TITOLO I
NORME PRELIMINARI
ARTICOLO 1
(Scopo della legge)
Sino all’entrata in
vigore della legge regionale sulla tutela ed uso del suolo, la Regione Puglia
con le presenti disposizioni dà attuazione a quanto stabilito dalla legge
28.1.1977, n. 10.
TITOLO II
PROGRAMMI PLURIENNALI DI
ATTUAZIONE
ARTICOLO 2
(Finalita' del programma
pluriennale di attuazione)
Il
programma pluriennale di attuazione ( PPA) e' finalizzato a coordinare forme,
tempi e modalita' di attuazione degli strumenti urbanistici generali in base
alle risorse economico - finanziarie e disponibili o prevedibili.
ARTICOLO 3
(Durata del programma pluriennale
di attuazione)
Il
primo PPA conterrà le previsioni riferite ad un triennio.
ARTICOLO 4
(Obbligo della formazione del
programma pluriennale di attuazione)
Tutti i
comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti ed i Comuni il cui territorio
comprenda zone costiere, anche se con popolazione inferiore a 1.000 abitanti,
sono obbligati alla formazione del PPA.
ARTICOLO 5
(Contenuti del Programma pluriennale
di attuazione)
Il P.P.A. e' formato dal Comune o dai Comuni consorziati in
riferimento agli eventi demografici e socio - economici, alla disponibilita' di
risorse pubbliche e private presumibili nel periodo considerato, valutati in base
alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alla
trasformazione dei territori.
Il P.P.A. contiene:
a) - lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici con
la valutazione degli interventi ancora consentiti nel settore residenziale,
produttivo e delle urbanizzazioni;
b) - la valutazione dei fabbisogni per ognuno dei suddetti
settori da soddisfare in riferimento alle presumibili risorse pubbliche e
private;
c) - il dimensionamento per il periodo di validita' del PPA
degli interventi per ciascuno dei suddetti settori;
d) - l' individuazione con criteri di globalita':
1) - delle aree non edificate nell' ambito delle zone
omogenee di tipo A e B del DM 2- 4- 68 n. 1444 inserite o meno in strumenti
urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori;
2) - delle aree nelle zone omogenee di tipo C del DM 2- 4-
68, n. 1444, per espansione residenziale, inserite o meno in strumenti
urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori in aggiunta
alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui al punto
precedente;
3) - delle aree e degli immobili, nell' ambito delle zone
omogenee di tipo A, B, C del DM 2- 4- 68, n. 1444, da espropriare in quanto
compresi o da comprendere in strumenti di intervento per la edilizia
residenziale pubblica anche ai sensi dell' art. 51 della legge 22- 10- 71 n.
865;
4) - delle aree destinate agli insediamenti industriali,
artigianali, commerciali, direzionali e turistici, inserite o meno in strumenti
attuativi;
5) - delle aree e degli immobili da espropriare in quanto
compresi o da comprendere in piani delle aree di sviluppo industriale t/ o in
Piani di insediamenti produttivi di cui all' art. 27 della legge 22- 10- 71, n.
865;
6) - delle opere di urbanizzazione da realizzare e di quelle
esistenti e da adeguare nonche' l' indicazione delle aree acquisite o da
acquisire a tale scopo.
Nella
individuazione delle aree vanno rispettati gli standards urbanistici nelle
quantita' previste dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque almeno nei
minimi di cui al DM 2- 4- 68, n. 1444; tale dotazione deve essere assicurata
nel PPA ancorche' negli strumenti urbanistici siano complessivamente
individuati standards inferiori;
7) - degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio
ed infrastrutturale esistente;
e) - l' indicazione delle
modalita' di attuazione dello strumento urbanistico generale nelle aree
individuate ai sensi del precedente punto d), sia mediante la formazione di
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, sia mediante
la formazione di comparti edificatori unitari ai sensi dell' art. 15 della
presente legge, sia direttamente mediante concessione;
f) - il bilancio economico -
finanziario del PPA, elaborato con riferimento ai costi di attuazione del medesimo
con la indicazione delle fonti di finanziamento e con la ripartizione degli
oneri conseguenti e prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonche' con
la valutazione delle spese a carico del Comune in annualita' e con l'
individuazione dei capitoli di bilancio in entrata e in uscita.
Per l' autorizzazione alla spesa
di fondi del bilancio destinati alla esecuzione di opere di urbanizzazione e'
vincolante la loro previsione nel PPA;
g) - l' indicazione dei termini
entro cui i proprietari e gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono
presentare istanza di concessione, salvo per i casi previsti dal successivo
art. 9;
h) - l' indicazione dei termini
entro cui i proprietari e/ o gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono
presentare al Comune i progetti di strumenti urbanistici attuativi ai sensi del
precedente punto e), nonche' dei termini entro cui il comune intende sia
adottare gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, stabiliti
ai sensi del precedente punto e), sia procedere direttamente alla esecuzione
delle opere di propria competenza.
3. In
ciascun PPA il Comune deve osservare la proporzione stabilita dall' art. 2
della legge 28- 1- 77 n. 10 tra aree destinate alla edilizia residenziale
pubblica ed aree destinate all' edilizia privata.
4. Le
quantita' previste nelle zone omogenee di tipo C devono essere distribuite con
criteri di omogeneita' nell' ambito di ciascun nucleo.
5. Tale
proporzione deve essere obbligatoria anche per quei comuni non dotati di piani per
l' edilizia economica e popolare, ancorche' non siano tenuti alla loro
formazione ai sensi dell' art. 1 della legge 18- 4- 62, n. 167 e successive
modificazioni.
6.
Tutti i Comuni obbligati alla formazione del PPA sono tenuti all' adozione di
piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18- 4- 1962, n.
167 e successive modificazioni, entro il periodo di validita' della presente
legge.
ARTICOLO 6
(Interventi sui tessuti
edificati)
Gli
interventi previsti dagli strumenti urbanistici relativi ai tessuti edificati
posti nelle zone omogenee di tipo A - B - C - D- e miste del DM 2- 4- 68, N.
1444, inseriti nel PPA, sono regolati dalle seguenti norme:
- nella zona omogenea di
tipo A, il rilascio della concessione a titolo oneroso e' subordinato all'
inclusione degli interventi in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i
piani particolareggiati di zona per l' edilizia residenziale pubblica;
- nelle zone omogenee di tipo B - C
- D e miste, il rilascio della concessione a titolo oneroso e' subordinato alla
determinazione da parte del Comune, nel PPA, della cubatura massima edificabile
nelle singole zone per il periodo di validita' dello stesso PPA.
Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate
dalle indicazioni dello strumento urbanistico) nelle quali la volumetria
esistente risulti almeno pari ai due terzi della volumetria realizzabile,
riveniente dalle previsioni dello strumento urbanistico generale.
Per gli interventi di cui al
presente articolo, qualora entro i termini stabiliti dal PPA non vengono
presentate istanze di concessione, il Comune, con deliberazione consiliare,
puo' decidere di procedere all' esproprio delle singole aree ovvero di inserire
le stesse nel nuovo PPA.
ARTICOLO 7
(Criterio per il dimensionamento
del programma pluriennale di attuazione)
Il
dimensionamento del PPA deve tenere conto dei seguenti elementi:
a) - situazione di fatto dei vari tipi di insediamenti e
della dinamica demografica e socio - economica, riferita al momento di
formazione del PPA;
b) - capacita' residuali insediative ancora consentite
dagli strumenti urbanistici, nel settore residenziale e produttivo, ivi
comprendendo anche quelle risultanti da operazioni di rinnovo del patrimonio
urbano esistente;
c) - condizioni delle infrastrutture e servizi esistenti in
relazione alla loro congruita' rispetto ai carichi di utenza attuali ed indotti
da nuovi insediamenti;
d) - individuazione, attraverso un processo di definizione
della domanda sociale presente e futura, del deficit per ogni settore di intervento;
e) - definizione dei fabbisogni da soddisfare attraverso la
individuazione delle destinazioni d' uso e delle quantita' aggiuntive
necessarie per sanare in parte o del tutto il deficit nel periodo di validita'
del PPA;
f) - risorse pubbliche e private da destinare alla
attuazione delle quantita' previste dal precedente punto e) con l' indicazione
delle priorita' di intervento.
ARTICOLO 8
(Elaborati del programma
pluriennale di attuazione)
Il PPA,
con riferimento ai precedenti artt. 5, 6 e 7, si compone dei seguenti
elaborati:
1) - relazione illustrativa in
ordine ai contenuti di cui ai punti a, b, c, dell' art. 5 ed agli artt. 6 e 7;
2) - relazione contenente le indicazioni
e le proposte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma
dell' art. 5;
3) - elaborati scritto - grafici,
nelle stesse scale degli strumenti urbanistici, contenenti l' inquadramento del
PPA negli strumenti urbanistici vigenti e le espresse indicazioni di cui al
punto d) dell' art. 5, nonche' la delimitazione delle aree e degli immobili
nelle quali gli interventi si realizzano a mezzo di strumenti attuativi, ivi
compreso il comparto, o di concessione singola;
4) - mappe catastali delle aree e
degli immobili compresi nel PPA;
5) - relazione programmatica in
ordine ai contenuti di cui ai punti f, g, h, dell' art. 5.
Gli
elaborati costituiscono parte integrante dell' atto deliberativo consiliare di
approvazione del PPA.
ARTICOLO 9
(Interventi consentiti al di
fuori del programma pluriennale di attuazione)
La
concessione e' data al di fuori delle aree incluse nel PPA, in conformita'
delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli
interventi previsti dall' art. 9 della legge 28- 1- 1977, n. 10.
La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale,
singolo o associato, di cui alla lettera a) dell' art. 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, o di coltivatore diretto e bracciante agricolo e' riconosciuta su richiesta
dell’interessato dal Comitato Consultivo di cui all’art. 11 della l.r. 3.3.78
n. 15 e successive modifiche.
Le
caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell' imprenditore
agricolo, o associato, di cui alla lettera a) dell' art. 9 della legge 28- 1-
77, n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di
cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare( TU
approvato con RD 28- 4- 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni).
Gli interventi relativi agli
annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali
alla conduzione del fondo od alla produttivita' agricola se necessari alla
realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative, conformi ai
piani zonali, o, in assenza, a seguito della certificazione del Comitato
Consultivo di cui all’art. 11 della l.r. 3.3.78, n. 15 e successive
modificazioni attestante la loro idoneità tecnica e produttiva.
*
Comma così modificato dall’art. 2 della l.r. 66/79
La
vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei
requisiti di cui all' art. 12 della legge 9- 5- 75, n. 153, ovvero effettuata -
indipendentemente dalla vendita del fondo - nei dieci anni successivi alla
ultimazione dei lavori, costituisce nuova destinazione d' uso.
Gli
interventi nelle aree cimiteriali nonche' di demolizione e consolidamento
statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumita' e le opere
di pronto intervento in occasione di pubblica calamita' non sono subordinati al
PPA.
ARTICOLO 10
(Procedimenti di formazione ed
approvazione)
Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, delibera su un Documento programmatico preliminare formulato
sulla base dei contenuti di cui ai punti a), b), c) ed f) dell’art. 5 ed all’art. 7 della presente legge.
Il Documento programmatico preliminare
è depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione,
presso la segreteria comunale; dell’avvenuto deposito è dato avviso pubblico a
mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.
Durante il periodo di deposito chiunque
può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte
specifiche generali per la formazione del PPA; gli enti pubblici interessati
all’uso del territorio sono tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su
base pluriennale.
Nel medesimo periodo il Comune promuove
specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni ed altresì
trasmette il documento della Giunta regionale, alla Provincia ed alla eventuale
Comunità Montana.
Neri 30 giorni successivi alla data
della comunicazione del Documento programmatico preliminare i soggetti di cui
al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere
presi in considerazione da parte del Comune in sede di formazione del PPA:
Trascorso inutilmente tale termine il
Documento si intende accettato.
Il predetto termine non potrà essere
interrotto o sospeso da alcuna causa.
Entro i 90 giorni successivi al termine
di cuii al precedente 5° comma il Comune formula il PPA e lo approva.
La delibera di approvazione del PPA è
soggetta al controllo di cui all’art. 130 della Costituzione.
Nei 30 giorni successivi
all’approvazione, il PPA viene comunicato, per quanto di competenza, alla
Giunta regionale ed altri Enti interessati, ed è altresì depositato presso la
Segreteria comunale per l’intero periodo di validità, a disposizione di
chiunque.
ARTICOLO 11
(Rapporto tra programma pluriennale
e strumento urbanistico comunale)
I
Comuni sprovvisti dello strumento urbanistico generale non possono formare il
PPA.
Qualora un Comune abbia uno strumento urbanistico generale
adottato, ma non approvato al momento della formazione del P.P.A., l' approvazione
di quest' ultimo e' differita di 20 giorni da quella dello strumento
urbanistico generale.
L'approvazione
da parte della Giunta regionale dei provvedimenti comunali di varianti agli
strumenti urbanistici generali, in adeguamento al PPA, che non comportino
modifiche della zonizzazione, e' espressa entro 120 giorni dalla data di
ricevimento degli atti; l' approvazione da parte della Giunta Regionale dei
Piani Particolareggiati del PPA e' espressa entro un anno dalla data di
ricevimento degli atti.
ARTICOLO 12
(Varianti al programma
pluriennale di attuazione)
1. Sono
ammesse varianti al PPA nei seguenti casi:
a) - per varianti agli strumenti urbanistici;
b) - per documentato incremento del fabbisogno di aree o di
impianti nel settore delle attivita' produttive;
c) - per sopravvenute necessita' connesse alla
realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture;
d) - per consentire la realizzazione di interventi per il
risanamento e la ristrutturazione dei centri storici, ove vi siano particolari
finanziamenti;
e) - per necessita' di variare il tipo di strumento
urbanistico attuativo;
f) - per opere da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
g) - per sopravvenute necessita' di variare la percentuale gia'
prevista ai sensi dell' art. 2 della legge 28- 1- 77 n. 10 tra aree destinate
all' edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all' edilizia privata.
2. Non
sono ammesse varianti nell' ultimo anno di validita' del PPA, ad esclusione di
quanto previsto nei precedenti punti c), d), f), e g).
3. La
variante al PPA conterra' la documentazione sullo stato di attuazione del PPA
stesso di cui al secondo comma e successivi del precedente art. 10.
ARTICOLO 13
(Operativita' del programma
pluriennale di attuazione)
Dopo l'
approvazione del PPA, il Sindaco notifica ai soli proprietari, singoli o
consorziati, la inclusione delle aree e/o degli immobili nel PPA, ed indica i
termini ai sensi delle lettere g) ed h) del precedente art. 5 per la
presentazione dell’istanza di concessione o dei progetti di iniziativa provata
degli strumenti urbanistici attuativi.
Decorso
inutilmente il termine per la presentazione dell' istanza di concessione, si
procede alla espropriazione ai sensi del 6° comma dell' art. 13 della legge 28-
1- 77, n. 10.
Qualora i proprietari, singoli o consorziati,
non procedano alla formazione dei piani attuativi di iniziativa privata nei
tempi stabiliti dal PPA, il Sindaco da' corso alle procedure previste dal
successivo art. 15.
Trascorso
inutilmente il termine fissato per l' inizio dei lavori, ed ove non venga
presentata nuova istanza di concessione entro i termini del PPA, ai sensi del
VI comma dell'art. 13 della legge 28- 1- 1977, n. 10 si procede all'
espropriazione.
Gli
immobili e/ o le aree espropriate vengono acquisite al patrimonio del Comune,
conservano la destinazione d' uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti
e sono utilizzati nei seguenti modi:
1) per gli interventi di cui alla lettera d/ 6 del
precedente art. 5, anche con le procedure previste per le varianti ai PPA;
2) per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/
o produttiva di cui alle leggi 18- 4- 1962, n. 167 e 21- 10- 1971, n. 865 e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per gli interventi di edilizia
residenziale convenzionata di cui gli artt. 7, 8 e 9/ b della legge 28 gennaio
1977, n. 10 mediante attribuzione con diritto di superficie;
3) per l' uso da parte di terzi, proprietari di altre aree
espropriate o da espropriare destinate ad usi pubblici dagli strumenti
urbanistici vigenti comprese nel PPA, semprechè i proprietari offrano in
permuta le aree da espropriare.
I
titolari di concessione per la costruzione di case unifamiliari aventi le
caratteristiche dell' edilizia economica e popolare destinate alla loro
abitazione, in quanto in possesso dei requisiti per l' assegnazione di alloggi
popolari, ove sopravvenga l' esproprio, ai sensi del presente articolo,
conservano il diritto di prelazione nell' assegnazione del diritto di
superficie sulle aree entrate a far parte del patrimonio comunale.
Qualora
i lavori siano stati solo parzialmente eseguiti entro i termini di validita'
della concessione, il concessionario deve presentare istanza diretta ad
ottenere nuova concessione per la parte non ultimata.
Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche alle aree assoggettate a
lottizzazioni.
Non si
puo' procedere all' esproprio qualora lo strumento urbanistico attuativo,
presentato nei termini indicati al punto h) del precedente art. 5, non venga
approvato dagli organi competenti 12 mesi prima dello scadere del PPA.
L'
approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto generale di massima
delle opere urbanizzative di cui al punto d/ 6 del precedente art. 5 comporta
gli effetti di cui all' art. 1 primo comma della legge 3- 1- 78 n. 1.
L'
intero procedimento si completa con le modalita' di cui al 4° e 5°comma del
predetto articolo di legge.
I
Comuni dotati dei PPA, i Consorzi di Comuni, le Comunita' Montane, gli altri
Enti locali, nonche' la Regione, non possono impegnare ed erogare propri fondi
di bilancio per la realizzazione di nuove opere urbanizzative non comprese nel
PPA.
La
Regione recepisce le scelte dei PPA dei Comuni e loro Consorzi nei propri
programmi e bilanci pluriennali, purche' in armonia con gli obiettivi di
sviluppo regionale. A tal fine la Giunta Regionale, sentita la Commissione
Consiliare competente, individua aggregazioni territoriali, promuovendo in esse
apposite conferenze di coordinamento.
ARTICOLO 14
(Rapporti tra programma
pluriennale di attuazione e strumenti urbanistici attuativi)
I
Comuni obbligati alla redazione del P.P.A., dalla data di entrata in vigore
della presente legge non possono approvare strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa privata su aree non comprese nei P.P.A. medesimi.
Per i
piani di recupero si applicano le norme di cui alla legge statale 5- 8- 1978,
n. 457.
Gli
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata non ancora autorizzati,
quand' anche convenzionati, possono essere inseriti anche parzialmente nell'
ambito del PPA compatibilmente con le scelte programmatiche del Comune.
Le zone
incluse negli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/ o
privata approvati, autorizzati e convenzionati, non ancora attuati in tutto o
in parte, anche a richiesta degli interessati, vanno inclusi con precedenza nei
PPA, sempreche' la loro inclusione risulti compatibile con le scelte
programmatiche del Comune.
Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni non obbligati
alla formazione del PPA, che si dotino dello stesso.
ARTICOLO 15
(Comparti e Consorzi)
Il
Comparto costituisce una unita' di intervento e/ o di ristrutturazione
urbanistica ed edilizia.
Puo'
comprendere immobili da trasformare e/ o aree libere da utilizzare secondo le
previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Esso ha
come finalita' precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/ o gli aventi
titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi
all' attuazione degli strumenti urbanistici generali.
Il
Comune puo' procedere alla delimitazione dei comparti in sede di attuazione
degli strumenti urbanistici generali, ivi compreso il Programma di
Fabbricazione, ovvero in sede di formulazione del PPA.
La
realizzazione degli interventi previsti nel comparto e' subordinata all'
approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o
privata estesi all' intero comparto.
L' approvazione da parte della
Giunta regionale dei predetti strumenti
urbanistici attuativi, espressa entro i 180 gg. dalla data di ricevimento degli
atti, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
di tutte le opere previste nel Comparto.
Il
Sindaco, entro 30 gg. dall' avvenuta approvazione dello strumento urbanistico
attuativo, notifica ai proprietari e/ o aventi titolo interessati il
provvedimento medesimo, indicando loro le modalita' di esecuzione del comparto
ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in
Consorzio, eseguire le opere programmate previa stipula di apposita
convenzione.
Decorso
il termine su indicato, il Comune procede all' esecuzione d' ufficio del
Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/ o degli
aventi titolo che non abbiano assentito al Comparto.
Le aree
e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune
conservando la destinazione d' uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti
e sono utilizzati a norma dell' art. 13 comma sesto della presente legge,
ovvero a norma dell' art. 15 comma terzo della legge n. 10 del 28- 1- 77.
ARTICOLO 16
(Poteri sostitutivi)
Nel
caso in cui il Comune obbligato non provveda alla formazione ed approvazione
del PPA nei termini di cui all' art. 10 della presente legge, il Presidente
della Giunta Regionale, nei 30 giorni successivi, invita il Sindaco a
provvedervi fissando all' uopo il termine di 60 giorni.
In caso
di persistente inadempienza del Comune, il Presidente della Giunta regionale
nomina, su proposta dell' Assessore al ramo, con proprio decreto, un
commissario << ad acta >> scelto fra i funzionari regionali,
perche' provveda secondo i termini e le procedure del precedente art. 10.
Nel
caso in cui il Sindaco non provveda al rilascio della concessione, o non adotti
alcuna determinazione in merito alla richiesta del proprietario e/ o aventi
titolo, il termine di cui al 4° comma dell' art. 10 della legge 6- 8- 67 n.765
o nei termini stabiliti dall' art. 11 della legge 27- 6- 74 n. 247 l' interessato
puo', entro 30 giorni, con ricorso, notificare la inerzia dell'Amministrazione
comunale al Presidente della Giunta regionale.
Il
ricorso non produce alcun effetto sulla legittimazione ad agire in via
giudiziaria dell' interessato e puo' essere presentato anche in pendenza della
azione giudiziaria stessa.
Il
Presidente della Giunta regionale, nei 30 giorni successivi al ricevimento del
ricorso, invita il Sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro 30
giorni.
Decorso
quest'ultimo termine, e perdurando l' inerzia del Comune, il Presidente della
Giunta regionale nomina, entro i successivi 30 giorni, su proposta dell'
Assessore al ramo, un commissario << ad acta >>, scelto tra i
funzionari regionali, che dovra' adottare le determinazioni del caso entro 60
giorni dalla nomina secondo le procedure di legge.
ARTICOLO 17
(Verifica del programma
pluriennale di attuazione)
Annualmente i Comuni approvano,
con delibera del Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione del PPA,
cui allegano la cartografia indicante gli interventi gia' realizzati e ne
inviano copia alla Giunta regionale.
ARTICOLO 18
(Norme transitorie e istituzione
del pubblico registro urbanistico)
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
alla data di approvazione del PPA il Sindaco può rilasciare concessioni solo
nei casi previsti dal precedente art. 9 ed in aree dotate di opere di
urbanizzazione o per la quali esiste l’impegno dei concessionari a realizzarle,
semprechè esse non contrastino con il Documento programmatico preliminare di
cui all’art. 10 della presente legge.
Nel periodo compreso tra la
scadenza del PPA e l' approvazione del successivo, il sindaco puo' rilasciare
le concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.
Qualora il Comune non approvi il
PPA entro i termini stabiliti dall’art. 10 della presente legge, il Sindaco
puo' rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.
In
attesa della disciplina della legge regionale sulla tutela e uso del suolo, e'
istituito presso l' Assessorato Regionale all' Urbanistica un registro
cronologico degli strumenti urbanistici, dei piani attuativi e dei piani di
lottizzazione contenente i dati relativi all' arrivo degli atti agli uffici
della Regione, all' iter degli stessi, alla data di esame ed al parere finale.
TITOLO III
ONERI DI URBANIZZAZIONE
ARTICOLO 19
(Oggetto della normativa)
I Comuni della Puglia,
ai sensi dell’art. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l’incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle
parametriche allegate alla presente legge.
Ai fini della
determinazione di detta incidenza e dell’applicazione della citata legge
statale debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli.
ARTICOLO 20
(Delibera Comunale di
determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione)
Il
Comune, con delibera consiliare soggetta a controllo, di cui all’art. 130 della
Costituzione, da adottare contestualmente al Documento programmatico di cui al
precedente art. 10 e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, procede:
a) alla determinazione, in base al numero degli abitanti
residenti al 31 dicembre dell’anno precedente al provvedimento stesso, della
propria classe di appartenenza con riferimento alla Tabella A),
b) all’individuazione, con riferimento alla Tabella B), del
costo - base di urbanizzazione applicabile nel Comune in relazione agli indici
di fabbricabilità territoriale ad alla classe di appartenenza di cui al
precedente punto a) rispettivamente per l’edilizia residenziale e per quella
commerciale e direzionale;
c) alla decurtazione, dal costo base, dell’aliquota
relativa alle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 24, terzo
comma, nella misura percentuale indicata nella Tabella C), qualora non si
preveda la realizzazione delle stesse;
d) alla determinazione della gradualità di applicazione del
contributo, da applicarsi sul costo base eventualmente ridotto, secondo le
modalità di cui al successivo art. 21;
e) alla individuazione
dei coefficienti applicabili nel Comune in relazione all’andamento
demografico (tabella D9, alla distanza dal capoluogo di provincia (tabella E9
ed alla distanza del territorio comunale dalla costa (tabella F);
f) alla determinazione finale, per effetto dei parametri di
cui alla presente legge, del contributo per le opere di urbanizzazione dovuto
rispettivamente:
1) per le costruzioni residenziali;
2) per le costruzioni commerciali o direzionali;
3) per gli impianti turistici e per le attrezzature di
soggiorno temporaneo (tabella B/ter);
4) per gli impianti industriali e artigiani (Tabelle H ed
I).
ARTICOLO 21
(Gradualita' di applicazione)
In sede di prima
applicazione della presente legge i Comuni hanno facoltà di graduare il
contributo per opere di urbanizzazione.
L’abbattimento determinato dal Comune, in funzione dell’ammontare
dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, potrà
essere gradualmente ridotto, entro la scadenza del primo PPA e comunque non
oltre il primo triennio di validità della presente legge, fino a raggiungere il
costo base di cui alla tabella B9, stabilito dallo stesso Comune.
ARTICOLO 22
(Classificazione dei Comuni)
La
classificazione del Comune in funzione degli abitanti e' determinata dal numero
dei residenti anagrafici alla data del 31 dicembre dell' anno precedente la
deliberazione comunale.
La
tabella A), allegata alla presente legge, individua le classi dei Comuni. I Comuni
capoluoghi di provincia, indipendentemente dalla consistenza demografica,
appartengono alla 5a classe.
ARTICOLO 23
(Determinazione del costo - base
di urbanizzazione per l' edilizia residenziale, commerciale o direzionale e per
gli impianti turistici e le attrezzature di soggiorno temporaneo)
I
Comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo - base di
urbanizzazione desumendolo dalla tabella B/1 per l' edilizia residenziale e
dalla tabella B/2 per l’edilizia commerciale e/o direzionale in relazione
all’indice di fabbricabilità territoriale stabilito per ciascuna zona omogenea
dello strumento urbanistico medesimo.
Quando
la zona abbia un indice di fabbricabilita' territoriale intermedio rispetto a
quelli indicati nelle tabelle b/1 e B/2 il costo – base viene determinato
mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti agli indici di
fabbricabilita' territoriale immediatamente inferiori e superiori della
Tabella.
Nel
caso di indice di fabbricabilita' territoriale inferiore a 0,25 mc / mq. il
costo - base di urbanizzazione e' quello determinato dalle Tabelle B/1 e B/2
per l’anzidetto indice di fabbricabilità territoriale, aumentato del maggior
costo delle opere di urbanizzazione primarie che risultassero necessarie in
relazione alla tipologia edilizia prescelta.
Comuni
sprovvisti di strumento urbanistico applicano, con riferimento alla classe di
appartenenza, per l' edilizia residenziale, commerciale e direzionale all'
interno dei perimetri dei centri abitati, determinati ai sensi dell' art. 17
della legge 6.8.1967, n. 765, il costo – base di cui alle tabelle B/1 e
B/2 corrispondente all' indice di
fabbricabilita' territoriale di 1 mc / mq; gli stessi applicano, per l’edilizia
residenziale, commerciale e direzionale esterna a detto perimetro, il costo
base di cui alle tabelle B/1 e B/2 corrispondente all' indice di
fabbricabilita' territoriale di m. 0,25 mc / mq.
Qualora
lo strumento urbanistico non determini indici di fabbricabilita' territoriale,
questi si ricavano dagli indici di fabbricabilità fondiaria attraverso
l’allegata Tabella L).
La
tabella B/3 determina i costi - base per gli impianti turistici, quali alberghi
o pensioni, e per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e
simili, nonche' per i villaggi turistici.
Le
opere interne agli impianti turistici, quali le strade interne, i parcheggi, le
reti di distribuzione idrica ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti
liquidi e solidi ivi compresi gli impianti di depurazione e di incenerimento, e
le attrezzature di uso riservato agli utenti, sono a totale carico del
concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente
articolo.
Il
contributo per le costruzioni residenziali all'interno di complessi per
impianti turistici e' determinato secondo la tabella B/1 e per l' indice di
fabbricabilita' territoriale di 0,25 mc / mq.
ARTICOLO 24
(Opere di urbanizzazione)
Le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo concorre alla
determinazione del contributo di cui ai precedenti articoli, sono quelle
indicate nella allegata tabella C).
La
stessa tabella indica la incidenza relativa di ciascuna categoria di opere
sugli oneri di urbanizzazione.
Il
Comune puo' decurtare il costo base della quota parte relativa alla rete di
distribuzione del gas, della energia elettrica e dei telefoni, qualora non se
ne preveda la realizzazione.
Il costo - base non puo' essere decurtato della quota parte
relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria gia' eseguite o
esistenti nella zona.
A scomputo totale o parziale del
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono
chiedere nella istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare
direttamente una o piu' opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
Qualora la realizzazione diretta
dell' opera sia riconosciuta congruente con le scelte e le priorita' indicate
dal PPA, od alla delibera di approvazione delle tabelle parametriche, il
Sindaco, sentito l' Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda, invita i richiedenti a presentare il progetto esecutivo
accompagnato dal capitolato degli oneri e dalla offerta di congrue garanzie
finanziarie.
Unitamente
a tale invito il Sindaco comunica agli interessati l' ammontare della quota di
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla
concessione richiesta.
Il
Sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di
alcune delle opere, determina il contributo dovuto per il rilascio della
concessione, riducendolo dell' ammontare del costo delle opere da realizzarsi
direttamente.
L'
autorizzazione non puo' essere concessa per l' esecuzione di quelle opere che
il Consiglio comunale, in sede di approvazione del PPA o all' atto della
delibera di determinazione delle tabelle parametriche, abbia espressamente
riservato alla realizzazione diretta da parte del Comune medesimo.
Non e' ammessa compensazione tra
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, né tra il contributo per le opere di urbanizzazione e quello sul costo
di costruzione.
Nel
contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente
legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti,
anche in misura forfetaria, per l' allacciamento alle reti elettriche,
telefoniche, del gas ed ogni altro servizio pubblico del quale sia gia' dotata
la zona.
ARTICOLO 25
(Coefficiente relativo all'
andamento demografico dei Comuni)
Il Comune
applica al costo - base, determinato ai sensi dei precedenti artt. 21, 23 e 24,
i coefficienti stabiliti nella allegata tabella D) in funzione del proprio
andamento demografico.
L'
andamento demografico di riferimento e' quello del decennio terminato al 31
dicembre dell' anno precedente la deliberazione comunale.
ARTICOLO 26
(Distanza dal capoluogo)
I
territori dei Comuni i cui centri urbani sono compresi in una fascia della
profondita' di Km. 10 dal confine del territorio del capoluogo di provincia,
compreso lo stesso capoluogo, applicano ai costi - base determinati ai sensi
dei precedenti articoli l' ulteriore coefficiente indicato nella allegata
tabella E).
ARTICOLO 27
(Coefficiente relativo ai
territori adiacenti al mare)
Nelle
parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste,
determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia, i Comuni
applicano al costo di urbanizzazione, determinato ai sensi dei precedenti
articoli, i coefficienti indicati nella allegata tabella F).
Le
distanze sono misurate sul piano orizzontale tenendo conto di quelle piu'
brevi.
I
coefficienti correttivi di cui al precedente 1° comma non si applicano nelle
zone omogenee di tipo A e B e nei nuclei per l' edilizia residenziale pubblica.
ARTICOLO 28
(Coefficiente relativo al tipo di
intervento edilizio ed alle zone omogenee)
La tabella G) determina, in
funzione della zona omogenea in cui ricade l' intervento, il coefficiente di
correzione dei costi - base applicabile per ciascun tipo di intervento
edilizio, in relazione alle costruzioni residenziali, a quelle commerciali o
direzionali, agli impianti turistici e alle attrezzature di soggiorno
temporaneo.
Ai fini
dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella G) i Comuni dotati di
strumento urbanistico approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non
vi abbiano provveduto in sede di formazione del Piano Regolatore Generale o del
Programma di Fabbricazione, a classificare nell' ambito del proprio territorio
le zone territoriali omogenee di cui all' art. 2 del DM 2- 4- 1968, n. 1444.
Per i
Comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica - fermo restando quanto
disposto dall' art. 17 - 5° comma - della Legge 6- 8-1967, n. 765 - il
territorio compreso entro il perimetro del centro abitato e' equiparato, ai
soli fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella G), alla zona
omogenea B ed il territorio fuori di detto perimetro e' equiparato alla zona
omogenea C.
Ai fini
dell' applicazione della tabella G):
- per nuove costruzioni si intendono sia le fabbriche nuove
sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di
fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie
utile che si sia ricavata in occasione di demolizione e ricostruzioni ovvero di
ristrutturazioni;
- per demolizioni e ricostruzioni si intendono le
costruzioni effettuate, in tutto o in parte, previa demolizione di altre
fabbriche preesistenti, sempreche' queste non comportino il realizzo di una
maggiore superficie utile; verificandosi tale ultimo caso, il volume
corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova
costruzione;
- per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento, ristrutturazione urbanistica si intendono gli interventi
definiti dall' art. 31 della legge statale 5- 8- 1978, n. 457.
ARTICOLO 29
(Determinazione complessiva del
contributo per le costruzioni residenziali, commerciali o direzionali e per gli
impianti turistici)
Il
contributo da corrispondere in relazione all' incidenza delle opere di
urbanizzazione e', per le costruzioni a carattere residenziale, commerciale o
direzionale e per gli impianti turistici ed attrezzature di soggiorno
temporanee, pari al costo base delle predette opere determinato dalle tabelle
A), B), C), eventualmente graduato in prima applicazione ai sensi dell' art. 21
e moltiplicato successivamente per i coefficienti stabiliti nelle tabelle D),
E), F),G).
Ai fini
dell' applicazione del presente articolo i Comuni possono fare riferimento all'
allegato modello M.
ARTICOLO 30
( Insediamenti industriali ed
artigianali)
Per
determinare l' incidenza delle opere di urbanizzazione inerenti gli
insediamenti industriali ed artigianali, il Comune assume il costo - base di urbanizzazione
stabilito nella tabella H) e riferito a metro quadro di superficie utile
calcolato al piano.
Quando
si tratti di costruzioni atipiche, quali cisterne, pareti, impianti tubolari
sospesi e similari la superficie utile da calcolare al fine dell' applicazione
della tabella H) e' pari alla superficie occupata dalla proiezione della
costruzione stessa.
Il
costo - base di urbanizzazione dedotto dalla suddetta tabella H) viene
successivamente moltiplicato per i coefficienti stabiliti nella tabella D) e
per quelli della tabella I) relativa al tipo di intervento ed al tipo di
attivita' produttiva.
Nelle
zone industriali o artigianali istituite con leggi apposite, ovvero gestite da
Consorzi e da altri Enti Pubblici, qualora gli Enti gestori attraverso apposita
convenzione con i Comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o
parte delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie,
specificatamente previste dai relativi strumenti urbanistici di riferimento, il
contributo a carico dei concessionari sara' limitato alla quota corrispondente
alle opere di urbanizzazione non incluse nella convenzione.
Il Comune può applicare un abbattimento secondo
quanto stabilito nel precedente art. 19.
ARTICOLO 31
(Costruzioni a destinazione
mista)
Quando
in una medesima costruzione coesistano unita' immobiliari aventi alcune una
destinazione residenziale e altre una destinazione turistica , commerciale,
direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo
corrispondente alla propria destinazione d’uso.
Quando
nell’ambito di un impianto industriale vi siano costruzioni o parti di
costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenze di servizio
inerenti all’attività industriale, si applica il contributo previsto nella
tabella B/2 con i parametri in essa differenziati secondo la destinazione
d’uso.
ARTICOLO 32
(Modificazioni della destinazione
d' uso)
Qualora
la destinazione d' uso delle opere o impianti destinati alla residenza di cui
all' art.10 della legge 28- 1- 1977, n. 10, nonche' di quelle zone agricole
previste nell' art. 9 della medesima legge, cosi' come precisato nell' art. 9
della presente legge venga comunque modificata nei (10) dieci anni successivi
all' ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione e' dovuto nella
misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con
riferimento al momento della intervenuta variazione.
In
tutti gli altri casi nei quali venga modificata la destinazione d' uso, che non
siano quelli previsti nel comma precedente, il contributo per la concessione e'
pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione e
alla vecchia, calcolate distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
Tra le
due specie non e' ammessa compensazione.
ARTICOLO 33
(Criteri per la determinazione
del contributo di urbanizzazione)
Il
contributo di urbanizzazione di cui all'art. 19 della presente legge e'
determinato in relazione alla superficie totale( St), somma della superficie
utile abitabile (Sua) e del 50% della superficie destinata alle pertinenze(
Sp).
La
superficie utile abitabile( Sua) e' costituita dalla superficie dei pavimenti
misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
finestre, aumentata della superficie netta delle verande chiuse.
La
superficie delle pertinenze e' costituita da:
a) - vano scala, androni,
porticati, non di uso pubblico;
b) - balconi e terrazzi;
c) - cantinole, ripostigli,
depositi, autorimesse, locali a seminterrato e locali di sottotetto;
d) - lavatoi comuni, stenditori
comuni se chiusi; sono escluse dal computo le seguenti superfici:
a1) - locali di sgombero rifiuti,
cabine idriche, centrali termiche, sala macchina per ascensori ed i relativi
disimpegni, limitatamente alle dimensioni minime richieste dalle vigenti norme
di legge e regolamenti;
b1) - locali aperti di uso
pubblico quali porticati, patii e pensiline.
Per le
costruzioni commerciali e direzionali e per gli impianti turistici gli oneri sono
calcolati a metro quadro( mq) di superficie lorda complessiva di pavimento,
compresi i piani seminterrati la cui destinazione d' uso comporti una
permanenza anche temporanea.
I Comuni, nella determinazione
dei costi reali da sostenere per le varie zone del territorio comunale, fanno
riferimento alla natura geomorfologica del suolo. A tal fine possono avvalersi
dei coefficienti riportati nella allegata tabella N)
ARTICOLO 34
(Revisione dei costi e delle
tabelle)
La
misura del contributo per le urbanizzazioni e' soggetta ad adeguamento annuale
in relazione all' andamento dei costi.
Compete alla Giunta regionale, con propria deliberazione,
determinare diversamente le percentuali di aumento o di diminuzione della
misura del contributo di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche
forniti dai Comuni.
Al fine
di porre la Regione in condizione di procedere alla determinazione dei costi di
urbanizzazione su base reale, i Comuni rileveranno sistematicamente i costi
sostenuti per le urbanizzazioni, avvalendosi di intese con i Comuni limitrofi,
e comunicheranno annualmente i dati all' Assessorato ai LLPP.
I
Comuni devono procedere a nuova determinazione dell' incidenza delle opere di
urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri della
presente legge ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche di riferimento.
ARTICOLO 35
(Norme finali e transitorie)
Le
disposizioni di cui al titolo III della presente legge vanno applicate anche ai
Comuni non obbligati alla formazione del PPA.
Decorso il termine di cui al 1° comma dell’art. 20 della
presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare,i Comuni,
nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per
qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore
dei costi - base di cui alla tabella B) del precedente art. 23 integralmente e
senza la gradualità di cui al precedente art. 21.
Gli
oneri di urbanizzazione deliberati dai Comuni in via provvisoria ai sensi dell'
ultimo comma dell' art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 si applicano fino
alla deliberazione di cui al precedente art. 20 e comunque non oltre 60 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge.
La
convenzione di cui all' art. 28 della legge del 17/ 8/ 1942, n. 1150 modificato
dall' art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765 e deve prevedere, oltre ai contenuti
minimi necessari previsti da detti articoli, anche:
1) - la cessione gratuita, entro termini prestabiliti,
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primarie indicate nella
tabella C) della presente legge, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondarie di cui alla citata tabella
C), nella misura richiesta dal DM 2/ 4/ 1968, n. 1444, salvo diversa indicazione
degli strumenti urbanistici vigenti;
2) - la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le
opere di urbanizzazione primaria, salvo la parziale monetizzazione delle stesse
ai sensi del precedente art. 24;
3) - l' obbligo dei proprietari di contribuire, in misura
non inferiore a quanto fissato dalle tabelle parametriche comunali alle spese
di urbanizzazione secondaria, salvo la realizzazione diretta delle stesse ai
sensi del precedente art. 24;
4) - al momento del rilascio della concessione edilizia per
le trasformazioni di aree gia' lottizzate, va scomputato dal contributo di cui
agli artt. 5 e 10 della legge 28/ 1/ 1977, n. 10, l' importo gia' corrisposto
dal lottizzante, per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, in sede
di stipula della convenzione lottizzattiva.
Per la durata di due anni dall' entrata in vigore della legge
statale 5- 8- 1978, n. 457 e' consentita la rateizzazione degli oneri di
urbanizzazione e secondari, nelle forme di cui all'art. 47 della presente
legge.
TITOLO IV
CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO
DI COSTRUZIONE
ARTICOLO 36
(Oggetto della normativa)
Il
contributo afferente il costo di costruzione, ai sensi degli artt. 6 e 10 della
legge 28.1.1977 n. 10, nei Comuni della Puglia viene stabilito in applicazione della
tabella (O) allegata alla presente legge.
TITOLO V
CONVENZIONE TIPO E ATTO D'
OBBLIGO TIPO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA
ARTICOLO 37
(Oggetto della normativa)
1. I
Comuni della Puglia, ai fini della concessione relativa agli interventi di
edilizia abitativa, di cui agli artt. 7, 8 e 9/ b della legge 28-1- 1977 n. 10
sono tenuti ad uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali d'
obbligo alle seguenti convenzioni tipo e relativi criteri:
Convenzione tipo per la concessione relativa agli interventidi
edilizia abitativa convenzionata di cui all' art.8 della legge 28- 1- 197, n.
10.
L' anno…………………..; il giorno……………..del mese di………….. in …………. .
Il Comune………… rappresentato dal Sindaco pro - tempore Signor………………
in esecuzione della delibera consiliare N………………. in data……………………………
e
il Signor…………………. nato a il ………… domiciliato in ………… alla
Via…………..
nella qualita' di……………..
premesso
che il Signor…………………… ha ottenuto la concessione n………in data…….
per la costruzione di n……………… fabbricati per complessivi n……alloggi, alla Via
…………………………del Comune di………………. , su di un' area della superficie complessiva di
mq…………………….., distinta in catasto alla partita ………… foglio ………….
Particelle…………….. piu' precisamente individuata nella planimetria (allegato
<<……………… >>);
che il titolare della concessione, in riferimento alla concessione
stessa, deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati in base alla convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi
dell' art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
che sull' area oggetto della concessione gia' esistono le opere di
urbanizzazione realizzate dal Comune di ……………………………consistenti…………………. (oppure
che sull' area dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario le
seguenti opere di urbanizzazione)…………………………………………………………….
Vista la concessione rilasciata dal Sindaco del Comune di
……………………………….
in data……………………… con la quale e' stata determinata in L…………………………
la quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione
(ovvero sono state poste a carico del concessionario le opere di urbanizzazione
sopra indicate).
Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue:
CAPO I: Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi
La Tipologia e le caratteristiche costruttive degli alloggi sono
le seguenti:
TIPO..............
- superficie utile: ................
- servizi:.............................
- superficie scoperta:..........
TIPO...............
- superficie utile:................
- servizi:............................
- superficie scoperta:..........
TIPO.............
- superficie utile:...............
- servizi:...........................
- superficie scoperta:.........
NOTA BENE
I tipi di alloggi che possono formare oggetto della convenzione
dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:
TIPO A - superficie utile: mq. 45/ 60
servizi: Bv oppure Bd
superficie minima scoperta: 6/ 10 mq.
TIPO B - superficie utile: mq. 60/ 75
servizi: Bv oppure Bd + Bs
superficie minima scoperta: 6/ 12 mq.
TIPO C - superficie utile: mq. 75/ 90
servizi: Bv oppure Bd + Bs
superficie minima scoperta: 8/ 14 mq.
TIPO D - superficie utile: mq. 90/ 105
servizi: Bv + Bd
superficie minima scoperta 10/ 16 mq.
TIPO E - superficie utile mq. 105/ 120
servizi: Bv + Bd
superficie minima scoperta 12/ 18 mq.
Altri tipi
Altri tipi di alloggi stabiliti dal Comune fino ad un massimo di
superficie utile abitabile di 140 mq.
Le << superfici utili >> dell' alloggio vanno intese come
superfici utili nette interne all' alloggio con l' esclusione di ogni altro
spazio esterno come logge, balconi, cantine; soffitte, autorimesse e simili.
Per quanto riguarda i << Servizi >> si e' inteso
indicare con << Bv >> un servizio dotato di vasca da bagno, lavabo,
tazza da cesso e bidet: con << Bd >> un servizio dotato di doccia,
lavabo, tazza da cesso e bidet: con << Bs >> un servizio semplice e
cioe' dotato soltanto di lavabo, tazza da cesso e bidet.
Per quanto riguarda le pertinenze della residenza, quali cantine,
soffitte, autorimesse singole o collettive, androni d' ingresso e porticati
liberi ed altri locali singoli o collettivi a
stretto servizio della residenza, la superficie minima ammessa e'
pari al 20% di quella utile salvo i casi in cui il Comune per particolari
situazioni socio - economiche stabilisca una diversa percentuale.
I porticati liberi ed i piani a pilotis sono esclusi dal computo
della superficie complessiva qualora gli stessi siano destinati ad uso privato
ovvero non siano espressamente richiesti dagli strumenti urbanistici. La
volumetria dell' edificio realizzato non potra' essere inferiore di oltre il
10% alla massima consentita dallo strumento urbanistico in relazione anche ai
distacchi dai confini ed alle altezze massime previste.
La Convenzione puo' ovviamente riguardare alloggi appartenenti ad
una o piu' tipologie ed aventi uguali o diverse caratteristiche costruttive.
Le caratteristiche costruttive e di finitura degli alloggi, gli
impianti igienico - sanitari, gli impianti elettrici, l' impianto di
riscaldamento, ecc. sono qui di seguito precisati:
NOTA BENE
Le caratteristiche costruttive, di finitura, degli impianti
tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno essere almeno quelle di tipo
medio, adottate dall' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
alla quale appartiene il Comune interessato.
Il Comune effettuera' a mezzo del proprio Ufficio Tecnico,
periodici controlli e verifiche durante il corso dei lavori al fine di
accertare la conformita' delle tipologie e delle caratteristiche costruttive
innanzi precisate.
I provvedimenti conseguenti ad eventuali rilievi dovranno essere
notificati dal Comune al Concessionario entro 10 gg. dall' accertamento e
dovra' essere fissato un congruo termine per l' adeguamento.
L' agibilita' degli alloggi sara' concessa dal Comune previo
collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a spese del Concessionario.
Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di
abitabilita', dovranno essere iniziate entro 15- 30 giorni dalla raccomandata
del Concessionario attestante la ultimazione dei lavori ed il certificato
relativo dovra' essere emesso entro 30- 60 giorni dall' ultimazione delle opere
medesime, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relative a
pareri obbligatori da parte di altri organismi pubblici.
CAPO II: Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi
obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra - vendita degli
stessi e' stabilito in L......... / mq. di Sc di cui al DM 10.5.1977.
Tale prezzo e' ricavato in base a:
a) costo delle aree, determinato ai sensi dei commi 1°e 3° dello
art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, L............... ;
b) costo della costruzione determinato ai sensi dell’art. 6 della
legge 28 gennaio 1977 giusto decreto del Ministero dei LL.PP. n….. in data….;
c) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera
consiliare n........ in data......... , in conformita' delle tabelle
parametriche della regione nella misura di L............. ;
d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese
tecniche e generali, IVA ed altri oneri fiscali nella misura effettivamente
sostenuta e documentata, L……corrispondente al % del costo di costruzione di cui
al precedente punto b).
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito nella
presente convenzione e' suscettibile di periodiche variazioni con frequenza
biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione
intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa, applicando una
percentuale di deprezzamento nella misura dello 0,5% annuo nei primi dieci anni
e dell'1% annuo nei successivi.
Durante il periodo di validita' della presente convenzione, i
negozi di compra - vendita successivi al primo rimangono anche essi
assoggettati al regime previsto dal presente Cap. II.
NOTA BENE
I Comuni dichiarati sismici di prima e seconda categoria possono
aumentare il costo di costruzione di cui al punto b) fino al 5% del costo
stesso.
CAPO III: Determinazione dei canoni di locazione.
Il canone di locazione viene per ora determinato in L....... pari
al 3% del prezzo di cessione dell' alloggio, come sopra determinato, e sara'
adeguato automaticamente alla percentuale che sara' fissata da leggi dello
Stato.
Il canone di locazione e' suscettibile di periodiche variazioni,
con frequenza biennale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa.
CAPO IV: Clausole penali
Non e' consentita la locazione degli alloggi di cui alla presente
convenzione prima del rilascio del certificato comunale di abitabilita'. In
caso di inosservanza di tale pattuizione il Concessionario sara' tenuto al
pagamento di una penale pari al canone semestrale di locazione.
Il Concessionario e' tenuto al pagamento del contributo di cui
all' art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in proporzione agli alloggi
ceduti o locati in violazione dei patti convenzionali, qualora contravvenga alle
pattuizioni di cui alla presente convenzione circa i prezzi di cessione ed i
canoni di locazione degli alloggi.
CAPO V: Durata della convenzione
La durata di validita' della presente convenzione e' fissata in
anni trenta
Convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di
edilizia abitativa convenzionata di cui all’art. 9/b della legge 28.1.1977, n.
10.
L' anno…………… il giorno ……………del mese di ……………..in……………………..
Il Comune di ………………rappresentato dal Sindaco pro - tempore Signor
………. in esecuzione della delibera consiliare n…………….in data………………………………
E
il Signor………….. nato a ………………… il domiciliato in………………………
alla Via ……………………. nella qualita' di ………………………………………………
Premesso
Che il Signor …………………… ha ottenuto la concessione n………. in data
per l' intervento di attinente l' edificio……………………………………..
o parte di edificio per complessivi n…………………………….. alloggi alla
Via…………..
del Comune di ………………….., distinto in catasto alla partita
…………………….. ,
foglio ……………… , particelle ………………… ,piu' precisamente individuato
nella planimetria (allegato <<……………………………………….. >>);
che il titolare della concessione, in riferimento alla concessione
stessa, deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati in base alla convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi
dell' art. 9/ b della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Che nell' isolato interessato dall' intervento di cui alla
concessione gia' esistono le opere di
urbanizzazione realizzate dal Comune di …………………..
consistenti……………………
(oppure dovranno essere realizzate a cura e spese del
concessionario le seguenti opere di urbanizzazione)
Vista la concessione rilasciata dal Sindaco del Comune di …………. in
data……….con la quale e' stata determinata in L……………………la quota del contributo
afferente gli oneri di urbanizzazione; (ovvero sono state poste a carico del
concessionario le opere di urbanizzazione sopra indicate).
Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue:
CAPO I: Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi
La tipologia e le caratteristiche costruttive degli alloggi sono
le seguenti:
TIPO............
- superficie utile................
- servizi:............................
- superficie scoperta:..........
TIPO............
- superficie utile ................
- servizi:.............................
- superficie scoperta:...........
TIPO...............
- superficie utile .................
- servizi:.............................
- superficie scoperta:..........
NOTA BENE
I tipi di alloggi che possono formare oggetto della convenzione
dovranno avere una superficie massima utile di calpestio di 140 mq.
Le << superfici utili >> di calpestio dell' alloggio
vanno intese come superfici utili nette interne all' alloggio con l' esclusione
di ogni altro spazio esterno come logge, balconi, cantine, soffitte,
autorimesse e simili.
Per quanto riguarda i << Servizi >> ogni alloggio
dovra' almeno essere dotato di un( Bv):
servizio dotato di vasca da bagno, lavabo, tazza da cesso e bidet.
Per quanto riguarda le pertinenze dell' alloggio, quali cantine,
soffitte, autorimesse singole o collettive, androni d' ingresso e porticati
liberi ed altri locali singoli o collettivi a stretto servizio dell' alloggio,
la superficie minima ammessa e' pari al 25% di quella utile salvo i casi in cui
il Comune per particolari situazioni socio - economiche stabilisca una diversa
percentuale.
I porticati liberi sono esclusi dal computo della superficie
complessiva qualora gli stessi siano destinati ad uso privato.
La superficie utile degli alloggi non potra' essere aumentata ne'
potranno essere consentiti mutamenti delle destinazioni d' uso.
La Convenzione puo' ovviamente riguardare alloggi appartenenti ad
una o piu' tipologie ed aventi uguali o diverse caratteristiche costruttive.
Le caratteristiche costruttive e di finitura degli alloggi, gli
impianti igienico - sanitari, gli impianti elettrici, l' impianto di
riscaldamento, ecc. sono qui di seguito precisati:
......................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
NOTA BENE
Le caratteristiche costruttive, di finitura, degli impianti
tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno essere almeno quelle di tipo
medio, adottate dall' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia al
quale appartiene il Comune interessato.
Il Comune effettuera' a mezzo del proprio Ufficio Tecnico,
periodici controlli e verifiche durante il corso dei lavori al fine di
accertare la conformita' delle opere al progetto approvato ed alle condizioni
di cui alla presente convenzione.
I provvedimenti conseguenti ad eventuali rilievi dovranno essere
notificati dal Comune al Concessionario entro 10 gg. dall' accertamento e
dovra' essere fissato un congruo termine per l' adeguamento.
L' agibilita' degli alloggi sara' concessa dal Comune previo
collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a spese del Concessionario.
Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di
abitabilita', dovranno essere iniziate entro 15- 30 giorni dalla raccomandata
del Concessionario attestante la ultimazione dei lavori ed il certificato
relativo dovra' essere emesso entro 30- 60 giorni dall' ultimazione delle
operazioni medesime, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti
relative a pareri obbligatori da parte di altri organismi pubblici.
CAPO II: Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi
obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra – vendita degli
stessi e' stabilito in L. / mq. di Sc di cui al DM 10/ 5/ 1977.Tale prezzo e'
ricavato in base:
a) costo della costruzione pari al 50% del costo determinato ai
sensi dell’art., 6 della legge 28.2.99, n. 10 giusto decreto del Ministero
LL.PP 10.5.1977;
b) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera
consiliare n. in data , in conformita' delle tabelle
parametriche della Regione nella misura di L.................... ;
c) costo documentato dell' intervento di restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione determinato dal Comune ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese
tecniche generali, IVA ed altri oneri fiscali nella misura effettivamente
sostenuta e documentata, L……….corrispondente al % del costo di costruzione di
cui al precedente punto b).
Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito nella presente
convenzione e' suscettibile di periodiche variazioni con frequenza biennale in
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo
la stipula della convenzione stessa, applicando una percentuale di
deprezzamento nella misura dell' 1% annuo nei primi dieci anni e del 2% annuo
nei successivi.
Durante il periodo di validita' della presente convenzione, i
negozi di compra – vendita successivi al primo rimangono anche essi
assoggettati al regime previsto dal presente cap.II.
NOTA BENE
I Comuni dichiarati sismici di prima e seconda categoria possono
aumentare il costo di costruzione di cui al punto a) fino al 5% del costo
stesso.
CAPO III: Determinazione dei canoni di locazione
Il canone di locazione viene per ora determinato in L. pari al 3%
del prezzo di cessione dell' alloggio, come sopra determinato, e sara' adeguato
automaticamente alla percentuale che sara' fissata da leggi dello Stato.
Il canone di locazione e' suscettibile di periodiche variazioni,
con frequenza biennale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa.
CAPO IV: Rapporti tra proprietario e locatario
Per gli interventi che comportino l' allontanamento dei locatari
dagli alloggi, i proprietari e/ o loro aventi causa devono assicurare ai
locatari medesimi per l' intera durata dei lavori l' utilizzazione di appositi
alloggi - parcheggio.
Al momento della cessione o locazione dell' alloggio oggetto di
intervento, al locatario va assicurato il diritto di prelazione ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
CAPO V: Clausole penali
Non e' consentita la locazione degli alloggi di cui alla presente
convenzione prima del rilascio del certificato comunale di abitabilita'. In
caso di inosservanza di tale pattuizione il Concessionario sara' tenuto al
pagamento di una penale pari al canone semestrale di locazione.
Il Concessionario e' tenuto al pagamento del contributo di cui
all' art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in proporzione agli alloggi
ceduti o locati in violazione dei patti convenzionali, qualora contravvenga
alle pattuizioni di cui alla presente convenzione circa i prezzi di cessione ed
i canoni di locazione degli alloggi.
CAPO VI: Durata della convenzione
La durata di validita' della
presente convenzione e' fissata in anni trenta
ARTICOLO 38
(Atto unilaterale d' obbligo)
L' atto
unilaterale d'obbligo di cui all' art. 7 della legge 28/ 1/ 77 n. 10 conserva
gli stessi contenuti delle convenzioni tipo di cui al precedente art. 37.
ARTICOLO 39
(Trascrizione delle convenzioni e
dell' atto d' obbligo)
Le
convenzioni o l' atto d' obbligo unilaterale sono trascritti nei registri
immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario. Copia degli stessi
e' inoltre depositata per il periodo di validita' presso la Segreteria
comunale.
ARTICOLO 40
(Aggiornamento delle convenzioni
tipo e dell' atto unilaterale d' obbligo)
Le
convenzioni tipo e l' atto unilaterale d' obbligo sono aggiornate almeno ogni 5
anni con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare.
ARTICOLO 41
(Formazione dell' utenza)
Il
concessionario e suoi aventi causa, a titolo personale o a titolo di
imprenditore privato individuale o collettivo, ovvero se societa' cooperativa di
produzione e lavoro, potranno alienare la proprieta' degli alloggi o darli in
locazione, ove non ostino contrarie disposizioni di legge, alle cooperative di
abitazione, agli IACP, ovvero ad altri Enti Pubblici a condizione che questi
espressamente si impegnino, all' occasione a procedere ad assegnazioni in
conformita' alle vigenti disposizioni in materia, previste da leggi statali e
regionali. Gli IACP hanno diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro
soggetto richiedente pubblico o privato.
ARTICOLO 42
(Criteri per l' edilizia
convenzionata di cui all' art. 8 della legge 28- 1- 77 n. 10)
Il
regime della convenzione di cui all' art. 8 della legge 28- 1- 77 n. 10 si
applica solo nel caso di tipologie edilizie plurifamiliari, nonche'
unifamiliari a schiera.
Non
sono convenzionabili gli edifici che sorgono all' interno del demanio marittimo
o in una fascia di 300 metri determinata a partire dal limite del demanio
stesso o dalla linea media di battigia, con esclusione di quelli che ricadono
nelle zone omogenee di tipo A e B di cui al DM 2- 4- 68 n. 1444.
Il
Comune puo' proporre progetti tipo per la realizzazione di tipologie edilizie
convenzionate, in relazione a specifiche situazioni socio - economiche ed
ambientali.
Il
convenzionato che adotti tali proposte corrisponde al Comune una quota delle
spese effettivamente sostenute, stabilita dal Consiglio Comunale.
Il
convenzionato che per gli impianti di riscaldamento adotti tecnologie fruenti
di energia solare potra' ottenere dal Comune l' aumento del costo di
costruzione, di cui al punto b) della convenzione tipo, nella misura del 5% del
costo stesso. La richiesta di convenzione puo' essere presa in esame dall'
Amministrazione comunale soltanto se presentata contestualmente alla richiesta
di concessione o successivamente alla stessa purche' i lavori non siano ancora
iniziati.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 43
Per
quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, ove compatibili, le
norme della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed
integrazioni, le norme delle leggi statali 28- 1- 1977, n. 10 e 5-8- 1978, n.
457, nonche' le altre disposizioni di leggi e decreti statali e regionali in
materia urbanistico - edilizia e sulla tutela ed uso del suolo.
Il
Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, puo' delegare le
proprie competenze, stabilite dalla presente legge, all' Assessore al ramo.
La
presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Data a Bari,
addì 12 febbraio 1979
Tabella A
Classi di comuni in relazione alla popolazione residente al 31/ 12
dell' anno precedente alla data di adozione della delibera del consiglio
comunale di cui all' art. 21
Classe 1^ Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
Classe 2^ Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
Classe 3^ Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
Classe 4^ Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti;
Classe 5^ Capoluoghi di Provincia.
Tabella B/ 1
COSTO BASE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
RIFERITO A METRO QUADRATO DI SUPERFICIE GLOBALE DETERMINATA IN BASE ALL' ART.
32 RELATIVO A CIASCUNA CLASSE DI COMUNE
CLASSE DI
COMUNI
|
OPERE DI
URBANIZZAZIONE
|
0,25
|
0,50
|
1,00
|
1,50
|
2,00
|
2,50
|
1^ classe
|
UP
US
UT
|
26.000
12.000
38.000
|
18.000
12.000
30.000
|
10.000
12.000
22.000
|
9.000
12.000
21.000
|
26.000
12.000
38.000
|
4.500
12.000
16.500
|
2^ classe
|
UP
US
UT
|
27.000
12.530
39.530
|
18.590
12.530
31.120
|
10.760
12.530
23.920
|
27.000
12.530
39.530
|
9.600
12.530
22.130
|
5.100
12.530
17.630
|
3^ classe
|
UP
US
UT
|
28.000
13.060
41.060
|
19.190
13.060
32.250
|
11.530
13.060
24.590
|
28.000
13.060
41.060
|
10.200
13.060
23.260
|
5.700
13.060
18.760
|
4^ classe
|
UP
US
UT
|
29.000
13.580
42.580
|
19.780
13.580
33.360
|
12.290
13.580
25.870
|
29.000
13.580
42.580
|
10.800
13.580
24.380
|
6.300
13.580
19.880
|
5^ classe
|
UP
US
UT
|
30.000
14.100
44.100
|
20.400
14.100
34.500
|
12.900
14.100
27.000
|
30.000
14.100
44.100
|
11.400
14.100
25.500
|
6.900
14.100
21.000
|
ITF = Indice di fabbricabilità territoriale in (mc/mq); UP =
Urbanizzazione primaria; US = Urbanizzazione secondaria; UT = Urbanizzazione
totale
Tabella B/2
COSTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER COSTRUZIONI COMMERCIALI E
DIREZIONALI IN FUNZIONE DELLE ZONE INDIPENDENTEMENTE DALLE CLASSI DI COMUNI
IFT
UT
|
0,25
32.000
|
0,50
27.000
|
1,00
23.000
|
1,50
16.000
|
2,00
12.000
|
Oltre 2,50
10.000
|
Tabella B/3
COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IMPIANTI TURISTICI
INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSE DEI COMUNI
A) - Alberghi o pensioni
Le concessioni relative a costruzioni destinate ad alberghi o
pensioni sono soggette a contributi pari a quelli relativi ad edifici residenziali.
B) - Villaggi turistici
Le concessioni relative a costruzioni destinate a villaggi
turistici sono soggette a contributi pari a quelli relativi ad edifici
residenziali riferiti alla 5a classe di Comuni ed all' indice di
fabbricabilita' territoriale di 0,25.
C) - Attrezzature di soggiorno temporaneo.
Per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e
simili, le opere di urbanizzazione necessarie, compreso l' impianto di
depurazione, devono essere realizzate a cura e spese del concessionario all'
interno dell' area relativa; oltre a tali oneri e' a carico del concessionario
un contributo pari al costo degli allacciamenti che il comune determina in
relazione alla situazione di fatto ed in proporzione alle previsioni di
insediamento della intera zona.
Tabella C
OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INCIDENZA RELATIVA SUI COSTI BASE
FISSATI DALLA TABELLA B
1) - Opere di urbanizzazione primaria
a) - Strade 26%
b) - Spazi di sosta e parcheggio 4%
c) - Rete fognante 16%
d) - Impianto di depurazione 8,3%
e) - Rete di distribuzione delle acque 14%
f) - Rete di distribuzione energia elettrica 9,5%
g) - Rete di distribuzione del gas 1%
h) - Rete telefonica 0,5%
i) - Pubblica illuminazione 3,3%
l) - Allacciamenti generali ed oneri ridotti 5%
m) - Verde attrezzato 4,1%
n) - Smaltimento rifiuti solidi 8,3%
2) - Opere di urbanizzazione secondaria
a) - Asili nido 10%
b) - Scuole materne 17%
c) - Scuole elementari 30%
d) - Scuole medie 25%
e) - Edifici per il culto 2%
f) - Attrezzature socio - culturali 8%
g) - Attrezzature sanitarie 2%
h) - Attrezzature commerciali e mercati 4%
i) - Spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere 2%
Tabella D
COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEL COSTO BASE DETERMINATO DALLA
TABELLA B, IN FUNZIONE DELL' ANDAMENTO DEMOGRAFICO RIFERITO ALLA POPOLAZIONE
RESIDENTE NELL' ULTIMO DECENNIO.
-Comuni che presentano un decremento demografico superiore al
3%:
-Comuni con popolazione stazionaria:
- Comuni che presentano un incremento oltre il 3%:
|
1^, 2^, 3^ classe
0,80
0,90
1,10
|
4^ classe
0,85
0,95
1,15
|
5^ classe
1
1
1,20
|
Tabella E
COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEL COSTO DI BASE DETERMINATO DALLA
TABELLA B E IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DAL CAPOLUOGO INDIPENDENTEMENTE DALLE
CLASSI DI COMUNI.
Comuni della 5a classe e Comuni compresi in una fascia della
profondita' di Km. 10 dal confine del territorio del Capoluogo: 1.10.
Tabella F
COEFFICIENTI DI CORREZIONE DEI COSTI BASE DI URBANIZZAZIONE DA
APPLICARE NEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI RICADENTI IN FASCE PARALLELE ALLA COSTA
CON ESCLUSIONE DELLE ZONE OMOGENEE DI TIPO A E B DEL DM 2- 4- 1968 N. 1444 E
DEI NUCLEI PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, INDIPENDENTEMENTE DALLE
CLASSI DI COMUNI:
fino a mt. 500……………………………. 1,5
da mt. 500 a mt. 2.000 ……………………1,3
da mt. 2001 a mt. 5.000………………….. 1,10
Tabella G
COEFFICIENTE DI CORREZIONE IN FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.
RESIDENZIALE E PRODUTTIVO
TIR. DIREZ. COMMERCIALE
Omogenee di tipo A
Omogenee di tipo B
Omogenee di tipo C
|
PEEP
PIP
0,5
0,5
0,6
|
N.C.
1,3
1,2
1
|
RIC
1,1
1,2
1
|
RE
0,2
0,3
0,5
|
RI
EC
0,6
0,8
0,8
|
PEEP
PIP
0,5
0.5
0,6
|
N.C.
1,5
1
1
|
RE
0,2
0,3
0,5
|
RIC
1
0.8
0,5
|
RI
EC
0.8
0,6
0,5
|
RI: ristrutturazione;
RE: restauri e risanamento conservativo;
EC: edilizia convenzionata art. 7 legge 10/77;
RIC: ricostruzione;
PEEP: zone di edil. Residenziale pubblica;
NC: nuove costruzioni;
PIP: zone di insediamenti produttivi art. 27 L. 865/71.
Tabella H
DETERMINAZIONE DEL COSTO BASE PER OPERE E IMPIANTI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, RESIDENZE DI SERVIZIO O ASSIMILABILI, PER METRO QUADRATO DI
SUPEWRDICIE COPERTA A PIANO
CLASSI DI ATTIVITA' PER NUMERO DI
ADDETTI
|
da 1 a 10
|
da 11 a 50
|
da 51 a 2000
|
da 201 a 1000
|
oltre 1.000
|
UP
US
|
3.500
1.750
|
4.1000
1.750
|
4.600
1.750
|
5.000
1.750
|
5.600
1.750
|
Tabella I
COEFFICIENTI DI CORREZIONE DA APPLICARE AI COSTI BASE DESUNTI
DALLA TABELLA H IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO E AL TIPO DI INDUSTRIA.
|
Ampliamenti
|
Nuovi insediamenti
|
Nuovi insediamenti in zone PP
|
a)- Industrie per la
trasformazione di prodotti agricoli, zootecnie, artigianato…
b) - Industrie non comprese nel punto a)..
|
0,2
0,6
|
0,3
0,9
|
0,2
0,8
|
Tabella L
RELAZIONE INTERCORRENTE TRA GLI INDICI DI FABBRICABILITA' FONDIARIA
E DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE.
IFF (mc/mq)
|
0,1
|
0,5
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
18 mq/ab-80 mc/ab
18 mq/ab-100mc/ab
12 mq/ab-80 mc/ab
12 mq/ab-100 mc/ab
|
0,09
0,09
0,09
0,08
|
0,40
0,41
0,42
0,42
|
0.73
0,76
0,78
0,80
|
1,24
1,32
1,38
1,45
|
1,61
1,75
1,86
1,98
|
1,90
2,09
2,25
2,43
|
2,12
2,37
2,57
2,81
|
2,30
2,60
2,84
3,14
|
2,45
2,79
3,07
3,42
|
2,57
2,95
3,27
3,67
|
2,68
3.09
3,45
3,89
|
2,77
3,25
3,60
4,09
|
Tabella M
COMUNE DI________________
PROV.___________ CLASSE DI
APPARTENENZA__________________
Art. 23 - DETERMINAZIONE
COSTO BASE EDILIZIA RESIDENZIALE – COMMERCIALE - DIREZIONALE
IFT
Mc/Mq
0,25
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
|
URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U.P.)
|
URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U.S.)
|
IPOTESI CHE RICORRE
|
COSTO BASE U.P. L.______________ U.S. L._____________________
Art. 21 GRADUALITA’ DI APPLICAZIONE PERC. APPL. %
COSTO BASE U.P. L.______________ U.S. L._____________________
Art. 24 DECURTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 9,5%
RETE DI DITRIBUZIONE GAS 1,0%
RETE TELEFONICA
0,5%
DECURTAZIONE
U.P. L._______________
Art. 25 CORREZIONE COSTO BASE IN FUNZIONE DELL’ANDAMENTO
DEMOGRAFICO
Andamento demografico
|
Ipotesi che ricorre
|
Correzione %
|
Incremento +
|
Decremento -
|
Decremento maggiore del 3%
- 3% (Stazionario)
+ 3%
Incremento maggiore del 3%
|
|
|
|
|
U.P. L.___________ U.S.
L.______________
Art. 26 COEFFICIENTE DI CORREZIONE
PER DISTANZA DAL CAPOLUOGO U.P. L. __________ U.S.
L.______________
Art. 27 COEFFICIENTE DI
CORREZIONE
PER DISTANZA DALLA COSTA
IPOTESI CHE RICORRE U.P.
L.___________ U.S. L.______________
Art. 28 COEFFICIENTE RELATIVO AL
TIPO DI INTERVENTO ED ALLE
ZONE OMOGENEE IPOTESI CHE
RICORRE U.P.
L.___________ U.S. L.______________
Art. 29 CONTRIBUTO DA APPLICARE
PER MQ DI COSTRUZIONE COSTO U.P. L.__________
U.S. L._______________
Tabella N
COEFFICIENTI CORRETTIVI DELLA TABELLA RELATIVA AI COSTI DI
URBANIZZAZIONE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEO – MORFOLOGICHE DEI
TERRENI.