6
Operatori dei consultori.
Nello svolgimento delle proprie attività i Consultori familiari
si avvalgono :
1) di una équipe stabile;
2) di consulenti nelle diverse specializzazioni mediche,
psicologiche e sociologiche.
L'équipe stabile, per l'intero orario di lavoro, è costituita
da tre unità:
uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario
od ostetrica o infermiera professionale (1).
Gli operatori del Consultorio devono essere in possesso
dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.
Sia per l'équipe stabile che per le consulenze, i Consultori
istituiti dai Comuni e loro Consorzi e dalle Comunità Montane si avvalgono
essenzialmente del personale e delle strutture della soppressa O.N.M.I., degli
uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e
delle altre strutture di base socio-sanitarie.
Gli esperti debbono partecipare all'attività di gruppo della
équipe.
Gli operatori del Consultorio sono tenuti alla frequenza dei
corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 15.
I Consultori familiari possono inoltre avvalersi di consulenti
ed esperti per specifiche necessità connesse con la propria attività a mezzo di
apposite convenzioni.
Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è
assicurato dal personale degli Enti locali.
(1) Comma così modificato dalla L.R. 22 maggio 1985, n.
39.
Art. 7
Piano regionale.
Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio regionale
approva, su proposta della Giunta regionale, nell'ambito della programmazione,
il piano della rete dei consultori familiari della Regione, con l'obiettivo di
favorire la presenza di almeno un servizio consultoriale in ogni unità sanitaria
locale.
Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il
Consiglio regionale deve assicurare la presenza di almeno un consultorio
familiare ogni 50.000 abitanti e comunque tener conto della realtà territoriale
e socio-ambientale.
Il piano di cui al primo comma prevede i contributi per il
finanziamento dei consultori interessati.
Il 15% della somma stanziata per il finanziamento dei
consultori è destinato al finanziamento dei consultori che hanno conseguito
l'autorizzazione di cui al precedente art. 5. In caso di mancata o parziale
utilizzazione di tale percentuale, la somma disponibile sarà destinata al
finanziamento dei consultori istituiti dai Comuni, loro consorzi e Comunità
Montane.
In sede di approvazione del programma e del relativo piano di
finanziamento il Consiglio regionale determina, sulla base dei finanziamenti
annualmente assegnati alla Regione ai sensi della legge 29 luglio 1975, n.
405 e della legge 23 dicembre 1975, n. 698, l'entità delle
assegnazioni da destinare, rispettivamente, all'attuazione degli scopi previsti
dalla presente legge, nonché al finanziamento delle altre attività trasferite a
seguito della soppressione dell'O.N.M.I.
I consultori istituiti dagli Enti pubblici e privati devono
integrarsi nell'articolazione territoriale del piano annuale fissato dalla
Regione.
Nella predisposizione del piano annuale di intervento devono
essere osservati i seguenti criteri:
a) condizione socio-economica;
b) carenze di strutture sociali e sanitarie;
c) tasso di natalità, morbosità, mortalità perinatale e
infantile;
d) incidenza degli aborti;
e) condizioni di viabilità e trasporti.
Art. 8
Richieste di contributi.
I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane nonché gli
enti pubblici e privati di cui al precedente art. 5 che intendono ottenere la
concessione di contributi per il funzionamento del consultorio familiare, devono
produrre all'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 15 gennaio di ogni
anno, la seguente documentazione:
a) domanda diretta ad ottenere il finanziamento;
b) programma relativo agli interventi da attuare;
c) piano finanziario delle spese da sostenere;
d) relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti
nell'anno precedente.
In sede di prima richiesta di finanziamento dovranno essere
prodotti, oltre alla documentazione di cui alle lett. a), b) e c) del comma
precedente, l'atto istitutivo del consultorio familiare e la pianta planimetrica
dei locali adibiti a sede del consultorio, fornita del parere dell'Ufficiale
Sanitario territorialmente competente.
Il Presidente della Giunta regionale eroga, con proprio
decreto, i contributi deliberati dal Consiglio nell'approvazione del programma e
del relativo piano di finanziamento.
Art. 9
Rapporti dei Consultori con le altre strutture socio -
sanitarie.
I Consultori, per gli esami di laboratorio di analisi e di
radiologia e per ogni altra ricerca strumentale e clinica, devono avvalersi
degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria,
che sono tenuti a prestare la loro collaborazione.
Per le prestazioni altamente specializzate e normalmente non
fruibili presso gli ospedali ed i presidi sanitari suddetti, i Consultori si
avvalgono altresì di strutture specializzate che normalmente operano nella
Regione Puglia o in altra Regione.
Il personale medico è tenuto a prescrivere i mezzi
antifecondativi consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
I Consultori devono tenere schede nominative per ogni soggetto
che si avvale del servizio, in cui sia riportata tutta l'attività svolta. Tali
schede sono coperte da segreto professionale e ne possono essere rilasciate
copie solo su richiesta dell'assistito, previo accertamento della sua identità.
I componenti del Consiglio di gestione e tutti gli operatori
dei Consultori sono tenuti al segreto per i dati, i fatti e le informazioni
raccolti nell'esercizio delle loro funzioni relative al Consultorio.
Art.
10
Scheda socio-sanitaria.
La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare
competente, fornisce modelli unici di scheda socio - sanitaria ad uso di ogni
Consultorio inserito nel piano regionale.
Art.
11
Gratuità del servizio e oneri delle
prestazioni.
Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui alla
presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e stranieri
residenti o che soggiornino anche temporaneamente sul territorio della Regione.
Gli oneri delle prescrizioni di prodotti farmaceutici nonché
degli esami di laboratorio e di radiologia e di ogni altra ricerca strumentale e
clinica sono posti a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza
sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti sprovvisti di ogni
altra forma di assistenza.
La prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli
antifecondativi, può essere effettuata direttamente dai medici dei Consultori a
mezzo di un unico tipo di ricettario fornito dalla Regione.
Art.
12
Gestione sociale dei Consultori.
I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane assicurano ai
propri Consultori una gestione che preveda la partecipazione di:
1) tre rappresentanti degli organi di decentramento democratico
o in mancanza del Consiglio comunale o dell'Assemblea del Consorzio dei Comuni o
delle Comunità montane;
2) tre cittadini utenti nominati dal Consiglio comunale o dalla
Assemblea del Consorzio dei Comuni e della Comunità montana, con voto limitato a
due nomi;
3) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative e nominati dal Consiglio comunale o dall'Assemblea del
Consorzio comunale o della Comunità montana;
4) due donne designate dalle organizzazioni femminili a
dimensione regionale più rappresentative operanti nel territorio e nominate dal
Consiglio comunale o dell'Assemblea del Consorzio comunale o della Comunità
montana;
5) tre rappresentanti degli organi collegiali delle scuole
operanti nel territorio designati dagli stessi e nominati dal Consiglio comunale
o dall'Assemblea del Consorzio comunale e della Comunità montana;
6) un rappresentante degli operatori del servizio consultoriale
nominato dal Consiglio comunale e dall'Assemblea del Consorzio dei Comuni o
della Comunità montana su designazione dell'Assemblea degli operatori medesimi.
Il regolamento del servizio consultoriale detta norme per una
gestione funzionale, snella ed efficiente dei Consultori e prevede che gli
stessi agiscano sulla base del lavoro di gruppo avvalendosi anche di esperti
esterni o delle strutture esistenti nel territorio. Deve inoltre prevedere che
un membro dell'équipe svolga le funzioni di coordinatore tecnico del servizio.
Il Consiglio di gestione del Consultorio ha il compito di
stabilire le linee generali dell'attività del Consultorio stesso nell'ambito
della normativa statale e regionale in materia e di facilitare il rapporto tra
Consultorio e gli organismi pubblici e privati comunque interessati al servizio
di assistenza alla famiglia.
Il regolamento deve prevedere l'obbligatorietà della
verbalizzazione delle sedute del Consiglio di gestione.
I componenti del Consiglio di gestione sono personalmente
responsabili del regolare funzionamento del Consultorio e delle omissioni o
anomalie che impediscano la compiuta realizzazione delle finalità di cui alla
presente legge.
La gestione dei consultori familiari pubblici passerà agli
organi dei consorzi socio-sanitari delle unità locali dei servizi sanitari
quando questi saranno istituiti.
Art.
13
Strutture del Consultorio.
All'apprestamento delle strutture necessarie allo svolgimento
delle attività del Consultorio provvede l'ente istitutivo il quale, nel caso si
tratti di Comuni o loro consorzi o di Comunità Montane, è tenuto a convertire i
servizi già di competenza dell'O.N.M.I. e trasferiti ai Comuni, per la
realizzazione dei fini contemplati dalla presente legge.
Art.
14
Vigilanza e coordinamento.
La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza su
tutti i Consultori Familiari previsti dalla presente legge.
Gli enti istitutivi riferiscono annualmente al Consiglio
regionale sull'attività svolta dai Consultori.
La Giunta regionale, a partire dall'anno successivo all'entrata
in vigore della presente legge, trasmette annualmente al Consiglio regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare, una relazione sullo stato di
attuazione della stessa.
Art. 15
Corsi di qualificazione e specializzazione degli
operatori dei Consultori.
La Regione, nell'ambito dei piani annuali e triennali di
formazione professionale di propria competenza, d'intesa con i Consultori
familiari e, fino alla loro istituzione, con I Comuni, i loro Consorzi e le
Comunità Montane, programma e promuove corsi di qualificazione e aggiornamento
professionale del personale addetto ai Consultori familiari.
Per l'organizzazione dei corsi suddetti la Regione si avvale
dell'Università e degli Enti ospedalieri regionali.
I predetti corsi devono essere interdisciplinari, sia in ordine
alla qualifica dei partecipanti, sia in relazione ai contenuti degli
insegnamenti e devono tendere a chiarire le varie competenze e le possibili
interdipendenze socio-sanitarie dei problemi, nel rispetto dello spazio
professionale dei singoli operatori. I corsi si concludono con il rilascio di un
attestato di merito.
Al fine di assicurare il tempestivo funzionamento dei
Consultori familiari, i corsi in materia, effettuati da istituti universitari o
enti ospedalieri dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del primo piano regionale, verificata dalla Giunta regionale,
sentito il parere della competente Commissione Consiliare, la rispondenza dei
contenuti alle indicazioni di cui al precedente comma, hanno la stessa validità
dei corsi previsti dal presente articolo.
Le modalità di svolgimento dei corsi, i programmi e i contenuti
formativi sono stabiliti con apposito regolamento proposto dalla Giunta e
approvato dal Consiglio regionale.
La Giunta espleta la vigilanza sul funzionamento dei corsi.
Art. 16
Disposizioni finanziarie.
Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso:
a) la quota annuale attribuita alla Regione Puglia dal fondo
comune previsto dall'art. 5 della legge 23 luglio 1975, n. 405, concernente
«Istituzione dei consultori familiari»;
b) la quota annuale attribuita alla Regione Puglia del fondo
speciale previsto dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1975, n. 698, concernente
«Scioglimento e trasferimento delle funzioni della Opera nazionale per la
protezione della maternità e infanzia» per quanto riguarda le strutture ed i
servizi consultoriali del predetto ente, opportunamente ristrutturati per
adeguarli alle finalità della presente legge;
c) eventuali stanziamenti integrativi a carico della Regione da
determinarsi con legge di approvazione del bilancio di previsione o di sue
variazioni;
d) eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti
dagli enti locali.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per
l'esercizio 1977 si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 289 dello
Stato di previsione della spesa del bilancio 1977, denominato «Istituzione dei
consultori familiari (legge n. 405/1975)».
Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti
previsti ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Ai sensi dell'art. 8 della legge
regionale 3 giugno 1977, n. 20, la Giunta regionale introdurrà
con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione per l'esercizio 1977 le
variazioni occorrenti per iscrivere all'entrata e alla spesa le somme assegnate
alla Regione Puglia in attuazione di quanto previsto nella legge 29 luglio
1975, n 405 e nella legge 23 dicembre 1975, n. 698.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 5 settembre
1977