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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
9
Data
26/03/1985
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 aprile 1985, n. 38. (*) L'art. 40 della l.r. 31 maggio 2001, n. 14 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003" ha disposto la ridefinizione delle procedure.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I FINALITA', ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE

(*) Vedi nota

TITOLO I FINALITA', ORGANI E MODALITA' DI GESTIONE

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt 45 e 117 della Costituzione e degli artt. 2- 3- 7 e 17 del proprio Statuto, promuove interventi per agevolare l' ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, garantendo la piena attuazione del principio di parita' fra uomini e donne nell' accesso al lavoro.

ARTICOLO 2

ORGANI DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO

1. Presso l' Assessorato al Lavoro e' costituito un Nucleo di Valutazione con i seguenti compiti:

- accertare la rispondenza degli interventi al Piano regionale di Sviluppo;

- valutare la rispondenza dei progetti agli obiettivi e ai settori di cui all' art. 11;

- predisporre, previa istruttoria in termini di costi - benefici, i piani di cui all' art. 4.

2. Il Nucleo di Valutazione e' composto da tre funzionari regionali e da tre esperti esterni con particolare documentata competenza in materia di analisi di progetti e relativi finanziamenti nonche' dal Direttore dell' Ufficio regionale del Lavoro.

E' presieduto dall' Assessore al Lavoro.

3. La nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione e' effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha validita' triennale.

ARTICOLO 3

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvedera' all' istituzione delle strutture organizzative necessarie per l' espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

ARTICOLO 4

TERMINI, PROCEDURE E CRITERI DI CARATTERE GENERALE

1. Il Consiglio regionale approva una delibera - quadro che fissa, per un triennio, le priorita' per l' esame e l' accoglimento delle domande di cui alla presente legge. Le priorita' vengono stabilite sulla base degli obiettivi indicati nel Piano regionale di Sviluppo - con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche - e tenuto conto di:

a) lo stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nelle diverse aree territoriali regionali;

b) il riequilibrio delle zone interne marginali e la equa ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio regionale;

c) il livello di assorbimento della disoccupazione in specie giovanile;

d) il rapporto fra impegni finanziari e lo sviluppo dell' occupazione.

2. Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dall' inizio di ciascun anno solare.

3. L' Assessore al Lavoro, previo parere del Comitato Consultivo di cui al seguente comma, presenta alla Giunta regionale, per l' approvazione, i piani per l' erogazione dei contributi.

4. Il Comitato Consultivo e' composto da:

a) quattro membri designati dalle Confederazioni regionali dei lavoratori piu' rappresentative e facenti parte del Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;

b) tre esperti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale;

c) cinque rappresentanti dei Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

d) due rappresentanti designati rispettivamente dall' ANCI e dall' UPI;

e) tre rappresentanti delle Associazioni tra imprese artigiane piu' rappresentative a livello regionale.

Esso e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha validita' triennale.

ARTICOLO 5

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Ai fini della verifica periodica dell' iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l' Assessore al Lavoro puo' avvalersi:

a) delle strutture organizzative regionali competenti;

b) degli Enti strumentali regionali;

c) del Nucleo di Valutazione;

d) dei competenti organi rappresentativi degli Enti locali e delle Comunita' Montane.

2. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Lavoro, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell' iniziativa previsti nell' atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;

b) quando vengano accertate gravi irregolarita' nella contabilizzazione della spesa;

c) quando risulti accertato che l' iniziativa non e' attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costi - benefici.

3. La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6

ISTITUZIONE DEL " FONDO REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE GIOVANILE"

1. Per il perseguimento delle finalita' previste dall' art. 1, e' istituito apposito fondo denominato " Fondo regionale per l' occupazione giovanile".

2. Il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con altri benefici per lo stesso titolo erogati, ove non specificatamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, e' ammesso sino a concorrenza dell' 80% dell' onere complessivo sostenuto dal datore di lavoro o del costo del progetto presentato dalle cooperative o dagli Enti locali.

TITOLO II INTERVENTI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE - LAVORO

ARTICOLO 7

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

1. Ai datori di Lavoro che ne facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge ed ad incremento dei livelli occupazionali e' concesso, a sostegno degli oneri relativi alla formazione professionale, un contributo pari al 15% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore compreso fra i 18 e i 29 anni.

2. Tale contributo e' elevato al 30% nel caso in cui il datore di lavoro converta in rapporto a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5% per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti Professionali di Stato.

3. Ai fini della verifica dell' incremento dei livelli occupazionali e' considerato  l' organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi i dipendenti in Cassa integrazione guadagni, al momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.

4. I contributi di cui al 1° e 2° comma sono, altresì, erogati alle stesse  condizioni di cui al precedente 3° comma, per l' assunzione con contratti di formazione - lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli Ordini e Collegi Professionali ed espressamente autorizzato a termini di legge.

ARTICOLO 8

INTERVENTI PER FAVORIRE L' OCCUPAZIONE DI APPRENDISTI ARTIGIANI

1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani in qualita' di apprendisti, e' concesso un contributo di L.500.000* (cinquecentomila) per ogni mensilita' di retribuzione ad essi corrisposta.

* importo così modificato dall’art. 24 della l.r.10/90

Il contributo e' ridotto a L. 150.000 (centocinquantamila) ed a L. 100.000 (centomila) rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/ 3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato, l' azienda assume l' apprendista qualificato a tempo indeterminato.

2. I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano puo' ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono comunque superare l' importo mensile di L. 2.000.000 (due milioni).*

* importo così modificato dall’art. 24 della l.r.10/90

3. Non possono piu' accedere al contributo di cui al 1 comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato piu' del 50%, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 9

INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS

1. Ferma restando la normativa della LR 6 giugno 1980, n. 58 ed in attesa di una riforma organica in materia, al fine di promuovere l' inserimento nel lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, la Regione ne incentiva l' assunzione attraverso l' incremento del contributo previsto dal precedente articolo 7, di un ulteriore 25%.

(la l.r. 58/80 è stata abrogata dalla l.r. 6/88)

TITOLO III INTERVENTI NEL SETTORE COOPERATIVO

ARTICOLO 10

DESTINATARI

1. Possono accedere agli interventi secondo le modalita' indicate negli articoli successivi:

a) le cooperative costituite – per almeno il 60% - da giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni, iscritti nelle liste di collocamento;

b) le cooperative costituite – per almeno il 30% - da portatori di handicaps e/ o emigrati.

2. Nella gestione degli interventi previsti a favore delle cooperative indicate alla lettera b) del 1 comma si tiene conto anche dei benefici aggiuntivi e/ o integrativi rivenienti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

3. Le cooperative indicate al 1 comma debbono essere ispirate ai principi della mutualita' - di cui al DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni – ed essere iscritte nei registri delle Prefetture nonche' negli appositi strumenti previsti dalla normativa regionale vigente.

ARTICOLO 11

PROGETTI DELLE COOPERATIVE

1. Per l' accesso agli interventi le cooperative di cui all' art. 10 devono presentare un progetto triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.

2. Ai fini del finanziamento vengono presi in considerazione in via preferenziale, i progetti nei seguenti settori di attivita':

- Artigianato;

- Beni Culturali;

- Servizi Sociali;

- Turismo;

- Agro - Zootecnico - Forestale;

- Pesca nelle acque interne e pescicoltura;

- Salvaguardia e valorizzazione dell' ambiente, comunque nell' ambito delle materie di cui all' art. 117 della Costituzione.

3. I progetti devono prevedere:

- gli obiettivi socio - economici, produttivi ed occupazionali coerenti con le finalita' del Piano regionale di Sviluppo e con le priorita' specificate nella deliberazione quadro della Giunta regionale di cui al precedente art. 4;

- gli spazi di mercato che si intendono coprire, anche attraverso una loro sintetica analisi;

- un piano finanziario che viene istruito, secondo l' analisi dei posti - benefici, dal Nucleo di Valutazione.

ARTICOLO 12

ENTITA' DEI CONTRIBUTI

1. Per l' attuazione dei progetti, la Regione puo' concedere alle cooperative di cui all' art. 10 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 60% della spesa totale riconosciuta ammissibile e, comunque, non superiore  ai 300 milioni di lire da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata ed alle caratteristiche del progetto.

2. I suddetti contributi non sono cumulabili, nell' arco di tempo interessato al progetto, con i benefici previsti allo stesso titolo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o gia' sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto gia' approvato ai sensi dell' art. 11.

3. Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative a:

- la costituzione delle cooperative;

- la predisposizione del progetto;

- l' acquisto di materie prime semilavorate;

- gli eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attivita'.

4. Il contributo di cui al 3 comma non puo' superare:

- il 50% della spesa ritenuta ammissibile;

- l' importo massimo di 50 milioni.

ARTICOLO 13

MODALITA' PER L' EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La prima rata del contributo di cui al 1° comma dell' art. 12 e l' eventuale  contributo per l' avviamento di cui al 4° comma dell' art. 12 sono erogati secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di concessione.

2. L' erogazione delle rate successive del contributo di cui al 1° comma dell' art. 12 e' effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per delega, dall' Assessore al Lavoro, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31 Gennaio di ogni anno, dell' attuazione del progetto e dei relativi incrementi occupazionali previsti per l' anno precedente.

3. Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicate alla Regione e, ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.

4. I contributi a favore delle cooperative sono concessi per un solo progetto per ciascuna cooperativa nell' anno.

5. I contributi vengono assegnati alle cooperative i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attivita' lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento.

ARTICOLO 14

SERVIZI DI ASSISTENZA

1. A favore delle cooperative di cui all' art. 10 sono previsti servizi di assistenza tecnico - gestionale per la predisposizione e l' attuazione dei progetti di cui all' art. 11 per analisi di mercato e l' accesso all' innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.

2. Ai fini del 1° comma, la Giunta regionale autorizza la stipula di convenzioni con le Associazioni Cooperative giuridicamente riconosciute, con gli enti strumentali regionale e con altri enti e/ o organismi specializzati.

3. In tali convenzioni vengono, tra l' altro, definite le modalita' di erogazione dei servizi da parte dei suddetti soggetti.

TITOLO IV INTERVENTI DIRETTI A FINANZIARE PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 15

PROGETTI DA REALIZZARE TRAMITE CONVENZIONI CON COOPERATIVE

1. Possono usufruire degli interventi nel settore cooperativo i Comuni, le Province, le Comunita' Montane e le Associazioni di Enti Locali elettivi.

2. A tale fine gli Enti interessati devono presentare progetti per la cui esecuzione si avvalgono, attraverso convenzioni, di cooperative nel rispetto delle modalita' e caratteristiche previste dal presente titolo.

I soci delle cooperative ammesse a finanziamento non hanno titolo preferenziale per l' assunzione negli Enti Locali promotori dei progetti.

3. I progetti presentati dai Comuni e dagli altri Enti sono ammessi a finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i progetti devono risultare approvati dagli Organi consiliari, corredati da opportuni pareri degli Organismi economici e di categorie interessate;

- in caso di insediamento produttivo, deve essere documentato il possesso o comunque la piena disponibilita' del terreno su cui e' prevista la localizzazione e l' insediamento medesimo, tenendo conto che tale localizzazione deve essere compatibile con la previsione degli strumenti urbanistici in vigore;

- deve risultare approvata dai rispettivi Organi consiliari la bozza della convenzione di cui al 2° comma.

ARTICOLO 16

PROGETTI PER L' IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA':

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DESTINATARI.

1. Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta piu' grave la situazione occupazionale anche giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all' art. 36 del DPR 616/ 77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle Comunita' Montane per l' impiego temporaneo dei lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita', nel rispetto delle norme sul collocamento.

2. Gli Enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi Organi consiliari contenente:

a) una relazione sintetica sulla situazione del Mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della crisi occupazionale, anche giovanile, nell' area territoriale di competenza dell' Ente proponente;

b) la descrizione analitica delle opere e/ o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico - progettuali e della dichiarazione di pubblica utilita' rilasciata dall' Autorita' competente;

c) le modalita' organizzative dell' attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell' Ente promotore o, comunque, di persona incaricata dall' Ente sulla base di specifiche attitudini professionali;

d) il numero dei disoccupati da utilizzare - comunque non inferiore a 10 – e le loro caratteristiche;

e) la durata del progetto - non inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6 - specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

f) la durata della prestazione lavorativa giornaliera, non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che puo' comprendere anche momenti formativi;

g) gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori interessati, oneri previdenziali ed assicurativi, determinati secondo le disposizioni della legge 6 Agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni;

h) le fonti di finanziamento previste;

i) la conferma della avvenuta acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.

ARTICOLO 17

PROGETTI PER L' IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI IN OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA':

MODALITA' ATTUATIVE E CRITERI DI FINANZIAMENTO

1. L' importo dell' assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui all' art. 16, e' stabilito in L. 30.000 (trentamila) lorde. Detto importo grava per il 70% sul Bilancio regionale e per il 30% sul Bilancio dell' Ente proponente.

2. L' individuazione e l' avviamento dei lavoratori disoccupati deve avere luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

3. La partecipazione dei lavoratori ai progetti e' volontaria e non costituisce titolo per l' assunzione negli Enti promotori pubblici o privati.

Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al collocamento.

4. La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, tenuto conto dei livelli di disoccupazione - sentita la competente Commissione consiliare -, adotta un Piano di riparto tra gli Enti interessati, tenendo presente che l' intervento finanziario regionale e' limitato alla quota parte dell' assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.

TITOLO V NORME FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 18

RELAZIONE CONSUNTIVA

1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Lavoro, presenta alla fine di ogni triennio al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel Mercato del Lavoro.

2. La relazione e' redatta dal Nucleo di Valutazione di cui all' art. 2.

3. A tal fine l' Assessore, tramite il Nucleo di Valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento Cooperativo, della Consulta regionale della Cooperazione, degli Enti locali, degli Enti strumentali regionali, degli Organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Universita', delle Istituzioni universitarie autonome e degli Enti a partecipazione universitaria.

ARTICOLO 19

Norme finanziarie - OMISSIS

TITOLO V NORME FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 20

NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge:

- le domande per l' accesso agli interventi devono pervenire all' Assessorato regionale al Lavoro entro e non oltre il 90° giorno successivo alla data di  entrata in vigore della presente legge.

2. Gli adempimenti connessi con l' esame e l' istruttoria delle domande sono svolti esclusivamente dal Nucleo di Valutazione di cui all' art. 2 della presente legge.

3. Sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.