Onorario spettante ai
collaudatori
Il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti all'organico della
stazione appaltante (dunque anche per quelli nominati dalla Regione ed anche
per i dirigenti regionali) è da valutare, anche per gli iscritti ad ordini
professionali diversi da quelli degli ingegneri ed architetti, in base alle
aliquote della tab. C della legge 143/49 mettendo poi in conto le maggiorazioni
di seguito riportate.
Importo cui si deve fare riferimento
Ai fini della determinazione del compenso l'importo da prendere a base è quello
risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e
maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore.
A tale proposito occorre precisare che concorrono alla maggiorazione
dell'importo da prendere a base per la determinazione del compenso le richieste
dell'appaltatore attinenti l'esattezza delle registrazioni contabili,
l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero derivanti da divergenze tra
l'appaltatore e la direzione dei lavori o determinate dal comportamento
dell'amministrazione o dell'appaltatore nell'adempimento degli obblighi che dal
contratto derivano a carico dell'una o dell'altro, ovvero che possono trarre
origine dalle evenienze imponderabili del compimento dell'opera.
Vanno escluse le richieste di maggiori compensi spettanti all'appaltatore ope
legis quali, ad esempio, gli interessi per ritardato pagamento, che, per
consolidata giurisprudenza, non costituiscono oggetto di riserva.
Vanno altresì escluse le richieste di disapplicazione delle penali per il
maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il
termine contrattuale previsto dal capitolato speciale o dal contratto e con i
limiti previsti dall'art. 117 del Regolamento 554/1999.
Maggiorazioni
Nel caso di commissione di collaudo, il citato compenso, è aumentato del
25% per ogni componente oltre il primo, e diviso tra tutti i componenti la
commissione.
Nel caso sia redatta, su esplicita richiesta della Regione, apposita relazione
acclarante i rapporti fra la stessa ed il soggetto attuatore
dell'intervento ai fini del parere sull'ammissibilità a finanziamento delle
spese sostenute, all'onorario come sopra determinato si applica la
maggiorazione in misura forfetaria del 20%.
All'onorario base va, altresì, aggiunto per revisione tecnico contabile
un ulteriore compenso pari al 30%, in caso di opere contabilizzate a misura, e
al 15% per le opere contabilizzate a corpo, applicando le percentuali ricavate
dalla tabella E della legge 143/49.
Riduzioni
All'onorario come sopra determinato si applica la riduzione prevista dal comma
14-quater dell'articolo 17 della Legge 109/94, nella misura del 20%.
Rimborso spese
Il rimborso spese previsto dalla tariffa professionale è determinato forfetariamente,
per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento dell'onorario, a lordo
della riduzione innanzi richiamata, spettante a ciascuno.
Per i collaudi in corso d'opera e ove siano state effettuate e certificate
almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori, detta
percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
Onorario per collaudo statico
In conformità a quanto previsto dall'art. 188, comma 6, del D.P.R. 554/1999, il
collaudo statico delle strutture unitamente alla verifica dell'osservanza delle
norme sismiche, è affidato al collaudatore ovvero al Presidente la Commissione
di collaudo, semprecchè sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla
legge, o, in caso contrario, ad uno dei componenti della Commissione stessa.
L'onorario spettante per l'espletamento di tale incarico è determinato
applicando all'importo lordo delle opere strutturali, desunto dallo stato
finale, la percentuale ricavata dalla tabella A della Tariffa Professionale,
classe If o Ig nonché la riduzione del 10%. Nel caso in cui il collaudatore ha
effettuato la prova di carico o ha fatto propri i risultati della prova di
carico eventualmente disposta in corso d'opera dal Direttore dei lavori,
all'onorario determinato come sopra va applicato il coefficiente di
maggiorazione pari a 1,6.
Anche l'onorario per il collaudo statico è soggetto alla riduzione prevista dal
comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge 109/94, nella misura massima del
20%.
Per spese e prestazioni accessorie, va, altresì, applicata la maggiorazione del
40%.
Onorario per Certificato di Regolare Esecuzione
L'onorario spettante per il Certificato di regolare esecuzione redatto da
Direttori dei lavori non appartenenti all'organico della stazione appaltante
sarà determinato con una aliquota pari al 40 % di quello che sarebbe dovuto al
Collaudatore in base alla tabella C della legge 143/49, senza compensi
accessori e spese.
Verifica delle specifiche prima del pagamento delle stesse
Al pagamento delle specifiche da parte delle stazioni appaltanti potrà darsi
corso previa acquisizione del visto del competente Ufficio dell'Assessorato
Regionale ai Lavori Pubblici, che dovrà verificare la corrispondenza della
compilazione delle stesse ai criteri innanzi fissati.
Dato a Bari, addì 11 novembre 2004