Art. 1
1. L'articolo 27 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è sostituito dal
seguente:
"Art. 27 (Parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice)
1.Vengono confermati parchi naturali
regionali di cui all'articolo 2, lettera a), il parco naturale attrezzato di
Porto Selvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n.21, nonché il
parco naturale in località Lama Balice del comune di Bari, istituito con
decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1992, n. 352.".
Art. 2
1. I parchi naturali regionali di Porto Selvaggio
del comune di Nardò e Lama Balice del comune di Bari sono soggetti alle norme
di cui all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e alla l.r. 19/1997.
I termini previsti dall'articolo 6 della l.r. 19/1997 decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'esaurimento delle procedure previste dall'articolo 6 della
l.r. 19/1997, la gestione provvisoria dei parchi naturali di interesse regionale
di Porto Selvaggio e Lama Balice sono affidati rispettivamente al Sindaco di
Nardò e al Sindaco di Bari. La vigilanza sulla gestione è affidata all'Ufficio
parchi e riserve naturali della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 23 della
l.r. 19/1997.
Data a Bari, addì 1 giugno 2004