Le disposizioni in ordine all'assistenza agli
anziani sono abrogate per effetto dell'art. 21, L.R. 31 agosto 1981, n.
49 e la materia è disciplinata dalla suddetta L.R. n. 49/1981. Quanto
alla determinazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi
socio-sanitari, di cui alla presente legge, vedi la L.R. 14 aprile 1980, n.
23.
Art. 1
In attesa della legge-quadro sulla
riforma dell'assistenza pubblica e di quella regionale che determinerà gli
ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio-sanitari, la Regione
promuove la istituzione di una serie di servizi da parte dei Comuni per favorire
il diritto del minore ad usufruire di un periodo di vacanze adeguato alle
esigenze dello sviluppo della sua personalità e per evitare l'emarginazione
dell'anziano mediante esperienze di vita comunitaria.
Art. 2
Per i fini di cui al precedente
articolo, i Comuni anche consorziati tra loro, convenzionandosi con Enti,
Comunità montane, Istituzioni ed Organismi che operano nel settore, organizzano
soggiorni estivi ed invernali per minori ed anziani in zone climatiche
opportunamente individuate.
I Comuni possono altresì organizzare
centri diurni a carattere permanente per l'attività ricreativa purché in luoghi
idonei e avvalersi di personale specializzato.
Art. 3
Destinatari degli interventi sono i
minori dagli anni 8 agli anni 14 e gli anziani autosufficienti di età superiore
al 60 anni se uomini, ai 55 anni se donne.
In relazione alle disponibilità
finanziarie, i Comuni, con deliberazione consiliare, stabiliscono i criteri per
l'ammissione alla fruizione gratuita dei servizi, dando la priorità agli
appartenenti a famiglie in condizioni economiche oggettivamente più disagiate e
quote di partecipazione per altri utenti.
Il periodo di soggiorni climatici non
potrà essere inferiore ai giorni 20 per quelli estivi e ai giorni 10 per quelli
invernali.
Art. 4
La Regione assume l'onere conseguente
alle provvidenze di cui ai precedenti articoli ripartendo fra i Comuni della
Regione lo stanziamento annuo disponibile in bilancio, in base al numero degli
abitanti ed alla condizione socio-economica dei singoli comuni.
I Comuni possono integrare il fondo
regionale con propri fondi per migliorare l'intervento.
Art. 5
Spetta ai Comuni esercitare la vigilanza
sui soggiorni tramite ufficiali sanitari, operatori ed esperti.
Art. 6
Agli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge previsti in L. 1.500.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante
prelievo dal fondo globale per finanziamento di leggi in corso di adozione (cap.
349).
Al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento: |
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Stanziamento |
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Stanziamento |
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di competenza |
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di cassa |
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- |
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- |
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Cap. 341-bis - Contributi regionali ai comuni per soggiorni
climatici in favore di minori ed anziani |
L. |
1.500.000.000 |
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L. |
1.500.000.000 |
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Variazioni in diminuzione: |
Cap. 349 (532-533) |
L. |
1.150.000.000 |
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L. |
1.150.000.000 |
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Cap. 349 |
L. |
350.000.000 |
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L. |
350.000.000 |
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L. |
1.500.000.000 |
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L. |
1.500.000.000 |