TITOLO I PROVVIDENZE PER LE IMPRESE ESTRATTIVE CAPO I FINALITA' - DESTINATARI
TITOLO I
Provvidenze per le imprese estrattive
Capo I - Finalità - Destinatari
Art. 1
La Regione Puglia attua nel triennio 1986-1988
gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la
razionale coltivazione dei giacimenti:
a) di pietra o marmo pugliese, da estrarre in
blocchi, da segare in lastre e da lucidare;
b) dei materiali di seconda categoria di cui
all'art. 2, secondo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e sue
successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusa la coltivazione delle cave di
tufo in sotterraneo e a cielo aperto.
Le provvidenze sono finalizzate, altresì, a
promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare
l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.
Art. 2
Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del
presente titolo si applicano:
a) alle imprese che esercitano l'attività di
estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di
cui all'art. 2, secondo comma, del R.D. n. 1443/1927 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
b) alle cooperative di produzione e lavoro ed
alle compagnie di cavamonti che esercitano l'attività di estrazione della pietra
o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2,
secondo comma, del R.D. n. 1443/1927 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
I soggetti di cui al precedente comma devono
avere la sede legale nella Regione.
Capo II - Incentivazione della ricerca di
nuovi giacimenti
Art. 3
Le spese per i rilevamenti geologici,
prospezioni geofisiche, indagini di rette ed esami fisico-tecnici possono essere
ammesse a contributo nella misura del 50% del loro complessivo ammontare.
Il contributo non potrà comunque superare
l'importo di L. 40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.
Tale importo max contributivo, nella misura del
50% del complessivo ammontare delle spese, viene elevato a L. 60 milioni per
quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente
esercizio di riferimento attraverso l'esibizione di un certificato dell'I.N.P.S.
o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate
nell'anno precedente all'inizio delle opere del nuovo programma.
I nuovi livelli occupazionali debbono essere
mantenuti per l'intera durata del programma di ricerca.
Art. 4
Le imprese interessate a conseguire il
contributo di cui all'art. 3 debbono presentare domanda al Presidente della
Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed
artigianato.
Alla domanda, sottoscritta dal titolare e legale
rappresentante dell'impresa che dimostri di possedere la capacità tecnica ed
economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere, devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) certificato d'iscrizione alla Camera di
commercio e, per le società regolarmente costituite, atto costitutivo e relativo
statuto e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato
d'iscrizione nell'apposito registro prefettizio;
b) certificato dell'I.N.P.S. attestante il
settore d'inquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso;
impegno ad iscriversi per le nuove cave;
c) relazione preliminare circa la natura
geo-litologica della zona di ricerca;
d) ubicazione della zona interessata sulla
tavoletta 1 : 25.000 dell'IGM;
e) planimetria della zona in scala 1: 2000;
f) foglio o estratto legale di mappa con
l'indicazione delle particelle interessate;
g) piano di massima degli studi e delle ricerche
da effettuare con l'indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;
h) copia dell'atto di proprietà del suolo o
copia autentica del contratto di affitto che assicura all'impresa la
disponibilità per l'intera durata dei lavori della ricerca (oppure
coltivazione);
i) preventivo di spesa, dettagliato ed
analitico, con i singoli costi unitari, totali e parametrici.
La relazione di cui alla lettera c) del comma
precedente deve essere redatta da un professionista iscritto nell'albo dei
geologi o da un ingegnere minerario; i documenti di cui alle lettere g) e i)
possono essere redatti da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi
professionali.
Sulla base della documentazione prodotta, si
procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con
un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi
oggetto degli studi e delle ricerche, corredato eventualmente da fotografie.
Art. 5
Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle
domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi
giacimenti.
Della deliberazione della Giunta regionale viene
data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed alle
imprese interessate.
L'impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro
trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad
ultimarli nel termine stabilito; tuttavia, l'impresa può, a suo totale rischio e
pericolo, sia per quanto concerne l'accoglimento della domanda di contributo che
l'eventuale misura del contributo medesimo, chiedere di essere autorizzata ad
iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della comunicazione di cui al
comma precedente.
L'impresa deve altresì tenere a disposizione dei
funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le
perforazioni con carotaggio.
Per ottenere la liquidazione del contributo,
l'impresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro trenta giorni
dalla data della comunicazione di ultimazione dei lavori, i seguenti documenti:
a) una dettagliata relazione redatta da un
geologo o da un ingegnere minerario sui risultati conseguiti, con particolare
riferimento alle condizioni litostratigrafiche e giaciturali nonché alle
caratteristiche generali dei materiali litoidi dell'area oggetto delle ricerche
ed all'esistenza e coltivabilità del giacimento;
b) la documentazione e le fatture, fiscalmente
regolari, debitamente quietanzate o con lettere liberatorie al di sopra di un
milione d'imponibile relative alle forniture eseguite da terzi;
c) la contabilità dei lavori, anche se
parzialmente o integralmente in economia, redatta da un tecnico competente e
controfirmata dal titolare e legale rappresentante dell'impresa medesima,
contenente l'indicazione dei materiali occorsi (quantità e qualità) con fatture
di acquisto liberatorie, della mano d'opera impegnata (qualifica e numero di
ore) a mezzo estratti notarili dei libri paga e conseguenti ricevute dei
versamenti I.N.P.S., I.N.A.M. e I.N.A.I.L., nonché dell'incidenza delle spese
generali 50% - 10%.
In sede di presentazione del consuntivo di spesa
deve essere allegato altresì:
- certificato della competente Cancelleria del
Tribunale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la
ditta è nel libero esercizio della sua attività e che non sono in atto nei suoi
confronti procedure fallimentari o di concordato, o di amministrazione
controllata.
Dell'ultimazione dei lavori si redige processo
verbale corredato da servizio fotografico.
Art. 6
Accertata la regolarità della contabilità e
della documentazione di spesa esibita, si provvede alla liquidazione del
contributo.
Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di
bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle
spese da ciascuna sostenute.
Alla liquidazione del contributo ai sensi dei
precedenti commi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore industria.
Qualora l'impresa non ottemperi alle
prescrizioni di cui al quinto, sesto e ottavo comma del precedente articolo, la
Giunta regionale dichiara la decadenza dell'impresa medesima dalla possibilità
di ottenere il contributo e revoca la precedente deliberazione.
Capo III - Incentivazione della coltivazione
dei giacimenti
Art. 7
Per la coltivazione dei giacimenti possono
essere ammesse a contributo, nella misura del 40% del loro complessivo
ammontare:
a) le spese, relative alle cave di marmo, per lo
sbancamento del materiale sterile di copertura, fino a raggiungere il primo
strato utile del giacimento, e le spese per il trasporto a rifiuto del materiale
sterile medesimo; sono ammesse, altresì, a contributo per le attività estrattive
di cui al presente articolo, le spese per la costruzione di viabilità interna,
nonché le spese per la costruzione di edifici per servizi sociali (mensa,
infermeria, spogliatoi ecc.) e per servizi generali (ricovero mezzi, cabine
elettriche, officine ecc.), purché ubicate all'interno del perimetro di cava;
b) le spese, relativamente alle cave in
sotterraneo, per lo scavo di pozzi di discesa al giacimento da coltivare e di
estrazione del materiale stesso, per l'aerazione sotterranea, per le banchine di
carico e scarico. per la costruzione del basamento delle gru, per la costruzione
di vani di copertura ai pozzi di discesa di aerazione;
c) le spese, relativamente alle cave di tufo a
cielo aperto, per lo sbancamento del cappellaccio.
I contributi di cui al comma precedente, non
potranno, comunque, superare complessivamente l'importo di L. 100 milioni per
ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.
Tale importo massimo contributivo viene elevato
a L. 140 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali
rispetto al precedente esercizio di riferimento attraverso l'esibizione di un
certificato dell'I.N.P.S. o estratto notarile attestante il numero delle unità
lavorative occupate nell'anno precedente l'inizio delle opere del nuovo
programma.
I nuovi livelli occupazionali debbono essere
mantenuti per l'intera durata del programma di coltivazione.
La coltivazione di un giacimento è accertata,
oltre che nei modi previsti dall'art. 3, anche dalla presenza di un fronte di
cava già aperto limitrofo all'area da sbancare oggetto del contributo dal quale
si possano rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati da coltivare.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente
l'impresa deve, altresì, allegare alla domanda di cui al successivo articolo
anche una dettagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere
minerario dalla quale risultino la continuità del giacimento e le
caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare.
Art. 8
Le imprese, per ottenere il contributo di cui
all'art. 7, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per
il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato.
Alla domanda, sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i documenti di cui
all'art. 4 lettere a), d). ed f), sempreché essi non risultino già acquisiti
agli atti dell'Assessorato medesimo, nonché i seguenti altri documenti:
a) planimetria della zona a scala 1 : 1000
riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto dei movimenti di
terra e, ove occorra, il piano quotato;
b) certificato dell'I.N.P.S. attestante il
settore d'inquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso
impegno ad iscriversi per le nuove cave;
c) il piano dei lavori di sbancamento e di
coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economico-finanziaria e
con l'indicazione del luogo della discarica nonché delle modalità di
sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel corso
della sua coltivazione, per il recupero dell'area ai valori ambientali;
d) il preventivo delle spese di sbancamento e
del trasporto a rifiuto del materiale sterile di copertura con l'indicazione del
termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere ultimati;
e) certificato rilasciato dal Comune dal quale
risulti, in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione
dell'area interessata dai lavori di coltivazione del giacimento;
f) copia dell'atto di proprietà del suolo o
copia autentica del contratto che assicura all'impresa la disponibilità almeno
per l'intera durata dei lavori della coltivazione;
g) relazione geo-litologica sul giacimento da
sbancare, dalla quale dovrà evincersi l'esistenza e la coltivabilità del
giacimento stesso.
Sulla base della documentazione prodotta, si
procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa o con un suo
delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto
dei lavori di cui alla lettera c) del precedente comma, corredato eventualmente
da fotografie.
Art. 9
Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle
domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi
giacimenti e stabilire le modalità cui le imprese beneficiarie dovranno
attenersi per il recupero dell'area ai valori ambientali.
Si applicano per il resto l'art. 5, secondo,
terzo e quinto comma, lettere b) e c), sesto e settimo, nonché l'art. 6 della
presente legge.
L'impresa ha l'obbligo, pena la decadenza della
corresponsione del contributo o restituzione del contributo ottenuto alla
Regione, di coltivare direttamente il giacimento nel termine previsto, salvo le
proroghe previste dalla legge.
Capo IV - Incentivazione della cooperazione
Art. 10
Le imprese indicate nell'art. 2, lettera a),
possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma
cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'attività estrattiva e
la razionalizzazione dell'attività di lavorazione e commercializzazione.
Lo statuto del consorzio deve essere conforme
alla vigente legislazione statale sulla materia.
Esso deve altresì prevedere che la
partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e di doveri, a
tutte le imprese che esercitano la medesima attività.
L'esercizio finanziario del consorzio inizia il
1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
I consorzi che fossero già costituiti dovranno,
per fruire delle provvidenze di cui agli artt. 11, 12 e 14, conformare il loro
statuto alla presente legge.
Spetta alla Giunta regionale prendere atto della
conformità dello statuto consortile alle disposizioni tutte della presente legge
e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.
Ai fini della concessione dei benefici di cui
agli artt. 11 e 12 i termini: «consorzio d'impresa», «cooperative di produzione
e lavoro» e «compagnia di cavamonti» sono equivalenti.
Art. 11
Al consorzio è concesso annualmente un
contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di L. 1.000.000 (un
milione) per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.
Per ottenere il contributo di cui al precedente
comma, il consorzio deve presentare domanda al Presidente della Giunta
regionale, per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato.
Alla domanda, che deve essere sottoscritta da
legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto depositati presso la Cancelleria del Tribunale competente ai sensi di
legge;
b) certificato d'iscrizione presso la
Cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non
anteriore a 3 (tre) mesi da quella della domanda, dal quale risulti, in base
agli atti depositati, la legale esistenza del consorzio, l'indicazione del suo
legale e dei suoi legali rappresentanti con la precisazione dei relativi poteri
e che il consorzio non si trovi in stato d'insolvenza, liquidazione o
fallimento;
c) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., di
ciascuna impresa aderente al consorzio;
d) atto di notorietà dal quale risultino
l'entità degli investimenti fissi ed il numero delle unità lavorative di ogni
impresa aderente al consorzio. Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle
domande presentate, deliberare l'erogazione del contributo di cui al primo comma
dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale.
Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di
bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di
ciascuno di essi.
Per determinare il numero dei soci di ogni
consorzio si ha riguardo al numero d'imprese aderenti al consorzio e risultanti
dall'atto costituivo al tempo della presentazione della prima domanda di
contributo, mentre si ha riguardo, per le domande successive alla prima, al
numero d'imprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto l'anno
solare precedente quello di riferimento.
Qualora un'impresa aderisca a più consorzi, il
contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.
Art. 12
Le spese per l'attività di promozione per la
migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a
contributo nella percentuale del 70% del loro complessivo ammontare.
Il contributo non potrà comunque superare
l'importo di L. 80 milioni (ottantamilioni) per ogni consorzio e per ogni
esercizio finanziario.
Le spese ammissibili a contributo sono
esclusivamente quelle per:
a) la spedizione della merce o dei campioni;
b) l'assicurazione della merce o dei campioni;
c) il viaggio e soggiorno per tre persone dai
tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione fino ai tre giorni
successivi alla fine della manifestazione medesima;
d) il posteggio presso l'ente organizzatore e
per il suo allestimento;
e) il materiale pubblicitario e l'approntamento
di cataloghi;
f) lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
g) l'espletamento di studi e di ricerche di
mercato
Art. 13
Spetta alla Giunta regionale dato atto delle
domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al precedente
articolo.
Della deliberazione della Giunta regionale viene
data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed ai
consorzi interessati.
Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui
al terzo comma dell'art. 11, sempreché essi non risultino già acquisiti agli
atti dell'Assessorato medesimo.
Per ottenere la definitiva liquidazione del
contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza. deve presentare,
entro il 31 gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario di
riferimento, i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture
debitamente quietanzate.
Alla liquidazione del contributo ai sensi dei
precedenti commi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore industria.
Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di
bilancio è ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno
sostenute.
Qualora il consorzio non ottemperi alle
prescrizioni di cui al quarto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza
del consorzio medesimo dalla possibilità di ottenere il contributo e revoca la
precedente deliberazione.
Art. 14
Il contributo di cui al secondo comma dell'art.
3 e quello di cui al secondo comma dell'art. 7 sono elevati per ogni consorzio e
per ogni esercizio finanziario rispettivamente a L. 100 milioni per la ricerca
di nuovi giacimenti ed a L. 500 milioni per la coltivazione di nuovi giacimenti.
Nel caso di cui al comma precedente, le imprese
aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli
artt. 3 e 7 della presente legge.
Si applicano per il resto le disposizioni tutte
di cui ai capi secondo e terzo della presente legge.
Art. 15
Il consorzio può altresì fruire di altri e
diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in
tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.
Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno,
successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, il consorzio
trasmette alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato industria,
commercio ed artigianato, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei
soci, con una relazione sulla situazione patrimoniale e sull'attività svolta da
allegare alla documentazione da sottoporre al Consiglio regionale.
Capo V - Disposizioni generali e comuni
Art. 16
Le domande per conseguire il contributo di cui
agli artt. 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, sotto comminatoria di
decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.
Con la domanda di cui al precedente comma i
consorzi d'imprese di cui all'art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro
rimettono, altresì, il programma dell'attività promozionale che intendono
svolgere nell'esercizio finanziario successivo.
I contributi di cui al primo comma non sono
cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere
concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di
produzione e lavoro di cui alla presente legge.
Art. 17
I lavori di cui al primo comma degli artt. 3 e 7
saranno valutati in relazione ai diversi mezzi che possono essere impiegati
nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella medesima zona nella
quale i predetti lavori debbono eseguirsi.
L'elenco dei prezzi dei computi metrici
estimativi debbono essere riferiti al prezziario del Genio Civile regionale.
Art. 18
Spetta al Settore industria la funzione di
coordinamento dell'attività delle imprese e consorzi nell'attuazione dei loro
programmi.
L'esercizio della funzione di coordinamento
consiste nell'impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a
realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sull'osservanza
e sull'attuazione di esse, adottando e proponendo, in caso di loro inosservanza
o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.
Spetta altresì al predetto Settore la funzione
di vigilanza e controllo sull'attività delle imprese e consorzi nell'esecuzione
dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di nuovi giacimenti
conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti vigenti, nonché
sull'effettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle finalità
della presente legge.
Art. 19
Organizzazione degli Uffici.
Con la legge di organizzazione degli Uffici si
provvederà all'istituzione delle strutture organizzative per l'espletamento
delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.
In caso di eventuali concorsi, al fine
dell'inserimento di laureati in geologia nella struttura di cui al precedente
comma, costituisce titolo preferenziale l'attestato conseguito ai sensi
dell'art. 26 della L.R. n. 9 del 1979.
Art. 20
Le imprese, i consorzi e le cooperative di
produzione lavoro sono tenuti:
a) ad iniziare ed ultimare i lavori per la
ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti dagli artt. 5, terzo comma, e
4, secondo comma, lettera g), ed a condurli a termine con diligenza e perizia;
b) ad iniziare ed ultimare i lavori per la
coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt. 8, secondo
comma, lettera d), e 9, secondo comma, ed a condurli a termine con diligenza e
perizia;
c) ad osservare tutte le norme del regolamento
di polizia mineraria, approvato con D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e ad
effettuare le denunzie d'inizio e cessazione dei lavori, ai sensi dell'art. 28
del predetto regolamento, rimettendone copia anche all'Assessorato industria,
commercio ed artigianato;
d) ad attenersi alle disposizioni ed istruzioni
che, ai sensi della presente legge, possono essere impartite dal Settore
industria, nonché a consentire, per le finalità di cui al terzo comma del
precedente art. 18, sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;
e) a rispondere alle richieste del Settore
industria per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le
esportazioni e, più in generale, a fornire tutte quelle notizie che possono
essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;
f) al rispetto dei contratti collettivi di
lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie
professionali;
g) al divieto di alienazione dell'iniziativa
oggetto del contributo per tutto il periodo di coltivazione.
Art. 21
Sono escluse per cinque anni dalla possibilità
di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi
regionali le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro ammessi
ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano
situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilità espongano forniture e
lavori in tutto o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i
documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da
quelle previste dalla presente legge.
L'esclusione è comminata con deliberazione della
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, ed il
quinquennio decorre dalla data della deliberazione della Giunta medesima.
Nel corso di cui al primo comma, il beneficiario
è altresì tenuto alla restituzione del contributo eventualmente percepito
maggiorato d'interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al
momento del recupero con capitalizzazione composta annua.
TITOLO II
Norme transitorie e finanziarie
Art. 22
A decorrere dall'esercizio finanziario 1986,
sono abrogate la L.R. 27 febbraio 1979, n. 9, e la L.R. 6 giugno 1980,
n. 59.
Gli impegni di spesa relativi alla L.R. n.
9/1979 e alla L.R. n. 59/1980 saranno liquidati secondo le
disposizioni e le procedure delle stesse.
Detto regime transitorio cesserà ad esaurimento
dei fondi di bilancio 1984-1985.
Art. 23
Gli oneri di cui alla presente legge, relativi
all'esercizio finanziario 1986 ed a quelli successivi faranno carico ai
corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'articolo 19 della
legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni e
integrazioni e saranno determinati con le relative leggi di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.