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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1983
Numero
25
Data
22/12/1983
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Costituzione dell' Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA SPA - per la promozione, sviluppo e assistenza socio - economica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 1983, n. 132.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

TITOLO I

REGIME GIURIDICO - FINALITA' - MODALITA' D' INTERVENTO

ARTICOLO 1

(Regime giuridico e natura dell' Istituto)

La Regione Puglia promuove la costituzione di una societa' per azioni, secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile,  denominata << Istituto Finanziario Regionale Pugliese per lo Sviluppo Economico - FINPUGLIA SpA >>.

La FINPUGLIA opera nei settori di interesse regionale ai sensi dell' art. 117 e del secondo comma della Repubblica Italiana, nell' ambito dei fini stabiliti dallo Statuto della Regione Puglia ed in particolare per il superamento degli squilibri, secondo gli obiettivi della programmazione regionale.

La partecipazione della Regione e' maggioritaria. Soci della FINIPUGLIA possono essere aziende ed istituti di credito, Camere di commercio, Industria, Agricoltura, imprese di assicurazione, consorzi di imprese operanti nella Regione, societa' a prevalente partecipazione pubblica.

Lo Statuto della FINPUGLIA, ed eventuali sue successive modificazioni, e' sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 2

(Finalita')

La FINPUGLIA e' strumento della programmazione regionale e concorre alla realizzazione del Piano  regionale di sviluppo e delle sue leggi attuative.

La FINPUGLIA, operando secondo criteri di economicita':

a) ricerca e mobilita risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie e di organismi internazionali per il finanziameto di piani, programmi, progetti regionali o di interesse regionale;

b) promuove ed organizza, sulla base di direttive della Giunta regionale, servizi ed incentivi reali per le imprese, attivita' nel campo dei settori organici di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616 relativi ai servizi sociali aventi particolare rilevanza economica, allo sviluppo economico, all' assetto e utilizzazione del territorio, d' intesa con i soggetti del sistema delle autonomie locali e con le modalita' di cui al successivo art. 3;

c) partecipa ai consorzi previsti dalla legge 21/ 5/ 81, n. 240 e promuove la costituzione di fondi di garanzia aventi finalita' coerenti con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo.

La FINPUGLIA realizza, altresì interventi  specifici disposti da apposite leggi regionali, ai sensi del successivo art. 5.

ARTICOLO 3

(Modalita' d' intervento)

La FINPUGLIA per raggiungere le sue finalita' e in coerenza con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo e le sue leggi di attuazione si avvale normalmente delle seguenti modalita' di intervento:

a) promuove la costituzione di consorzi e di societa' con enti e societa' a partecipazione pubblica o privata;

b) partecipa a enti, consorzi e societa' aventi scopi analoghi a quelli propri.

La FINPUGLIA puo' derogare alle suddette modalita' solo nei casi previsti dallo Statuto.

Lo Statuto stabilisce i criteri e i limiti delle partecipazioni e delle rappresentanze di cui al punto b) del presente articolo e determina la rappresentanza della FINPUGLIA negli organi direttivi e di controllo delle societa', degli enti e dei consorzi cui partecipa.

E' esclusa la facolta' di assumere partecipazioni in societa' ed imprese commerciali o industriali non aventi finalita' analoghe a quello previste dall' art. 2 della presente legge.

Gli atti costitutivi, gli statuti e le relative modificazioni, i bilanci annuali delle societa' e degli enti in cui la FINPUGLIA assume partecipazioni devono essere trasmessi alla Regione a cura della FINPUGLIA unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 7 La FINPUGLIA svolge, altresì le operazioni  finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 4

(Capitale sociale - Fondo di dotazione)

La Regione sottoscrive all' atto della costituzione della FINPUGLIA una quota del capitale sociale pari a 20 miliardi di lire, corrispondente ad almeno il 51%, e nei casi di aumento del capitale esercita il diritto di opzione in proporzione al capitale sottoscritto.

La Regione procedera' a dotare la FINPUGLIA di un fondo di dotazione non remunerato a partire dal primo esercizio successivo a quello della costituzione.

ARTICOLO 5

(Progetti specifici)

La Regione provvede con apposite leggi alla individuazione di progetti specifici di rilevante interesse regionale che rientrino nei fini di cui al precedente art. 2 e ne prevede la predisposizione o l' attuazione per il tramite della FINPUGLIA.

ARTICOLO 6

(Obbligazioni)

La FINPUGLIA puo' emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalita' di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall' art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Le obbligazioni emesse dalla FINPUGLIA possono essere, secondo quanto stabilito da apposita legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Puglia, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.

ARTICOLO 7

(Bilancio e relazione previsionale)

La FINPUGLIA trasmette ogni anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La FINPUGLIA trasmette, altresì, alla  Regione ogni anno, entro trenta giorni dall' approvazione, una relazione previsionale e programmatica della propria attivita' per l' esercizio successivo, che viene unita alla documentazione allegata la bilancio di previsione della Regione.

La FINPUGLIA e' tenuta a fornire a richiesta del Consiglio regionale relazioni periodiche sullo stato di attuazione della attivita' programmata.

Il bilancio della FINPUGLIA dovra' ottenere la certificazione prevista per le societa' le cui azioni sono quotate in borsa.

ARTICOLO 8*

(Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale)

Il Consiglio regionale, sentito il parere della Commissione per le nomine, designa a norma dell' art. 2458 del Codice Civile un numero di consiglieri di amministrazione della FINPUGLIA - per i quali e' autorizzato a prestare cauzione - proporzionato alla sua quota di partecipazione al capitale.

Il Consiglio regionale indica, nell' ambito dei consiglieri da esso designati, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

La designazione dei consiglieri avviene con voto limitato ad uno, al fine di assicurare la rappresentanza della maggioranza in misura di 2/ 3 e delle minoranze consiliari in misura non inferiore a 1/ 3.

Gli amministratori della FINPUGLIA durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

I Sindaci effettivi e supplenti della FINPUGLIA devono essere scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti e vengono nominati dall' Assemblea dei soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

Il consiglio regionale designa, con le procedure di cui al terzo comma del presente articolo, la maggioranza dei membri del Collegio sindacale ed indica, tra di loro, il Presidente.

Per l' ineleggibilita' e/ o la decadenza da membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale valgono le norme del Codice Civile e, in quanto applicabili, della legge 23/ 4/ 1981, n. 154.

* In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1 della l.r. 31/99

ARTICOLO 9

(Assemblea)

La Regione e' rappresentata nell' Assemblea della FINPUGLIA dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale suo delegato.

Il Presidente della Giunta partecipa all' Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa e delle competenti Commissioni consiliari sull' ordine del giorno dell' Assemblea e sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale per quanto riguarda l' atto costitutivo della FINPUGLIA, lo statuto e i relativi adempimenti.

TITOLO III

NORME FINALI

ARTICOLO 10

(Costituzione)

Il Presidente della Regione, o un assessore regionale suo delegato, e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della FINPUGLIA, nonche' ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti all' applicazione della presente legge.

ARTICOLO 11

(Spese di costituzione e primo impianto)

La Regione e' autorizzata a concedere alla FINPUGLIA, all' atto della sua costituzione, un' anticipazione pari a 400 milioni di lire del capitale sociale come concorso nelle spese di costituzione e primo impianto dell' Istituto.

ARTICOLO 12

(Finanziamento)

Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario, da sottoscrivere ai sensi del precedente art. 4, e' autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli di Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1984: omissis