ARTICOLO 1
Sono
sospesi fino al 31 agosto 2003 gli effetti dell’art. 5 e norme ad esso
collegate del regolamento regionale n. 4 del 20/03/2001 in materia di grandi
strutture di vendita
Il
presente Regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dato a Bari, addì 30 luglio 2003