ARTICOLO
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1. E' istituito presso la
Giunta regionale il comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico( CRIA)
in relazione specifica ai compiti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, al
DPR 15 aprile 1971, n. 322, nonche' per le funzioni amministrative trasferite
dall' art. 101 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
ARTICOLO
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1. Il Comitato regionale contro
l' inquinamento atmosferico:
a) esamina qualsiasi questione
inerente all' inquinamento specie atmosferico e acustico e di ricaduta di piogge
acide;
b) esprime parere, se
richiesto, sui provvedimenti di competenza degli enti locali e
territoriali.
2. Il Comitato regionale contro
l' inquinamento atmosferico propone alla Giunta ed al Consiglio regionale ogni
iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di fenomeni aventi influenza
sull' inquinamento atmosferico, acustico e, in particolare, rivolta
a:
1) promuovere studi, ricerche
ed iniziative concernenti la lotta contro l' inquinamento atmosferico ed
acustico;
2) promuove studi, ricerche ed
iniziative atti a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e
di conservazione della qualita' dell' aria, anche attraverso consultazioni di
soggetti pubblici e privati interessati all' esecuzione, nonche' per il
rilevamento della qualita' dell' aria nell' ambito della
Regione.
ARTICOLO
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1. Nell' ambito della Regione
Puglia, le norme, i principi e le procedure di cui all' art. 20 della legge 13
luglio 1966, n. 615 e al DPR 15 aprile 1971, n. 322, sono estesi a tutti gli
stabilimenti ivi indicati, anche nei Comuni che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo
previste dall' art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
ARTICOLO
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1. La Giunta regionale, su
conforme motivato parere del Comitato regionale contro l' inquinamento
atmosferico, puo' assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni
citate al precedente art. 3 anche stabilimenti destinati ad attivita'
artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'
atmosfera di sostanza di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da
alterare la salubrita' dell' aria e da costituire pregiudizio diretto o
indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni privati o pubblici.
2. Il parere contrario della
Giunta regionale deve essere motivato.
ARTICOLO
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1. Il Comitato regionale contro
l' inquinamento atmosferico nominato dalla Giunta regionale, e' composto:
- dal Presidente della Giunta
regionale o, per delega, dall' Assessore all' Ecologia;
- dal Capo dell' Ispettorato
Compartimentale Motorizzazione Civile, o suo delegato;
- dall' Ispettore regionale, o
suo delegato, dei Servizi Antincendio e della Protezione
Civile;
- dai Direttori medico -
micrografico e chimico del laboratorio di igiene e profilassi del capoluogo
della Regione o, allorche' istituiti, dei servizi multizonali di prevenzione;
- da un rappresentante dell'
ANCI regionale e, in mancanza, dal Sindaco del capoluogo della Regione o suo
delegato;
- da un esperto designato dalle
Organizzazioni sindacali regionali maggiormente
rappresentative;
- da un esperto
medico;
- da un esperto
meteorologo;
- da un esperto di
impiantistica industriale;
- da un esperto di
impiantistica chimica;
- da un esperto in acustica,
con particolare competenza nel campo dell' inquinamento da
rumore;
- dal dirigente dell'
Ispettorato regionale del lavoro o suo delegato.
2. Di volta in volta, possono
essere convocati esperti per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'
inquinamento delle UUSSLL, in relazione alle zone eventualmente interessate da
fenomeni inquinanti.
3. Alla seduta del Comitato, su
invito del Presidente, puo' partecipare, altresì, un rappresentante dell'
Organizzazione imprenditoriale regionale del settore cui appartiene l' azienda
interessata.
4. I membri del Comitato
restano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
5. Le funzioni di segretario
del CRIA sono espletate da un funzionario regionale del settore Ecologia di
livello non inferiore all' VIII.
6. Ai
componenti del comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di
missione, nella misura stabilita dalla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25.
(Vedi ora la l.r. 9/89)
7. I membri che, senza
giustificazione, rimangano assenti per tre riunioni consecutive, vengono
dichiarati decaduti dalla carica.
8. Per la sostituzione di un
membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la Giunta
regionale.
9 Per il funzionamento, il
Comitato si avvale di personale in servizio presso il settore Ecologia e nei
settori Sanita', Risorse Naturali, Urbanistica e Agricoltura, i cui coordinatori
sono invitati ad assistere alle sedute del CRIA.
ARTICOLO
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1. Per l' esame e lo studio di
problemi specifici, il Comitato puo' organizzarsi in gruppi di lavoro.
2. Il Comitato, qualora lo
ritenga necessario, puo' richiedere alla Giunta regionale di avvalersi della
collaborazione di Enti, Istituti specializzati ed esperti, ai sensi della LR 12
agosto 1981, n. 45.
ARTICOLO
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1. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati i rappresentanti degli Enti locali e delle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all' ordine
del giorno.
2. Gli Enti di cui al comma
precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro
fiducia.
3. Per la validita' delle
riunioni e' necessaria la presenza, in seconda convocazione, di non meno di
sette componenti con diritto di voto; devono in ogni caso essere presenti due
funzionari pubblici e due esperti.
4. I pareri sono validi se
adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di
parita', prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO
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1. Alla fine di ogni anno, l'
Assessorato competente, per tramite della Giunta regionale, trasmette al
Consiglio regionale una relazione sulle attivita' svolte, nonche' il programma
per l' anno successivo.
ARTICOLO
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1. Per la necessaria e
coordinata programmazione degli interventi ed unita' d' indirizzo, il CRIA,
così come le Commissioni di cui
all' art. 90 del DPR 13 febbraio 1984, n. 185 e all' art. 39 del DPR 10 giugno
1965, n. 685, sono ritenuti autonomi Comitati di settore del centro regionale
controllo ambiente di cui alla LR 21 maggio 1975, n. 42.
ARTICOLO
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1. Il Comitato di cui al
precedente art. 1 deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente della Giunta
regionale.
ARTICOLO
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1. La LR n. 26 del 20 marzo
1975 " Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del CRIAP",
e' abrogata.
ARTICOLO
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Norma finanziaria -
omissis