ARTICOLO
1
La Regione istituisce l'
ufficio del Difensore Civico con sede presso il Consiglio
regionale.
ARTICOLO
2
Il Difensore Civico provvede,
d' ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare
svolgimento delle pratiche presso gli Uffici dell' Amministrazione regionale,
degli Enti, Istituti o aziende dipendenti nonche' presso gli Uffici degli Enti
Locali, non territoriali, segnalando, secondo le modalita' previste dalla
presente legge, ritardi, irregolarita' o inadempienze.
ARTICOLO
3
Chiunque abbia una pratica in
corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, puo' richiedere l'
intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i
termini previsti dalla legge o dai regolamenti.
La richiesta va indirizzata
all' ufficio del Difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa verra'
verbalizzata a cura dell' ufficio e sottoscritta.
Il Difensore civico, nel
termine di 5 giorni dalla ricezione dell' istanza, richiede all' ufficio
competente l' esame della pratica che deve essergli consentito nell' ulteriore
termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o
di un suo delegato.
Il Difensore civico ha la
facolta' di ottenere dagli Uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei
provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonche' tutte le
informazioni necessarie all' esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti
amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni
trattate.
Ultimato l' esame di cui al 3
comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine
massimo entro cui la pratica deve essere definita.
Di cio' da' immediata
comunicazione al ricorrente, all' Ufficio competente e al Presidente della
Giunta.
Trascorso inutilmente tale
termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta
e all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l' inadempimento
riscontrato.
Chiunque non ottemperi, per
quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo e' soggetto ai
provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
ARTICOLO
4
I Consiglieri regionali possono
esercitare, anche nei confronti dell' Ufficio del Difensore civico, i poteri di
richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3 comma dell' art.
30 dello Statuto della Regione
Puglia.
ARTICOLO
5
Il Difensore civico invia, ogni
6 mesi, una relazione dettagliata sull' attivita' svolta, corredata dai
suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla
Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e
della presa d' atto e discussione del Consiglio regionale.
Il Difensore civico puo'
inviare relazione agli organi di controllo, all' Autorita' Giudiziaria e rendere
note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della
Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
ARTICOLO
6
Il Difensore civico e' nominato
con decreto del Presidente della Giunta su designazione del
Consiglio.
Per la designazione il
candidato deve ottenere il voto dei 2/ 3 dei consiglieri assegnati alla Regione.
La votazione avviene a scrutinio segreto.
ARTICOLO
7
L' incarico di Difensore civico
e' incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche
elettive.
Il Difensore civico deve essere
elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano
professori ordinari di universita' in materia giuridica, magistrati anche a
riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinati in
Cassazione da piu' di 10 anni.
Il Difensore civico dura in
carica 5 anni, non puo' essere riconfermato, decade alla scadenza del suo
mandato.
Quando si verifichi causa di
ineleggibilita' questa viene dichiarata dal Consiglio regionale.
In caso di gravi motivi
connessi all' esercizio delle funzioni del difensore civico, il Consiglio
regionale - a maggioranza di 2/ 3 - puo' revocare il mandato.
ARTICOLO
8
Al Difensore civico competono
indennita', diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri
regionali.
ARTICOLO
9
Il Difensore civico ha la
medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sara' stabilito
l' organico del suo ufficio.
ARTICOLO
10
Norma finanziaria -
Omissis