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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2004
Numero
4
Data
19/03/2004
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale pugliese
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 23 marzo 2004, n. 34.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I


Art. 1

(Finalità)


1. Il Consiglio regionale della Puglia promuove la costituzione della Fondazione del Consiglio regionale.

2. La Fondazione opera senza fini di lucro in tutti i settori di attività del Consiglio regionale e in particolare:

a) promuove convegni, seminari, mostre e assegna borse di studio;

 

b) sviluppa   rapporti   di   collaborazione con istituti universitari di ricerca e culturali operanti nel territorio regionale, nazionale ed estero;

 

c) cura  la  realizzazione,  pubblicazione  e  divulgazione  di testi inerenti gli atti più significativi del Consiglio regionale soprattutto valorizzando la "memoria storica" dell'istituzione e cura l'archivio storico del Consiglio;

d) svolge ogni altra iniziativa a essa affidata dagli organi istituzionali della Regione Puglia.


Art. 2

(Patrimonio)


1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:


a) dalla dotazione iniziale di euro 50 mila;


b) da contributi di enti e privati destinati espressamente all'incremento del patrimonio;


c) dalle somme che il Comitato esecutivo della Fondazione destinerà espressamente a incremento del patrimonio  prelevato dagli introiti derivanti dalle attività.


Art. 3

(Entrate)


1. Le entrate di cui dispone la Fondazione per lo svolgimento delle attività di istituto sono costituite:

 

a) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio;

 

b) dai contributi e dalle elargizioni che a essa pervengono e che non siano destinate all'incremento del patrimonio;

 

c) da un contributo obbligatorio ritenuto mensilmente d'ufficio ai Consiglieri regionali in carica, nella misura determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in percentuale comunque non superiore all'1 per cento della loro indennità lorda di mandato mensilmente percepita;

 

d) dallo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale, nella misura massima di euro 50 mila;

 

e) dai proventi derivanti delle attività svolte.



Art. 4

(Organi)


1. Sono organi della Fondazione:


a) l'Assemblea generale;


b) il Comitato esecutivo;


c) il Presidente;


d) il Collegio dei revisori.


Art. 5

(Assemblea generale)


1. L'assemblea generale è composta dal Presidente della Fondazione, che la convoca e la presiede, e da otto cittadini pugliesi che siano stati Consiglieri regionali, di cui cinque designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza, nonché dal Presidente dell'Associazione Consiglieri o suo delegato.


Art. 6

(Comitato esecutivo)


1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e lo convoca, e da tre membri eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno in rappresentanza dei Gruppi consiliari di minoranza.


Art. 7

(Presidente)


1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del Consiglio regionale della legislatura precedente.

2. In caso di rinuncia o di impedimento permanente, il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente del Consiglio regionale, che lo sceglie tra i Consiglieri regionali della legislatura in corso o di quelle precedenti.


Art. 8

(Collegio dei revisori)


1. Il Collegio dei revisori svolge compiti di controllo della gestione della Fondazione. Esso è composto dal Presidente e da due componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Fondazione, tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

 

Art. 9

(Durata delle cariche)

 

1. Le cariche di Presidente della Fondazione, di componente dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, di Presidente e componente il Collegio dei revisori durano l'intera legislatura, cessano con il termine della stessa e non possono essere rinnovate.


Art. 10

(Retribuzioni)


1. I componenti dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo non percepiscono alcun compenso per le attività svolte.

2. Il Comitato esecutivo determina la misura del rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, che non spetta, comunque, ai componenti che sono Consiglieri regionali in carica.


Art. 11

(Statuto)


1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio approva lo Statuto della Fondazione, che stabilisce, tra l'altro, funzioni, compiti, attribuzioni e incompatibilità degli organi di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d).


Art. 12

(Costituzione)


1. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione e adottare i provvedimenti applicativi della presente legge.


Art. 13

(Norme transitorie)


1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a dotare la Fondazione di sede, servizi e personale regionale e assegna un contributo finanziario quale dotazione iniziale e per i costi  necessari per l'inizio dell'attività.

2. Sino al termine della legislatura in corso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale svolge le funzioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo di cui agli articoli 5 e 6 esercitando unicamente compiti di ordinaria amministrazione.

3. Contestualmente all'elezione del Presidente del Consiglio regionale dell'ottava legislatura, il Presidente del Consiglio uscente assume i poteri di Presidente della Fondazione e provvede a porre in essere gli adempimenti per la costituzione dell'Assemblea generale, del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori.


Art. 14

(Norme finanziarie)


1 .L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'inizio e la fine di ciascun anno solare.


2. Gli oneri per la dotazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett a), sono a carico del bilancio regionale.


3. Per l'esercizio finanziario 2004, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sullo stanziamento di competenza del capitolo 1070/2004 U.P.B. 1.1.1.


4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.