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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
36
Data
12/08/1978
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Contributi regionali ai Comuni per soggiorni climatici in favore di minori ed anziani.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 18 agosto 1978, n. 55.
Allegati
Nessun allegato

 



Le disposizioni in ordine all'assistenza agli anziani sono abrogate per effetto dell'art. 21, L.R. 31 agosto 1981, n. 49 e la materia è disciplinata dalla suddetta L.R. n. 49/1981. Quanto alla determinazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio-sanitari, di cui alla presente legge, vedi la L.R. 14 aprile 1980, n. 23.

 

 

Art. 1

In attesa della legge-quadro sulla riforma dell'assistenza pubblica e di quella regionale che determinerà gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio-sanitari, la Regione promuove la istituzione di una serie di servizi da parte dei Comuni per favorire il diritto del minore ad usufruire di un periodo di vacanze adeguato alle esigenze dello sviluppo della sua personalità e per evitare l'emarginazione dell'anziano mediante esperienze di vita comunitaria.

 
 

Art. 2

Per i fini di cui al precedente articolo, i Comuni anche consorziati tra loro, convenzionandosi con Enti, Comunità montane, Istituzioni ed Organismi che operano nel settore, organizzano soggiorni estivi ed invernali per minori ed anziani in zone climatiche opportunamente individuate.

I Comuni possono altresì organizzare centri diurni a carattere permanente per l'attività ricreativa purché in luoghi idonei e avvalersi di personale specializzato.

 
 
 

Art. 3

Destinatari degli interventi sono i minori dagli anni 8 agli anni 14 e gli anziani autosufficienti di età superiore al 60 anni se uomini, ai 55 anni se donne.

In relazione alle disponibilità finanziarie, i Comuni, con deliberazione consiliare, stabiliscono i criteri per l'ammissione alla fruizione gratuita dei servizi, dando la priorità agli appartenenti a famiglie in condizioni economiche oggettivamente più disagiate e quote di partecipazione per altri utenti.

Il periodo di soggiorni climatici non potrà essere inferiore ai giorni 20 per quelli estivi e ai giorni 10 per quelli invernali.

 
 
 

Art. 4

La Regione assume l'onere conseguente alle provvidenze di cui ai precedenti articoli ripartendo fra i Comuni della Regione lo stanziamento annuo disponibile in bilancio, in base al numero degli abitanti ed alla condizione socio-economica dei singoli comuni.

I Comuni possono integrare il fondo regionale con propri fondi per migliorare l'intervento.

 
 

Art. 5

Spetta ai Comuni esercitare la vigilanza sui soggiorni tramite ufficiali sanitari, operatori ed esperti.

 
 

Art. 6

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 1.500.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per finanziamento di leggi in corso di adozione (cap. 349).

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

 

 

Stanziamento

 

 

Stanziamento

 

 

 

di competenza

 

 

di cassa

 

 

 

-

 

 

-

 

Cap. 341-bis - Contributi regionali ai comuni per soggiorni climatici in favore di minori ed anziani

L.

1.500.000.000

 

L.

1.500.000.000

 

Variazioni in diminuzione:

Cap. 349 (532-533)

L.

1.150.000.000

 

L.

1.150.000.000

 

Cap. 349

L.

350.000.000

 

L.

350.000.000

 

 

L.

1.500.000.000

 

L.

1.500.000.000