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nota
TITOLO I (Istituzione e
gestione dei ruoli)
ARTICOLO
1
(Istituzione dei ruoli
nominativi regionali e adempimenti delle UUSSLL)
Sono istituiti i ruoli
nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai
presidi, servizi ed uffici delle UUSSLL in conformita' a quanto previsto dalla
legge 23- 12- 78, n. 833 e dal DPR 20- 12- 79, n. 761.
La consistenza numerica dei
ruoli e' data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle
singole UUSSLL. Il Presidente della USL e' tenuto pertanto ad inviare al
Presidente della Giunta regionale – Assessorato alla Sanita' - copia delle
deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri
presidi, servizi ed uffici, nonche' copia delle deliberazioni concernenti le
successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni
stesse sono divenute esecutive.
Il Presidente della USL e'
altresì tenuto a comunicare alla
Giunta regionale – Assessorato alla Sanita' - le nuove assunzioni e le
cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonche' le modificazioni
intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.
Le comunicazioni devono essere
effettuate nei tempi e secondo modalita' stabilite con propria deliberazione
dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessorato alla Sanita'.
ARTICOLO
2
(Iscrizione del personale nei
ruoli nominativi regionali - pubblicazione - ricorsi)
Il personale e' iscritto nei
ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in
conformita' a quanto stabilito dal DPR 20- 12- 79, n. 761.
Con deliberazione della Giunta
regionale sono apportate le variazioni conseguenti a nuove assunzioni, a
cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego
del personale gia' iscritto.
La Regione predispone e
pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli
del personale addetto alle UUSSLL, secondo la situazione al primo gennaio dell'
anno di pubblicazione.
Nel termine di 45 giorni dalla
data di pubblicazione dei ruoli il dipendente puo' chiedere la rettifica di
eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale
il quale decide in via definitiva entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale
termine il ricorso si intende respinto.
ARTICOLO
3
(Provvedimenti in caso di
inadempienza)
Nel caso di persistente
inadempienza da parte delle UUSSLL agli obblighi previsti dalla presente legge,
un Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale provvedera'
all' adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.
TITOLO II Norme transitorie e
finali
ARTICOLO
4
(Personale avente diritto alla
prima iscrizione)
Ha titolo all' iscrizione nei
ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente
dai sottoelencati Enti con sede nella Regione Puglia:
a) Enti ospedalieri ed enti
pubblici che perseguono finalita' sanitarie;
b) Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all' art. 64, quarto
comma, della legge 23- 12- 78, n. 833, limitatamente al personale addetto ai
servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di
mente;
c) consorzi di enti locali per
la gestione dei servizi socio - sanitari e riabilitativi;
d) Province, limitatamente al
personale addetto ai servizi sanitari, comunque denominati, ai laboratori
provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e
neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza
psichiatrica, agli istituti di prevenzione, cura e riabilitazione e ai presidi
sanitari extra ospedalieri;
e) Comuni, limitatamente al
personale addetto agli Uffici di igiene e sanita' comunque denominati e ad altri
servizi e presidi che esercitano funzioni in materia sanitaria.
Ai fini dell' iscrizione nei
ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle
seguenti posizioni:
1) in servizio di ruolo addetto
in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra
specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per
pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23-
12- 78, n. 833;
2) assunto in ruolo
successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 833 mediante
pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di
appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei
servizi sopra indicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto
al 5 comma lett. c) dello articolo 47 della legge n. 833 per la copertura di
posti previsti nelle piante organiche dei servizi
medesimi;
3) assunti in ruolo ai sensi
dell' art. 11 della legge 29- 2- 1980, n. 33.
Ha inoltre titolo all'
iscrizione nei ruoli nominativi regionali:
a) il personale di ruolo
dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorche'
non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che a data non successiva a quella
di entrata in vigore della legge 23- 12- 78, n. 833, presti servizio in
posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri Enti
pubblici;
b) il personale di ruolo
dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai
servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando,
distacco o assegnazione presso
altri enti, ancorche' non in settori sanitari.
Con i provvedimenti con cui la
Regione dichiarera' presidi e servizi delle UUSSLL gli stabilimenti e le aziende
termali indicati al terzo e quarto comma dell' art. 36 della legge 23- 12- 78,
n. 833, sara' disciplinata la destinazione del personale addetto a tali
strutture.
Con le modalita' che saranno
fissate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla
Sanita', ed ai soli fini previsti e disciplinati dall' art. 25 del DPR 20- 12-
79, n. 761 il personale dipendente dagli Ospedali che abbiano ottenuto la
equiparazione prevista dall' art. 129 del DPR n. 130, e' iscritto in un apposito
ruolo nominativo regionale.
ARTICOLO
5
(Altro personale avente diritto
alla prima iscrizione)
Ha altresì titolo all'
iscrizione nei ruoli nominativi regionali:
a) il personale degli enti
mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dello art. 1 della
legge 29/ 6/ 77, n. 349, secondo quanto stabilito dall' art. 67 della legge
numero 833, salvo quanto stabilito al successivo art. 6;
b) il personale dipendente
dalle Associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all' art. 40 della
legge 12- 2- 78, n. 132, secondo quanto previsto all' art. 67 della legge numero
833/ 78;
c) il personale della CRI
adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi
direttamente alle originarie finalita' della stessa, trasferiti ai Comuni ai
sensi dell' art. 70, primo comma, della legge n. 833/ 78;
d) il personale dell' Ente
Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni e dell' Associazione Nazionale per
il controllo della Combustione da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai
sensi dell' art. 72 della legge n. 833/ 78;
e) il personale tecnico e
sanitario degli Ispettorati del lavoro, addetto alle sezioni mediche, chimiche
ed ai servizi di protezione antinfortunistica da iscrivere nei ruoli nominativi
regionali ai sensi dell' art. 73 della legge 23- 12- 78, numero 833.
Puo' inoltre essere iscritto
nei ruoli nominativi regionali il seguente personale della Regione Puglia, che
ne abbia fatto richiesta nei termini previsti dall' art. 68 - secondo e terzo
comma - della legge n. 833/ 78:
- tecnico sanitario trasferito
e gia' inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo
conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli Uffici sanitari comunali,
i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri
servizi degli enti locali;
- tecnico sanitario assunto in
ruolo dalla Regione per i servizi regionali;
- i dipendenti della Regione
Puglia in servizio alla data del DPR 20- 12- 79, n. 761, presso gli Uffici
sanitari del medico provinciale e del veterinario provinciale che ne facciano
richiesta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
6
Il personale comandato alla
Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23
dicembre 1978, n. 833, dipendente dagli enti di cui ai precedenti articoli 4 e
5, comunque utilizzato, e' iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla
presente legge e puo' ottenere il trasferimento nei ruoli del personale
dipendente dalla Regione presentando domanda entro 120 giorni dalla entrata in
vigore della legge di cui al successivo comma.
Il personale di cui al
precedente comma, che ne abbia fatto richiesta, sara' inquadrato nei ruoli del
personale dipendente della Regione con le modalita' ed i criteri fissati con
successiva legge regionale.
ARTICOLO
7
(Adempimenti per la prima
iscrizione nei ruoli)
Per l' iscrizione nei ruoli
nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 4 e
5, trasmettono appositi elenchi nominativi del personale avente titolo all'
Assessorato regionale alla Sanita'. Gli elenchi saranno trasmessi nei tempi e
secondo le modalita' indicate con deliberazione della Giunta
regionale.
Prima della trasmissione degli
elenchi all' Assessorato regionale alla Sanita', gli enti, amministrazioni ed
associazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, devono portare a conoscenza del
personale dipendente gli elenchi ed i dati predisposti mediante adeguate forme
di pubblicazione.
Eventuali istanze di correzioni
di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti
interessati all' Ente di appartenenza entro 10 giorni dalla
pubblicazione.
Le integrazioni e le
modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi
compilati ai sensi del presente articolo, devono essere comunicate con le stesse
modalita' richieste per la trasmissione degli elenchi alla Regione entro trenta
giorni dal loro verificarsi.
Dopo l' attribuzione delle
funzioni sanitarie alle UUSSLL le comunicazioni di cui al precedente comma
devono essere effettuate dall' USL presso cui il personale e'
utilizzato.
Nei casi di persistente
inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art. 3.
L' iscrizione dei ruoli
nominativi regionali e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale
sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al DPR n.
761.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.