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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
38
Data
09/07/1981
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Istituzione del difensore civico.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 11 luglio 1981, n. 59.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

La Regione istituisce l' ufficio del Difensore Civico con sede presso il Consiglio regionale.

ARTICOLO 2

Il Difensore Civico provvede, d' ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli Uffici dell' Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o aziende dipendenti nonche' presso gli Uffici degli Enti Locali, non territoriali, segnalando, secondo le modalita' previste dalla presente legge, ritardi, irregolarita' o inadempienze.

ARTICOLO 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, puo' richiedere l' intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all' ufficio del Difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa verra' verbalizzata a cura dell' ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione dell' istanza, richiede all' ufficio competente l' esame della pratica che deve essergli consentito nell' ulteriore termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facolta' di ottenere dagli Uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonche' tutte le informazioni necessarie all' esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Ultimato l' esame di cui al 3 comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di cio' da' immediata comunicazione al ricorrente, all' Ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l' inadempimento riscontrato.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo e' soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell' Ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3 comma dell' art. 30  dello Statuto della Regione Puglia.

ARTICOLO 5

Il Difensore civico invia, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata sull' attivita' svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d' atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico puo' inviare relazione agli organi di controllo, all' Autorita' Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 6

Il Difensore civico e' nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/ 3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

ARTICOLO 7

L' incarico di Difensore civico e' incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di universita' in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinati in Cassazione da piu' di 10 anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non puo' essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilita' questa viene dichiarata dal Consiglio regionale.

In caso di gravi motivi connessi all' esercizio delle funzioni del difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza di 2/ 3 - puo' revocare il mandato.

ARTICOLO 8

Al Difensore civico competono indennita', diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

ARTICOLO 9

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sara' stabilito l' organico del suo ufficio.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria - Omissis