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DISPOSIZIONI 
GENERALI
ARTICOLO 
1
Per il conseguimento delle 
finalita' di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 della LR n. 22 del 17- 4- 1979 e per 
garantire il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi 
bibliotecari, gli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e 
funzionale, compatibilmente con le loro disponibilita' finanziarie, assicurano 
alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari personale tecnico, esecutivo e 
ausiliario di ruolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi. 
I regolamenti organici degli 
Enti locali devono prevedere l' ordinamento del personale tecnico addetto alle 
biblioteche in modo da comprendervi di norma i bibliotecari e gli assistenti di 
biblioteca.
ARTICOLO 
2
Per la partecipazione ai 
concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di 
assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di 
laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che l' Ente locale dovra' 
bandire comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, saranno per esami e titoli, dovranno comprendere prove tecniche 
di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e 
archivistica.
Fra i titoli valutabili si 
tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte 
al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n. 22 del 17- 4- 
1979, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e 
servizi di cui al II comma dell' art. 47 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, nonche' 
della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o 
da altri Enti pubblici o da Enti specializzati per la formazione e il 
perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata 
e al programma dei corsi stessi. 
Della Commissione giudicatrice 
dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o 
piu' esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore. 
Per il personale tecnico delle 
biblioteche deve essere previsto l' obbligo di frequentare periodicamente corsi 
di aggiornamento professionale.
ARTICOLO 
3
Gli Enti locali, al fine di 
garantire la continuita' del servizio bibliotecario, in occasione dell' adozione 
dei provvedimenti di cui all' art. 1, possono prevedere, entro un anno dall' 
entrata in vigore della presente legge, in via transitoria e per una sola volta, 
concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso 
le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio 
richiesto dall' art. 2, I comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata 
in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in 
ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente 
inferiore a quello richiesto dall' art. 2, I comma, svolge, da almeno quattro 
anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste 
dai relativi posti.
Attuazione art. 47 DPR 24- 7- 
1977, n. 616
ARTICOLO 
4
La Giunta regionale, in 
attuazione dell' art. 14 della legge regionale n. 22 del 17- 4- 1979 ed ai sensi 
del II comma dell' art. 47 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, provvede, con le 
modalita' di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai Comuni del 
personale dei beni in dotazione al Servizio Nazionale di Lettura. 
Detto patrimonio viene 
utilizzato dalla biblioteca dell' Ente locale o del sistema bibliotecario cui il 
Comune aderisce.
In mancanza di strutture e 
servizi bibliotecari, l' Ente locale e' tenuto ad utilizzare tali servizi per 
assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalita' e le 
disposizioni di cui all' art. 2 della LR 17- 4- 1979, n. 
22.
ARTICOLO 
5
Entro trenta giorni dall' 
entrata in vigore della presente legge, i Direttori degli ex sistemi 
bibliotecari di Foggia e di Lecce devono compilare l' elenco del materiale 
librario e delle attrezzature acquistati con i fondi destinati al soppresso 
Servizio Nazionale di Lettura e per la biblioteca centrale e per quelle 
associate. 
Copie di detti elenchi datati e 
firmati saranno trasmesse una alla Giunta regionale, una all' Amministrazione 
provinciale ed una al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Ufficio 
Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.
ARTICOLO 
6
Il personale delle biblioteche 
aderenti al soppresso Servizio Nazionale di Lettura, di ruolo con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977, e' 
trasferito ai Comuni sedi dei servizi del provvedimento che lo integreranno 
nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della LR n. 22 del 17- 4- 1979. 
Detto personale viene 
inquadrato nei ruoli organici degli Enti locali, con effetto giuridico dal 1° 
gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1982. 
A partire dal 1# gennaio 1982 i 
Comuni dovranno prevedere oneri relativi al personale indicato al comma 
precedente, anche ai fini di quanto stabilito dall' art. 4 della legge 21- 12- 
1978, n. 843.
ARTICOLO 
7
Il personale che non rientra 
nell' ipotesi normativa di cui al precedente articolo, comunque in servizio al 
31- 12- 1976 e tuttora in costanza di rapporto di lavoro alla data di entrata in 
vigore della presente legge presso gli uffici e servizi di cui al II comma dell' 
art. 47 del DPR 24- 7- 77, n. 616, e' trasferito ai Comuni nel rispetto del 
rapporto di lavoro a quella data vigente per ciascuno degli 
interessati.
Nell' espletamento di eventuali 
concorsi riservati, che i Comuni, nell' ambito della propria autonomia 
organizzativa e nel rispetto della normativa che regola i ruoli organici degli 
Enti locali, intendano bandire, si terra' conto del servizio prestato in 
precedenza. 
La prova del concorso, 
attestante idoneita', consistera': 
a) in un accertamento pratico a 
carattere professionale in materia di catalogazione e 
schedatura;
b) in un esame orale su temi di 
cultura generale e nozioni in materia di bibliografia, biblioteconomia nonche' 
sulla organizzazione delle biblioteche statali o di Enti locali e di interesse 
locale.
ARTICOLO 
8
La Regione Puglia, in 
applicazione della presente legge, terra' conto, nella erogazione dei contributi 
di cui alla LR n. 22 del 17 aprile 1979, delle necessita' finanziarie dei Comuni 
destinatari del personale di cui all' art. 47 del DPR 24- 7- 1977, n. 616.