Art. 1
1.
Sono sospesi fino al 31 luglio 2003 gli effetti dell’art. 5 e norme ad esso
collegate del Regolamento Regionale n. 4 del 20/03/2001 in materia di grandi
strutture di vendita.
Il presente Regolamento Regionale è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Dato a Bari, addì 30 Giugno 2003