TITOLO I
Art. 1
Generalità.
1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art.
118 della Costituzione e degli articoli 19 e 64 del proprio Statuto, esercita le
funzioni amministrative di competenza delegandole agli Enti locali, secondo i
criteri di cui alla presente legge.
2. La delega e subdelega di funzioni
amministrative regionali è disposta, conformemente agli indirizzi della
programmazione generale e settoriale, in base a criteri di integrazione per
settori organici con le funzioni di competenza propria degli Enti locali o ad
essi attribuite da leggi dello Stato ai sensi dell'art. 118, 1° comma, della
Costituzione.
3. La Regione assume la definizione dei settori
organici di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nel
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) provvede alla individuazione delle funzioni
da esercitare direttamente e di quelle da delegare per settori organici;
b) effettua una revisione della propria
legislazione attribuendo a Comuni e Province le funzioni amministrative
individuate.
Art. 2
Norme particolari.
1. Le leggi regionali attribuiscono alle
province le sole funzioni che si profilano strumentali per l'esercizio di
attività di coordinamento, programmazione a livello provinciale, promozione.
2. La delega o subdelega può essere conferita
anche ad enti singoli o più enti rispetto ai quali si ravvisino particolari
situazioni socio-economiche, sempre che la natura delle funzioni delegate
inerisca funzioni di riequilibrio territoriale o esigenze straordinarie.
3. La determinazione ed il conferimento delle
deleghe non possono essere disposti in sede di approvazione di provvedimenti
generali di rifinanziamento di leggi regionali di settore.
4. La delega può essere revocata, tanto in via
generale quanto nei confronti dei singoli enti locali, in caso di gravi
reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e
controllo.
5. La revoca è disposta con legge, sentiti gli
enti interessati. Nella ipotesi di revoca nei confronti di singoli enti la legge
deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
6. Qualora l'Ente delegato non provveda in
ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate, la Giunta regionale si
sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine definito.
7. Gli enti delegati devono, nella emissione
degli atti, fare espressa menzione della delega.
8. Gli atti adottati nell'esercizio delle
funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Le norme regionali di indirizzo,
coordinamento e controllo devono essere deliberate previo esame da parte del
Comitato d'intesa Regione - enti locali. Le norme predette sono pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
Esercizio associato delle funzioni delegate.
1. La Regione promuove l'esercizio associato
delle funzioni delegate prevedendo, tra l'altro, specifici incentivi anche di
natura finanziaria.
2. Le scelte organizzative inerenti l'esercizio
associato delle funzioni delegate e la determinazione degli ambiti territoriali
di esercizio sono effettuate dagli enti delegati stessi nel quadro degli
indirizzi adottati in sede di definizione della programmazione regionale.
Art. 4
Assegnazione di finanziamenti e personale.
1. La Regione garantisce l'effettivo svolgimento
delle funzioni delegate assegnando agli enti interessati, contestualmente agli
atti di conferimento delle funzioni, i mezzi finanziari e il personale
occorrenti. Gli uffici, gli enti e le aziende regionali assicurano, a richiesta,
l'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. In allegato ai bilanci regionali di
previsione è fornita dimostrazione riassuntiva delle spese da effettuarsi da
parte degli enti nello svolgimento delle funzioni loro delegate.
3. In allegato ai rendiconti della Regione è
esposto un conto esplicativo delle spese effettuate da parte degli enti
nell'esercizio delle funzioni delegate.
TITOLO II
Norme sul sistema informativo e di verifica
Art. 5
Rapporto sullo stato delle Autonomie
locali.
1. Il Consiglio regionale approva annualmente un
rapporto sullo stato delle Autonome locali.
2. Il rapporto tratta in particolare i seguenti
argomenti:
a) andamento della spesa pubblica locale,
regionale e subregionale;
b) funzionamento dei pubblici servizi;
c) funzionamento degli apparati e delle
strutture;
d) attività degli enti e Organismi strumentali
promossi sia dalla Regione che da comuni e province;
e) stato di attuazione dei processi di
programmazione, associazionismo e delega delle funzioni amministrative;
f) risultati relativi all'applicazione di
metodologie di controllo di gestione sull'attività della Regione e degli enti
locali;
g) attività svolta dagli organi di controllo di
cui alla legge
regionale 21 gennaio 1972, n. 2, e successive modificazioni;
h) stato di attuazione del sistema informativo.
3. Il rapporto di cui sopra è trasmesso al
Consiglio regionale in coincidenza con la presentazione del bilancio di
previsione pluriennale e annuale della Regione.
4. I materiali conoscitivi di cui ai punti da a)
ad e) sono elaborati a cura della Giunta regionale tramite i propri servizi
burocratici.
5. I materiali conoscitivi di cui ai punti da f)
ad h) sono elaborati a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
tramite i servizi burocratici del Consiglio.
6. Ai fini della presente legge, per controllo
di gestione si intende:
- l'analisi dell'uso delle risorse attivate
dalla Regione per interventi esterni, concernenti sia i trasferimenti a soggetti
pubblici e privati, sia l'erogazione di servizi, sia le iniziative dirette;
- l'analisi dell'impiego delle risorse attivate
dalla Regione per il proprio funzionamento interno;
- l'analisi di fattibilità e di implementazione
dei programmi legislativi approvati dal Consiglio regionale.
Art. 6
Sistema informativo.
1. La Regione con apposite norme di legge
disciplina, ai fini del processo di programmazione, l'impianto di un sistema
informativo articolato regionalmente che, fra l'altro, consenta il confronto con
caratteri di omogeneità dei dati conoscitivi provenienti dai vari livelli
istituzionali.
2. Il sistema informativo deve, fra l'altro,
essere coerente con i seguenti principi:
a) riconoscimento del diritto dei soggetti
pubblici e privati all'accesso alle informazioni; eccezione fatta per quelle
riguardanti la identificazione nominativa delle fonti qualora i relativi dati
siano stati raccolti con il vincolo di riservatezza;
b) riconoscimento del concorso diretto e
autonomo dei vari livelli istituzionali alla realizzazione, gestione e
utilizzazione del sistema, con speciale attenzione per il concorso dei comuni e
delle province.
TITOLO III
Norme finali
Art. 7
Revisione delle procedure della
programmazione.
1. Al fine di conseguire una costante verifica
dell'efficienza ed efficacia del procedimento programmatorio e della delegazione
amministrativa nei confronti degli enti locali, la Regione promuove l'esame
sistematico dei rapporti intercorrenti con gli enti locali medesimi e dello
stato di esecuzione dei programmi e delle funzioni delegate.
2. Per attuare il principio di cui al precedente
comma, la Giunta regionale presenta, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, apposito progetto di modifica dell'attuale
legislazione regionale sulle procedure di programmazione e sul Comitato
tecnico-scientifico.