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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1987
Numero
26
Data
07/09/1987
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio - assistenziali collegati all' assistenza psichiatrica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 settembre 1987, n. 160, S.O. (*) La presente legge è stata abrogata sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera c), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO UNICO

(*) Vedi nota

ARTICOLO UNICO

[1. Le Unita' Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire dall' 1 gennaio 1987, la continuita' delle prestazioni socio – assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici, tenendo apposita contabilita' separata .

2. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta o dell' Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, assegna le somme occorrenti, con periodicita' trimestrale, sulla base di richieste documentate che le Unita' Sanitarie Locali inoltrano all' Assessorato regionale ai Servizi sociali.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalita' di erogazione degli interventi, a modifica od integrazione di quelli in vigore.

4. Alla spesa riveniente dall' applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1987: omissis]