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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1986
Numero
32
Data
03/10/1986
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviliuppo della speleologia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 ottobre 1986, n. 156, suppl. ord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Obiettivi)

1. La Regione Puglia garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale e regionale delle zone carsiche, delle cavita' naturali, delle grotte, anche marine, con iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione.

2. La Regione provvede per:

a) la conoscenza della struttura carsica regionale ipogea ed epigea;

b) l' accertamento dello stato dell' ambiente carsico;

c) la conservazione del patrimonio;

d) la sua eventuale utilizzazione.

ARTICOLO 2

(Conoscenza della struttura carsica e accertamento dello stato dell' ambiente carsico)

1. L' obiettivo di cui al punto a) dell' art. 1 si consegue mediante raccolta di dati topografici, geologici, speleologici, morfologici, faunistici, vegetazionali; la raccolta dei dati sull' idrologia e sulla origine ed evoluzione del sistema carsico pugliese; la ricerca e studio di nuove creativita'.

2. L' obiettivo di cui al punto b) dell' art. 1 si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta dati sullo stato di conservazione dell' ambiente ed in particolare sull' inquinamento della falda, sulle modificazioni dello stato chimico – fisico delle rocce; sulle alterazioni dell' ambiente atmosferico in cavita'.

ARTICOLO 3

(Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)

1. La Regione provvede all' istituzione di un catasto regionale, delle grotte e delle  aree carsiche della Puglia, presso il Centro  regionale controllo ambiente di cui alla  LR 21 maggio 1975, n. 42.

2. Il catasto e' elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

3. Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche quelle zone della Regione, anche in terreni non calcarei, nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di apprezzabile consistenza e qualita' ambientale.

4. Delle predette aree sono iscritti a catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, le possibilita' di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all' inquinamento, deturpazione, distruzione di concreazioni e depositi.

5. Coloro che intendano far iscrivere a catasto grotte o aree carsiche, possono farne richiesta alla Giunta Regionale, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonche' di una descrizione, anche sommaria e con foto, dei particolari naturali del terreno circomvicino.

6. Copia della domanda va inoltrata, dai richiedenti, al Comune nel cui territorio si trova la grotta o area carsica interessata.

7. Per l' attuazione del catasto, la Regione, puo' avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di gruppi speleologici pugliesi e della societa' italiana di speleologia e/ o di istituti universitari.

8. Il catasto puo' essere consultato a titolo gratuito da chiunque lo richieda; l' eventuale rilascio di copie avverra' a spese dell' interessato e previa richiesta scritta.

ARTICOLO 4

(Tutela delle aree iscritte nella sezione speciale)

1. Al fine di assicurare la conservazione di cavita' sotterranee di particolare interesse,  e' istituita una sezione speciale del catasto nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificita' per la rilevanza e la  rarita' del valore espresso.

2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonche' una utilizzazione non pregiudizievole all' interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalita' previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 5

(Conservazione del patrimonio)

1. Per il conseguimento dell' obiettivo di cui al punto c) dell' art. 1, la Regione attiva provvedimenti conservativi diretti ad evitare la distruzione, l' ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento,  l' inquinamento ed il degrado delle cavita' naturali del territorio.

2. La Regione puo' costituire direttamente stazioni scientifiche sperimentali e contribuire alla  installazione, potenziamento e gestione di stazioni di rilevamento realizzate da enti pubblici, associazioni speleologiche, Universita'.

ARTICOLO 6

(Utilizzazione del patrimonio)

1. Per l' obiettivo di cui al punto d) dell' art. 1, la Regione attiva eventuali interventi di utilizzazione della risorsa ipogea anche ai fini scientifici, biologici, turistici, didattici, sanitari, culturali,  economici d' intesa con gli enti locali, secondo standard d' uso compatibili con la loro struttura.

2. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche,  i Comuni, ove non sia possibile provvedere altrimenti, attivano, previa intesa con la Regione, le procedure di espropriazione delle zone e delle relative  aree di rispetto secondo le norme vigenti e nell' osservanza degli strumenti urbanistici.

3. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, per la sistemazione, la dotazione di opere,  i servizi di protezione e destinazione delle zone considerate, la Giunta Regionale concede ai Comuni  contributi nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 7

(Progetti specifici)

1. Le Amministrazioni locali, le Universita', le associazioni speleologiche, le cooperative possono richiedere finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le finalita' della presente legge.

2. I progetti devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredati dai seguenti documenti:

- Esposizione articolata del progetto;

- Relativo piano finanziario, anche di massima;

- Relazione illustrativa dell' attivita' svolta e rendiconto circa l' impiego di provvidenze gia' ottenute;

- Documentazione relativa all' avvenuta assicurazione per responsabilita' civile ed infortuni di tutti i partecipanti alle esplorazioni, alle esercitazioni ed alle operazioni di soccorso.

Le associazioni speleologiche faranno tenere altresì:

- copia dello statuto sociale da cui si rilevi specificatamente la finalita' non di lucro dell' associazione.

3. Alle richieste di finanziamento deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi ed eventualmente percepiti allo stesso titolo e per le stesse attivita', oltre che una copia dell' ultimo bilancio approvato dall' assemblea dei soci.

4. Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio regionale, con le modalita' di cui ai commi precedenti, possono essere concessi contributi in particolare per:

- l' adeguamento e l' ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico;

- le spese di gestione e l' addestramento delle squadre di soccorso, nonche' l' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione  degli incidenti speleologici.

ARTICOLO 8

(Interventi regionali)

1. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone annualmente,  con la ripartizione dello stanziamento, il programma di attivita' per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 9

(Commissione tecnica)

1. E' costituita la commissione tecnica per la protezione di fenomeni carsici pugliesi,  come organo di studio, proposizione e verifica  tecnicoscientifica delle proposte avanzate dai Comuni e dai soggetti di cui al I comma del precedente art. 7.

2. La commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e' composta da:

- l' Assessore all' ecologia, che la presiede;

- n. 2 rappresentanti della Federazione speleologica pugliese;

- n. 1 rappresentante della Societa' speleologica italiana;

- n. 4 docenti universitari specializzati in scienze geologiche;

- n. 1 funzionario del settore urbanistica;

- n. 1 funzionario del settore risorse naturali;

- n. 1 funzionario del settore programmazione;

- n. 1 funzionario del settore agricoltura;

- n. 1 funzionario del settore turismo;

- n. 1 funzionario del settore ecologia.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore ecologia.

4. La commissione resta in carica tre anni ed e' rinnovabile.

5. Ai componenti esterni, che ne abbiano diritto, spettano in compensi previsti dall' art. 4 della LR 12 agosto 1981, n. 45.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria - Omissis

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.