ARTICOLO
1
La Regione Puglia, al fine di
concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della
coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della
Storia regionale contemporanea,
promuove la costituzione dell' Istituto regionale pugliese per la storia dell'
antifascismo, della Resistenza e della Costituzione, con sede in Bari presso il
Consiglio regionale.
ARTICOLO
2
L' istituto persegue le
seguenti finalita':
1) raccogliere e ordinare
documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea
della Puglia dalla fine della 1a guerra mondiale ad oggi;
2) curare e promuovere
ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali anche su
indicazione del Consiglio regionale (1) dirette a
diffondere la conoscenza degli aspetti socio - politici del periodo storico
trattato e i risultati delle attivita' di studio ad esso
relativi;
3) stabilire rapporti di
collaborazione e scambi con Enti e Associazioni aventi fini analoghi e, in
particolare, con gli Istituti universitari competenti, l' Istituto Nazionale per
la Storia del Risorgimento, la Societa' di Storia Patria per la Puglia, l'
Istituto nazionale per la Storia del Movimento di
Liberazione;
4) istituire premi e borse di
studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico
considerato o specifiche ricerche progettuali di studiosi della
materia;
5) curare la pubblicazione di
un bollettino dell' Istituto e di tutti gli atti che il Consiglio direttivo
riterra' opportuno.
(1) Parole
aggiunte dalla l.r.
25/2021, art, 16,
comm1, lett.a).
ARTICOLO
3
Possono diventare soci dell'
Istituto, persone fisiche, Enti locali, Associazioni ed altri Enti pubblici che
ne condividono le finalita' secondo le norme dello Statuto che ne disciplina l'
attivita'.Il Consiglio regionale è socio di diritto dell’Istituto.(2)
(2) Parole
aggiunte dalla l.r.
25/2021, art, 16,
comm1, lett.b).
ARTICOLO
4
Lo Statuto dovra' essere
approvato dal Consiglio regionale.
Agli adempimenti in sede di
prima applicazione della presente legge provvede l' Ufficio di Presidenza del
Consiglio integrato dall' Assessore alla Cultura e dal Presidente della
Commissione competente, con il compito altresì di provvedere alla redazione dello Statuto
dell' Istituto entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge.
Funge da segretario un
funzionario dell' Assessorato alla Cultura.
ARTICOLO
5
Le entrate dell' Istituto sono
costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da
altri contributi e da eventuali donazioni.
ARTICOLO
6
I bilanci annuali preventivi e
consuntivi, approvati dalla Assemblea dei soci, devono essere inviati al Consiglio
regionale.
ARTICOLO
7
[La Regione] Il
Consiglio regionale (3) eroga un contributo annuo che
gravera' su apposito capitolo denominato << Contributo all' Istituto
regionale per la storia dell'antifascismo,
della Resistenza e della Costituzione >>.
Per il 1980 il contributo e' di
L. 10 milioni.
(3)
Parole sostituite dalla l.r.
25/2021, art, 16,
comm1, lett.c).