Art. l
(Finalità)
l. La Regione promuove
ogni iniziativa idonea a perseguire l'obiettivo di ridurre i rischi connessi
alla mobilità delle persone e delle merci in tutte le sue manifestazioni e
circostanze e a garantire la sicurezza nei trasporti quale valore primario che
concorre a determinare la qualità della vita.
Art. 2
(Programmazione)
1. La Regione conforma
la programmazione degli interventi nei settori del trasporto delle persone e
delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti in coerenza con gli
indirizzi dei Piano nazionale della sicurezza stradale, del Piano regionale dei
trasporti e successivi aggiornamenti, dei Piani provinciali dei trasporti di
bacino e dei Piani urbani della mobilità, ove esistenti.
2. In conformità agli strumenti di
pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri e gli
indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per il
loro coordinamento con i programmi formulati dagli enti competenti in materia,
anche ai fini del migliore uso delle risorse disponibili. La Giunta regionale
incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno
inquinanti.
Art. 3
(Interventi)
l. La Regione per
l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati,
prioritariamente, a elevare i livelli di sicurezza della rete stradale pugliese,
svolgendo un ruolo di indirizzo e coordinamento tra i diversi enti preposti alla
gestione delle infrastrutture ricadenti nel territorio regionale e favorendo la
partecipazione delle loro risorse professionali e finanziarie.
2. Gli interventi sono
finalizzati:
a) a ridurre il numero e gli effetti
degli incidenti stradali;
b) a migliorare le condizioni di
percorribilità delle infrastrutture già esistenti;
c) a coinvolgere tutte le amministrazioni
competenti in materia di sicurezza stradale e gli organismi pubblici o privati
di comprovata esperienza che possono contribuire al suo
miglioramento;
d) a promuovere iniziative di carattere
informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza
stradale.
Art. 4
(Contenuto degli
interventi)
l. Al fine di realizzare
gli interventi di cui all'articolo 3, la Regione promuove iniziative aventi per
oggetto:
a) l'attivazione di meccanismi di
coordinamento e concertazione fra Regione, enti locali, enti gestori delle reti
e dei servizi di trasporto, altri soggetti, pubblici e privati, direttamente o
indirettamente interessati ai temi della sicurezza e della mobilità
sostenibile;
b) la conoscenza
dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteoclimatiche nonché delle
caratteristiche del traffico e i principali fattori di
rischio;
c) la
predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di
mobilità e di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente;
d) la progettazione
e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle
infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
e) l'azione di
prevenzione, controllo e repressione, attraverso un rafforzamento delle
strutture preposte al governo della sicurezza stradale;
f) l'azione
sanitaria, sia sotto il profilo della prevenzione, sia con riferimento alla
natura e alla tempestività del primo e del pronto
soccorso;
g) la realizzazione
d'interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle
infrastrutture;
h) iniziative di
carattere informativo, educativo e formativo rivolte a cittadini, imprese,
tecnici e decisori finalizzati alla sicurezza stradale e all'impiego di mezzi
appropriati;
i) la formazione di
consulte locali (comunali e/o provinciali) a carattere intersettoriale
(trasporti, infrastrutture, sanità, affari sociali, formazione, ecc.) con larga
partecipazione del sistema locale delle rappresentanze
sociali.
Art. 5
(Soggetti
competenti a realizzare gli interventi)
l. La Regione può
realizzare gli interventi di cui alla presente legge in forma diretta o in
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, di comprovata esperienza
in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture trasportistiche, con i
proprietari o concessionari di infrastrutture stradali o con altri organi
preposti alla gestione del traffico.
2. Agli interventi non realizzati con le
modalità di cui al comma 1 la Regione concorre nella misura massima del 50 per
cento della spesa effettivamente sostenuta dai soggetti
attuatori.
Art. 6
(Consulta e Centro
regionale di monitoraggio e governo
della sicurezza
stradale)
1. È istituita la Consulta regionale per la sicurezza
stradale, quale organo tecnico consultivo e strumento di confronto e di raccordo
delle politiche in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione
trasportistica fra la Regione e le istituzioni locali, le rappresentanze
economiche e le associazioni civili.
2. La Consulta regionale ha compiti di proposta, d'informazione
e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla
Giunta regionale, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando
ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del
sistema della sicurezza dei trasporti.
3. La Consulta si compone dei seguenti membri:
a) l'Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di
Presidente;
b) gli Assessori provinciali ai trasporti o loro delegati;
c) gli Assessori ai trasporti dei Comuni capoluogo o loro
delegati;
d) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni
d'Italia (ANCI);
e) il Dirigente del Settore trasporti o suo delegato;
f) il Direttore dell'Agenzia regionale della mobilità o suo
delegato (1).
Alla Consulta partecipano di diritto i Prefetti o loro
delegati. La Consulta è aperta, a domanda, alla partecipazione di altre
Amministrazioni pubbliche competenti in materia di mobilità e sicurezza
stradale, nonché delle parti sociali, delle imprese, degli utenti della strada
di volta in volta interessati agli specifici temi settoriali affrontati dalla
Consulta.
4. All'Agenzia regionale per la mobilità (AREM), entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono demandati i
compiti del Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale
(CReMSS) come di seguito elencati:
a) avviare una strategia multisettoriale che conduca
all'integrazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di
gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale;
b) proporre alla Consulta di cui al comma 1 e alla Regione le
strategie di contrasto dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con
indicazione di tempi e costi richiesti;
c) proporre alla Regione programmi operativi per l'assistenza e
il rafforzamento delle strutture preposte alla raccolta dei dati
sull'incidentalità stradale, anche attraverso azioni di coordinamento che
migliorino la completezza dei dati, nonché la tempestività di trasmissione verso
i centri di raccolta;
d) migliorare le conoscenze sullo stato dell'incidentalità;
e) proporre alla Regione interventi mirati all'eliminazione
degli elementi di rischio delle infrastrutture stradali;
f) predisporre un programma operativo per la raccolta e
l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati;
g) relazionare periodicamente alla Regione e alla Consulta
regionale sull'attività svolta;
h) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati
monitorati;
i) altri compiti eventualmente demandati dalla Giunta regionale
in materia di sicurezza stradale (2).
5. [La dotazione organica del
personale del Centro regionale di monitoraggio è definita dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore ai trasporti] (3).
6. [Il Centro regionale di
monitoraggio si avvale di un Comitato tecnico che è composto da diciotto
componenti così individuati:
a) due funzionari degli Assessorati regionali competenti in
materia;
b) un rappresentante designato da ciascuna Provincia e Comune
capoluogo;
c) tre consulenti esterni esperti e tecnici del settore;
d) tre rappresentanti, designati da ciascun ente e/o
associazione partecipanti alla Consulta, di comprovata esperienza in materia di
educazione stradale e di sicurezza dei trasporti.
Il Comitato tecnico è presieduto da uno dei funzionari
regionali componenti o da un esperto della materia appositamente incaricato.
Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede la Giunta regionale, che ne
stabilisce i compensi] (4).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 23, comma 1,
lettera a), L.R.
30 aprile 2009, n. 10. Il testo
originario era così formulato: «f) il Dirigente del Centro regionale di
monitoraggio e governo della sicurezza stradale.».
(2) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera
b), L.R.
30 aprile 2009, n. 10. Il testo
originario era così formulato: «4. È istituito presso la Giunta regionale, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro
regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale quale organo
tecnico-amministrativo di raccordo tra le strutture tecniche delle
Amministrazioni pubbliche che hanno responsabilità dirette in materia di
sicurezza stradale o su temi afferenti, con i seguenti obiettivi e compiti: a)
verificare e definire un ordine di priorità in relazione agli ambiti di
intervento e alle strategie di contrasto dei fattori di rischio per ciascuna
area problematica; b) avviare una strategia multisettoriale che conduca
all'integrazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di
gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale e dei
trasporti; c) proporre alla Consulta di cui al comma 1 le strategie di contrasto
dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi
richiesti; d) predisporre programmi operativi per l'assistenza e il
rafforzamento delle strutture preposte alla raccolta dei dati sull'incidentalità
stradale, anche attraverso azioni di coordinamento che migliorino la completezza
e la qualità dei dati, nonché la tempestività di trasmissione verso i centri di
raccolta; e) migliorare le conoscenze sullo stato dell'incidentalità; f)
migliorare la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti stradali, mediante la
realizzazione d'interventi mirati all'eliminazione degli elementi di rischio; g)
migliorare i comportamenti degli utenti delle infrastrutture trasportistiche,
avviando strategie di contrasto ai principali fattori di rischio; h) verificare
l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore; i) predisporre un
programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante
appropriati sistemi informatizzati, anche al fine di corrispondere alle
richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; j) relazionare
periodicamente alla Consulta regionale sull'attività svolta; k) curare la
pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati; l) fungere da segreteria per
la Consulta regionale.».
(3) Comma abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera c),
L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(4) Comma abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera c),
L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Art. 7
(Spese ammissibili a
contributo)
1. La Regione, per gli
interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi nella misura
massima del 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti attuatori degli
interventi con riguardo a:
a) spese tecniche
di progettazione, studi di fattibilità e di gare;
b) realizzazione di
sistemi di gestione automatizzata e di controllo del
traffico;
c) realizzazione
d'interventi sulle infrastrutture stradali e trasportistiche idonei a regolare
la velocità, migliorare la funzionalità dell'infrastruttura e specializzarne
l'utilizzo in funzione delle diverse componenti del
traffico;
d) realizzazione
d'interventi sulle altre infrastrutture comunque finalizzati alla sicurezza
stradale;
e) eventuali spese
di esercizio da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui
alla lettera b), in misura non superiore, complessivamente, al 50 per cento
delle spese effettivamente sostenute;
f) iniziative volte
all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche
destinate a particolari categorie sociali, quali studenti, giovani, anziani,
portatori di handicap e simili;
g) servizi di
consulenza e assistenza tecnica;
h) attività di
monitoraggio e controllo dei risultati delle azioni poste in
essere.
Art. 8
(Modalità per
l'erogazione dei contributi)
1. In sede di prima
attuazione della presente legge, anche in mancanza degli strumenti di
pianificazione indicati dall'articolo 2, la Giunta regionale stabilisce, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione, i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi, i contenuti e i requisiti dei progetti e le modalità
dei procedimenti istruttori.
2. Nel caso che l'individuazione degli
interventi avvenga tramite una procedura concertativa con i soggetti attuatori,
la concessione dei contributi sarà regolata da un apposito Accordo di programma
approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Dirigente del Settore trasporti
della Regione provvede, con proprio atto, alla concessione dei contributi sulla
base dei criteri e modalità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9
(Forme di
collaborazione nella realizzazione degli interventi)
1. La Regione,
per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove
all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di
programma.
2. La Regione promuove
altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che
privati, i quali perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge,
per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che
impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione
stradale.
3. Qualora per la realizzazione degli
interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso a un procedimento
amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità
competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una Conferenza di servizi ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi) e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 10
(Liquidazione dei
contributi)
1. Alla liquidazione dei
contributi provvede il Dirigente del settore trasporti della Regione, previa
presentazione dei titoli giustificativi delle spese sostenute dai soggetti
attuatori degli interventi.
2. Il beneficiario del contributo decade
dal beneficio qualora gli interventi ammessi a contributo non vengano eseguiti e
completati con le modalità ed entro i termini indicati nel provvedimento di
assegnazione del contributo.
Art.
11
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2004 si fa fronte
mediante l'istituzione di:
a) un nuovo
capitolo di spesa, epigrafato "Spese per l'attuazione degli interventi regionali
in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture trasportistiche, articolo
7, legge regionale n. del " dotato di uno stanziamento di euro 10 mila, in
termini di competenza e cassa, mediante contestuale riduzione di pari importo
dello stanziamento del capitolo 552038 (u.p.b. 8.1.3) del bilancio di previsione
2004;
b) un nuovo
capitolo di spesa, epigrafato "Spese per i1 funzionamento della Consulta e del
Centro regionale di monitoraggio per la sicurezza stradale e delle
infrastrutture trasportistiche, articolo 6 legge regionale n.18 del 25/10/2004",
dotato di uno stanziamento di euro 5 mila, in termini di competenza e cassa,
mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo
2020 (u.p.b. 2.2.2) del bilancio di previsione 2004.
2. Per gli esercizi successivi si
provvederà in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.
Data a Bari, addì 25/10/2004