(*) Vedi nota
ARTICOLO UNICO
[1. Le Unita' Sanitarie Locali della Regione
assicurano, a partire dall' 1 gennaio 1987, la continuita'
delle prestazioni socio – assistenziali in favore delle persone affette da
disturbi psichici, tenendo apposita contabilita'
separata .
2. La Regione, con decreto del
Presidente della Giunta o dell' Assessore ai Servizi Sociali, se delegato,
assegna le somme occorrenti, con periodicita'
trimestrale, sulla base di richieste documentate che le Unita'
Sanitarie Locali inoltrano all' Assessorato regionale ai Servizi sociali.
3. La Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalita' di erogazione degli interventi, a modifica od
integrazione di quelli in vigore.
4. Alla spesa riveniente dall' applicazione della presente legge
si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'
esercizio finanziario 1987: omissis]