Art. 1
I servizi di portierato, custodia e vigilanza interna ed
esterna, saltuaria o fissa, degli Uffici centrali e periferici della Regione
sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.
Art. 2
La sorveglianza sul personale di portierato, custodia e
vigilanza è rispettivamente esercitata per gli uffici della sede centrale, dal
Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato-Economato, e, per gli Uffici
periferici, dal Coordinatore dell'Ufficio ove presta servizio il personale
stesso.
Art. 3
Spetta all'Assessore preposto ai servizi economali individuare
gli Uffici per i quali, per i loro particolari compiti istituzionali, per
l'entità del patrimonio mobiliare in dotazione, per motivi di sicurezza, anche
in rapporto al flusso del pubblico, è necessario istituire il servizio di
portierato, di custodia e di vigilanza interna ed esterna, saltuaria o fissa,
proponendo a tal fine, alla Giunta Regionale, l'adozione dei necessari
provvedimenti amministrativi.
Art. 4
Le funzioni di portiere e di custode vengono affidate con
provvedimento della Giunta Regionale a personale del ruolo regionale del livello
prescritto.Per gli Uffici della sede centrale, le due funzioni sono distinte e
svolte, quindi, da diverso personale, che a seconda dei casi, è nominato
Portiere o Custode.Per gli Uffici periferici della Regione, invece, le due
funzioni sono di regola unificate e svolte da un unico personale che viene
nominato Portiere-Custode. Spetta, comunque, alla Giunta Regionale valutare
l'opportunità che in alcuni Uffici periferici di maggiori dimensioni le funzioni
di portiere e custode vengano distinte e affidate a diverso personale.L'incarico
a tempo indeterminato, può essere revocato, su proposta dell'Assessore preposto
ai servizi economali, per gravi motivi da valutarsi da parte della Giunta
Regionale.
Art. 5
Il Custode ha l'obbligo di consentire l'accesso agli Uffici, in
orari diversi da quello stabilito per i dipendenti regionali e, comunque, nei
termini concordati, al personale addetto alla pulizia, effettuando su questo la
più scrupolosa sorveglianza per assicurare all'Amministrazione regionale
diligenza nel servizio e tutela di ogni cosa esistente negli Uffici.Al Custode
spetta, inoltre, in particolare, provvedere:
a) ad eseguire l'apertura degli Uffici, nei giorni lavorativi,
un'ora prima dell'orario di servizio stabilito per il personale;
b) ad eseguire la chiusura degli Uffici solo dopo essersi
personalmente accertato che gli Uffici stessi siano sgombri da persone, che le
imposte, le finestre e le porte di accesso nell'interno delle stesse siano
chiuse, le luci spente, chiusi i rubinetti dell'acqua;
c) a consentire, se richiesto, l'accesso agli Uffici nei giorni
festivi o in orari non di servizio ad Amministratori e Consiglieri regionali,
nonché a funzionari regionali per eccezionali motivi di servizio; in tali casi
il Custode deve trattenersi finchè il personale non sia uscito;
d) a sorvegliare l'atrio, gli anditi, gli accessi e le scale
per impedire che vi si costituiscano depositi di qualsiasi genere o
assembramenti ingiustificati di persone; che sostino carri o autoveicoli senza
giustificato motivo;
e) a tenere in stretta custodia tutte indistintamente le chiavi
degli Uffici, con divieto di rilasciare ad altri duplicati;
f) ad assicurare i servizi di custodia del palazzo regionale
anche in caso di sua temporanea assenza a mezzo di persona di sua famiglia,
ferma sempre restando la propria responsabilità;
g) a rimanere a disposizione dell'Ufficio
Provveditorato-Economato in qualunque ora, e, pertanto, deve sempre, anche
in caso di breve assenza, comunicare il suo recapito;
h) ad eseguire ogni altro compiti inerente alla propria
mansione nell'interesse dell'Amministrazione regionale.
Art. 6
Salvo che per la sede del palazzo regionale non si prevedano
diverse soluzioni, normalmente sono abilitati tre ingressi principali:
a) ingresso riservato al Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale, agli Assessori e Consiglieri regionali, ed alle autorità in
visita alla Regione.
L'ingresso va presenziato da almeno due portieri
ininterrottamente dalle 8 alle ore 20 di ogni giorno lavorativo, salvo
particolari esigenze di ulteriore proroga;
b) ingresso riservato al personale dipendente, che va
presenziato dal Portiere solo durante gli orari di ufficio;
c) ingresso riservato al pubblico che va presenziato solo nelle
ore di ufficio antimeridiane.
I portieri hanno l'obbligo di far rispettare l'uso al quale
ciascun ingresso è abilitato, con cortesia e fermezza.
Il Portiere addetto all'ingresso
riservato al pubblico deve dare cortesemente le necessarie indicazioni a
coloro che chiedano accesso agli uffici durante l'orario consentito,
rilasciando, se richiesto e autorizzato, apposito "passi".
I portieri, oltre a disciplinare e sorvegliare l'accesso di
personale agli uffici regionali, devono impedire a chiunque di insudiciare,
deteriorare o comunque danneggiare le pareti, i pavimenti e gli ingressi degli
atri del piano terra da loro presenziati.
Art. 7
I portieri-custodi in servizio presso gli uffici
regionali periferici osservando gli stessi compiti unificati, prescritti per il
Custode e Portiere del palazzo centrale della Regione.
I custodi, i portieri ed i portieri-custodi, per la
sorveglianza del movimento di entrata ed uscita degli ingressi degli Uffici,
possono essere nominati Guardie Giurate particolari, secondo le disposizioni
stabilite dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvate con R.D. 18
giugno 1931, n. 733 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D.
16 maggio 1940, n. 635.
Le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto
prefettizio di autorizzazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 8
La Giunta Regionale può, qualora insorgano particolari esigenze
di sicurezza degli Uffici in orari non di servizio, affidare il servizio di
vigilanza interna ed esterna degli Uffici stessi, saltuaria o fissa, e comunque
a tempo determinato, ad appositi istituti, associazioni e organismi
specializzati, stipulando regolare convenzione.
Art. 9
Il Custode della sede centrale della Regione ha il godimento
precario dell'alloggio gratuito nel palazzo regionale nei locali all'uopo
destinati, ed altresì l'uso gratuito della luce, dell'acqua e del
riscaldamento.
L'arredamento dell'alloggio di servizio, la cui spesa è a
carico del bilancio regionale, dev'essere adeguato alle esigenze del proprio
nucleo familiare.
Il Custode è consegnatario dei beni costituenti l'arredamento
dell'alloggio di servizio, del quale non fanno parte stoviglie, posate,
biancheria ed ogni altro bene di facile consumo.
Egli, in quanto beneficiario dell'alloggio di servizio nella
stessa sede degli uffici regionali, o, in sua assenza, persona di sua famiglia,
deve trovarsi sempre presente per l'adempimento dei doveri di servizio
stabilito dal presente regolamento.
Art. 10
E' fatto divieto al Custode di alloggiare pensionanti, nonché
di tenere riunioni e feste, di esporre nell'atrio e negli anditi e nel giardino
panni e biancheria, anche da bucato e di allevare e tenere sia nei locali
dell'alloggio che in quelli affidatigli in custodia animali da cortile e
colombaie e di qualsiasi altra specie che possano recare disturbo o
produrre esalazioni antigieniche o sgradevoli; depositare nell'alloggio materie
ed oggetti di facile combustione e che possano riuscire nocive all'igiene; di
battere stuoie e tappeti e di depositare oggetti sporchi e spazzatura negli
anditi e nel cortile.
Art. 11
L'assegnazione dell'alloggio al Custode, all'infuori di
qualunque rapporto locativo, si intende stabilita, per la sola regione connessa
al servizio affidatogli e cessa in qualunque tempo, senza che occorra speciale
disdetta, col cessare del servizio stesso, per licenziamento e dimissioni
o per qualsiasi altra causa.
Art. 12
I locali che la Regione destina ad abitazione del Custode non
potranno, neanche in parte, essere adibiti ad altro uso che non sia quello
dell'alloggio dello stesso e della sua famiglia.
Art. 13
E' fatto comunque assoluto divieto per la sub-concessione d'uso
totale o parziale dell'alloggio.
La concessione del godimento si intenderà revocata, qualora il
Custode non usi personalmente l'alloggio, così come stabilito nel precedente
art. 12.
Soltanto nei casi di malattia in cura fuori casa, di
aspettativa per motivi di famiglia o per qualsiasi altra causa, che determini
una lunga assenza continuativa, l'Amministrazione potrà destinare i
locali concessi, in tutto o in parte, per l'alloggio del sostituto.
In ogni caso la durata dell'assenza deve essere superiore a tre
mesi.
Art. 14
Il Custode deve conservare l'abitazione ben pulita e con decoro
e deve astenersi dall'apportarvi qualsiasi modificazione.
Contravvenendo a tale divieto, l'Amministrazione concedente
oltre ad ordinare l'esecuzione dei lavori di ripristino a suo carico, avrà la
facoltà di applicare le sanzioni del caso.
Art. 15
Qualunque lavoro o impianto che il Custode commissionario
intenda eseguire nell'appartamento occupato, anche se a proprie spese, dovrà
essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.
Art. 16
Tutte le spese manutenzione straordinaria e gli allestimenti
locativi di ogni specie determinati dall'uso normale e da cause di forza
maggiore sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 17
Qualora le spese e i danni siano derivati da dolo, colpa o
incuria del Custode, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi in tutto o in
parte sullo stesso, anche mediante trattenute mensili sullo stipendio.
Art. 18
Il Custode è obbligato a consentire la visita nei locali
destinati ad alloggio ad ogni richiesta motivata del Coordinatore
dell'Ufficio Provveditorato- Economato.
Art. 19
La Giunta Regionale può deliberare caso per caso, in rapporto a
particolari necessità di servizio, la concessione del godimento dell'alloggio
gratuito nei locali ove hanno sede gli Uffici ai portieri-custodi o,
per effetto del disposto di cui al 3^ comma del precedente art. 4, ai custodi
degli uffici periferici della Regione.
In tal caso si applicano ai portieri-custodi le stesse
disposizioni previste dal presente Regolamento per l'alloggio del Custode del
palazzo della sede centrale della Regione.
Art. 20
Il presente regolamento entrerà in vigore alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.