TITOLO
I
REGIME GIURIDICO - FINALITA' -
MODALITA' D' INTERVENTO
ARTICOLO
1
(Regime giuridico e natura
dell' Istituto)
La Regione Puglia promuove la
costituzione di una societa' per azioni, secondo le norme degli articoli 2325 e
seguenti del Codice Civile, denominata << Istituto Finanziario
Regionale Pugliese per lo Sviluppo Economico - FINPUGLIA SpA >>.
La FINPUGLIA opera nei settori
di interesse regionale ai sensi dell' art. 117 e del secondo comma della
Repubblica Italiana, nell' ambito dei fini stabiliti dallo Statuto della Regione
Puglia ed in particolare per il superamento degli squilibri, secondo gli
obiettivi della programmazione regionale.
La partecipazione della Regione
e' maggioritaria. Soci della FINIPUGLIA possono essere aziende ed istituti di
credito, Camere di commercio, Industria, Agricoltura, imprese di assicurazione,
consorzi di imprese operanti nella Regione, societa' a prevalente partecipazione
pubblica.
Lo Statuto della FINPUGLIA, ed
eventuali sue successive modificazioni, e' sottoposto all' approvazione del
Consiglio regionale.
ARTICOLO
2
(Finalita')
La FINPUGLIA e' strumento della
programmazione regionale e concorre alla realizzazione del Piano regionale di sviluppo e delle sue leggi
attuative.
La FINPUGLIA, operando secondo
criteri di economicita':
a) ricerca e mobilita risorse
finanziarie regionali, nazionali, comunitarie e di organismi internazionali per
il finanziameto di piani, programmi, progetti regionali o di interesse
regionale;
b) promuove ed organizza, sulla
base di direttive della Giunta regionale, servizi ed incentivi reali per le
imprese, attivita' nel campo dei settori organici di cui al DPR 24 luglio 1977,
n. 616 relativi ai servizi sociali aventi particolare rilevanza economica, allo
sviluppo economico, all' assetto e utilizzazione del territorio, d' intesa con i
soggetti del sistema delle autonomie locali e con le modalita' di cui al
successivo art. 3;
c) partecipa ai consorzi
previsti dalla legge 21/ 5/ 81, n. 240 e promuove la costituzione di fondi di
garanzia aventi finalita' coerenti con gli obiettivi del Piano regionale di
sviluppo.
La FINPUGLIA realizza, altresì
interventi specifici disposti da
apposite leggi regionali, ai sensi del successivo art. 5.
ARTICOLO
3
(Modalita' d'
intervento)
La FINPUGLIA per raggiungere le
sue finalita' e in coerenza con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo e
le sue leggi di attuazione si avvale normalmente delle seguenti modalita' di
intervento:
a) promuove la costituzione di
consorzi e di societa' con enti e societa' a partecipazione pubblica o
privata;
b) partecipa a enti, consorzi e
societa' aventi scopi analoghi a quelli propri.
La FINPUGLIA puo' derogare alle
suddette modalita' solo nei casi previsti dallo Statuto.
Lo Statuto stabilisce i criteri
e i limiti delle partecipazioni e delle rappresentanze di cui al punto b) del
presente articolo e determina la rappresentanza della FINPUGLIA negli organi
direttivi e di controllo delle societa', degli enti e dei consorzi cui
partecipa.
E' esclusa la facolta' di
assumere partecipazioni in societa' ed imprese commerciali o industriali non
aventi finalita' analoghe a quello previste dall' art. 2 della presente legge.
Gli atti costitutivi, gli
statuti e le relative modificazioni, i bilanci annuali delle societa' e degli
enti in cui la FINPUGLIA assume partecipazioni devono essere trasmessi alla
Regione a cura della FINPUGLIA unitamente alla documentazione di cui al
successivo art. 7 La FINPUGLIA svolge, altresì le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari
necessarie al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.
TITOLO
II
CAPITALE SOCIALE - FONDI DI
GESTIONE - ORGANI SOCIALI
ARTICOLO
4
(Capitale sociale - Fondo di
dotazione)
La Regione sottoscrive all'
atto della costituzione della FINPUGLIA una quota del capitale sociale pari a 20
miliardi di lire, corrispondente ad almeno il 51%, e nei casi di aumento del
capitale esercita il diritto di opzione in proporzione al capitale sottoscritto.
La Regione procedera' a dotare
la FINPUGLIA di un fondo di dotazione non remunerato a partire dal primo
esercizio successivo a quello della costituzione.
ARTICOLO
5
(Progetti
specifici)
La Regione provvede con
apposite leggi alla individuazione di progetti specifici di rilevante interesse
regionale che rientrino nei fini di cui al precedente art. 2 e ne prevede la
predisposizione o l' attuazione per il tramite della FINPUGLIA.
ARTICOLO
6
(Obbligazioni)
La FINPUGLIA puo' emettere
obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalita' di
collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall' art. 2410 del Codice
Civile e dalle altre disposizioni vigenti.
Le obbligazioni emesse dalla
FINPUGLIA possono essere, secondo quanto stabilito da apposita legge regionale,
in tutto o in parte garantite dalla Regione Puglia, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio.
ARTICOLO
7
(Bilancio e relazione
previsionale)
La FINPUGLIA trasmette ogni
anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile, corredato degli allegati e della relazione del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
La FINPUGLIA trasmette,
altresì, alla Regione ogni anno,
entro trenta giorni dall' approvazione, una relazione previsionale e
programmatica della propria attivita' per l' esercizio successivo, che viene
unita alla documentazione allegata la bilancio di previsione della
Regione.
La FINPUGLIA e' tenuta a
fornire a richiesta del Consiglio regionale relazioni periodiche sullo stato di
attuazione della attivita' programmata.
Il bilancio della FINPUGLIA
dovra' ottenere la certificazione prevista per le societa' le cui azioni sono
quotate in borsa.
ARTICOLO
8*
(Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale)
Il Consiglio regionale, sentito
il parere della Commissione per le nomine, designa a norma dell' art. 2458 del
Codice Civile un numero di consiglieri di amministrazione della FINPUGLIA - per
i quali e' autorizzato a prestare cauzione - proporzionato alla sua quota di
partecipazione al capitale.
Il Consiglio regionale indica,
nell' ambito dei consiglieri da esso designati, il Presidente del Consiglio di
amministrazione.
La designazione dei consiglieri
avviene con voto limitato ad uno, al fine di assicurare la rappresentanza della
maggioranza in misura di 2/ 3 e delle minoranze consiliari in misura non
inferiore a 1/ 3.
Gli amministratori della
FINPUGLIA durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.
I Sindaci effettivi e supplenti
della FINPUGLIA devono essere scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori
ufficiali dei conti e vengono nominati dall' Assemblea dei soci.
I Sindaci durano in carica tre
esercizi e sono rieleggibili una sola volta.
Il consiglio regionale designa,
con le procedure di cui al terzo comma del presente articolo, la maggioranza dei
membri del Collegio sindacale ed indica, tra di loro, il Presidente.
Per l' ineleggibilita' e/ o la
decadenza da membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale
valgono le norme del Codice Civile e, in quanto applicabili, della legge 23/ 4/
1981, n. 154.
* In deroga a quanto disposto dal presente
articolo vedi l'art. 1 della l.r. 31/99
ARTICOLO
9
(Assemblea)
La Regione e' rappresentata
nell' Assemblea della FINPUGLIA dal Presidente della Giunta regionale o da un
assessore regionale suo delegato.
Il Presidente della Giunta
partecipa all' Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta
stessa e delle competenti Commissioni consiliari sull' ordine del giorno dell'
Assemblea e sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale per quanto
riguarda l' atto costitutivo della FINPUGLIA, lo statuto e i relativi
adempimenti.
TITOLO
III
NORME
FINALI
ARTICOLO
10
(Costituzione)
Il Presidente della Regione, o
un assessore regionale suo delegato, e' autorizzato a compiere tutti gli atti
necessari alla costituzione della FINPUGLIA, nonche' ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti all' applicazione della presente legge.
ARTICOLO
11
(Spese di costituzione e primo
impianto)
La Regione e' autorizzata a
concedere alla FINPUGLIA, all' atto della sua costituzione, un' anticipazione
pari a 400 milioni di lire del capitale sociale come concorso nelle spese di
costituzione e primo impianto dell' Istituto.
ARTICOLO
12
(Finanziamento)
Per il finanziamento della
quota iniziale di capitale azionario, da sottoscrivere ai sensi del precedente
art. 4, e' autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire.
Gli oneri derivanti dall'
applicazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli di
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1984: omissis