ARTICOLO
1
Il personale di ruolo dei
soppressi Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dei Centri di
orientamento scolastico e professionale trasferito nei ruoli regionali ai sensi
e per gli effetti del I comma dell' art. 11 della legge regionale n. 53 dell'
11- 10- 1978 e' inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con
decorrenza giuridica ed economica dall' 1- 1- 1978.
Il livello retributivo e
funzionale di inquadramento del personale di cui al precedente comma e'
determinato in base alla allegata
Tab.A) di equiparazione dei livelli
di provenienza con i livelli funzionali del ruolo unico
regionale.
ARTICOLO
2
Al personale di cui al
precedente articolo sono applicate le norme contenute nei Titoli VI, VII, VIII,
IX e X della legge regionale n. 18 del 25- 3- 1974.
Qualora, dopo la ricostruzione
della carriera effettuata ai sensi dell' art. 92 della su richiamata legge, il
trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base
all' inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come
assegno << ad personam >>, pensionabile, riassorbibile con i
successivi aumenti di stipendio.
ARTICOLO
3
Per effetto dell' inquadramento
del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo
regionale, fissata nella tabella A) della legge regionale n. 18 del 25- 3- 74,
viene modificata ed aumentata di n. 28 unita' distinte per livelli funzionali di seguito
indicati:
VI livello n. 9
unita'
V livello n. 13
unita'
IV livello n. 3
unita'
III livello n. 1
unita'
II livello n. 2
unita'
Totale n. 28
unita'
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4
Ai fini del trattamento di
quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato e' iscritto
rispettivamente alla CPDEL, INADEL ed EMPDEP dalla data di decorrenza dell'
inquadramento.
Ai dipendenti trasferiti nel
ruolo regionale per effetto degli articoli 39 e 137 del DPR n. 616/ 77 ed ai
sensi del I comma dell' articolo 11 della legge regionale n. 53 del 1978, ai
fini del ricongiungimento dei servizi precedentemente prestati, si applicano le
disposizioni previste dalla legge 7- 2- 1979, n. 29.
Ai fini dell' indennita' premio
fine servizio si applicano le disposizioni previste dalla legge 8- 3- 1968, n.
152 per il servizio prestato presso la Regione Puglia e per quello
eventualmente riscattabile ai sensi
di legge.
Per il servizio precedentemente
prestato presso l' Ente di provenienza le somme eventualmente accantonate e
versate dall' Ente soppresso e' data facolta' ai dipendenti di chiedere la
restituzione delle somme di cui trattasi per i servizi resi presso l' Ente di
provenienza medesimo, a titolo di indennita' di anzianita' o di licenziamento o
comunque denominata e versate all' Amministrazione
regionale.
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5
All' onere finanziario
derivante dall' applicazione della presente legge si provvedera' con lo
stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 00302 << Stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo,
compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali LR n. 18/ 74 ed oneri
rivenienti dalla applicazione dell' articolo 4 della LR n. 23/ 1974 >> per
l' anno 1980.
TABELLA
A)
Equiparazione dei livelli di
provenienza con i livelli regionali
Livello retributivo e
funzionale del ruolo di provenienza / Livello retributivo e funzionale del ruolo
regionale
VI
livello...................... VI livello
V
livello........................ V livello
IV
livello.......................IV livello
III
livello........................III livello
II
livello........................ II
livello