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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2005
Numero
4
Data
22/02/2005
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 febbraio 2005, n. 32.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Finalità)

 

1. La presente legge tutela i soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da sistemi di rilevamento (varchi elettromagnetici) presenti sul territorio regionale presso tutti gli esercizi commerciali e non, pubblici e privati, in cui insistono varchi elettromagnetici. *

* Comma così modificato dalla l.r. 40/2008.

 

2. Ai fini della presente legge sono soggetti sensibili:

 

a) i portatori di pace-maker;

 

b) i portatori di altre protesi dotate di circuiti elettronici;

 

c) i portatori di preparati intracranici (o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali);

 

d) i portatori di clips vascolari o schegge in materiale ferromagnetico;

 

e) le donne in stato di gravidanza;

 

f) i soggetti affetti da anemia falciforme.

 

Art. 2

(Zone ad accesso controllato)

 

1. Ai fini della presente legge si definiscono zone ad accesso controllato i luoghi pubblici o aperti al pubblico ai quali si accede attraverso varchi dotati di dispositivi di controllo e interessati da un campo disperso di induzione magnetica.

 

2. Gli accessi a tutte le zone di cui al comma 1 devono essere segnalati con contrassegni ben visibili al fine di impedire l’ingresso incidentale dei soggetti sensibili.

 

3. I responsabili di tali zone sono tenuti ad attuare sistemi alternativi di rilevamento che non arrechino danni alla salute.

 

4. I soggetti sensibili sono dotati di tesserino identificativo rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL) e sono esentati dai controlli o rilevamenti effettuati mediante l’utilizzo di campi elettromagnetici.

 

5. Le donne in gravidanza devono presentare idoneo certificato medico, aggiornato ogni due mesi, che ne attesti lo stato.

 

6. L’impossibilità di consentire l’accesso attraverso varchi alternativi di rilevamento comporta la classificazione del relativo locale come dotato di barriera architettonica e la conseguente applicazione della normativa prevista dall’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati); dagli articoli 2, 7, 10 e 11 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

 

Art. 3

(Regolamento attuativo)

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposito regolamento che stabilisce, tra l’altro, le sanzioni amministrative a carico dei soggetti inadempienti e individua gli organismi preposti alla vigilanza dell’applicazione della presente legge.