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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
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Legge Vigente

Anno
1987
Numero
36
Data
30/12/1987
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 gennaio 1988, n. 4.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso l' Assicurazione Generale Obbligatoria dell' INPS, del personale inquadrato con LR 3- 4- 84, n. 16 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi delle LL 17- 8- 74, n. 386; 29- 6- 77, n.349; 23- 12- 78, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del DPR 616 del 24- 7- 77 e delle leggi nn. 641/ 78 e 642/ 72), per i quali non opera il disposto dell' art. 6 della L.7- 2- 79, n. 29, avviene senza oneri a carico del personale interessato.

ARTICOLO 2

Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale trasferito alla Regione Puglia in osservanza degli artt. 13 e 18 ultimo comma - del DPR 30- 12- 72, n.1036, inquadrato con LR 7- 6- 75, n. 52, al personale di cui alle LLRR 29- 8- 79, n. 55, 12- 12- 79, n. 76, 20- 6- 80, n. 71, 25- 3- 74, n. 18 - art. 87, al personale inquadrato nel Ruolo regionale dal 1 aprile 1972, proveniente dallo Stato, che ha prestato servizio senza soluzione di continuita' presso la Sezione Speciale Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (ora Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - ERSAP -) prima del servizio reso allo Stato e a tutto il personale proveniente dallo Stato, che abbia prestato servizio precedente in enti diversi ed abbia ottenuto il riconoscimento di questo da parte della Regione Puglia ai fini del calcolo dell' anzianita' di servizio e della retribuzione.

Tale beneficio si estende ai lavoratori per i quali la ricongiunzione parzialmente onerosa sia stata gia' concessa ed accettata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

L' onere finanziario, conseguente all' applicazione dell' art. 2 della L. 7- 2- 79, n. 29, per la ricongiunzione presso la CPDEL dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli Enti di provenienza dei dipendenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge,  e' posto a carico del Bilancio della Regione Puglia.

ARTICOLO 4

Norma finanziaria - Omissis