Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge tutela i soggetti sensibili dai
danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da
sistemi di rilevamento (varchi elettromagnetici) presenti sul territorio regionale presso tutti gli esercizi commerciali e non,
pubblici e privati, in cui insistono varchi elettromagnetici. *
* Comma così modificato dalla l.r.
40/2008.
2. Ai fini della presente
legge sono soggetti sensibili:
a) i portatori di
pace-maker;
b) i portatori di altre
protesi dotate di circuiti elettronici;
c) i portatori di preparati
intracranici (o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche
vitali);
d) i portatori di clips
vascolari o schegge in materiale ferromagnetico;
e) le donne in stato di
gravidanza;
f) i soggetti affetti da
anemia falciforme.
Art. 2
(Zone ad
accesso controllato)
1. Ai fini della presente
legge si definiscono zone ad accesso controllato i luoghi pubblici o aperti al
pubblico ai quali si accede attraverso varchi dotati di dispositivi di controllo
e interessati da un campo disperso di induzione magnetica.
2. Gli accessi a tutte le
zone di cui al comma 1 devono essere segnalati con contrassegni ben visibili al
fine di impedire l’ingresso incidentale dei soggetti
sensibili.
3. I responsabili di tali
zone sono tenuti ad attuare sistemi alternativi di rilevamento che non arrechino
danni alla salute.
4. I soggetti sensibili sono
dotati di tesserino identificativo rilasciato dalla competente Azienda sanitaria
locale (ASL) e sono esentati dai controlli o rilevamenti effettuati mediante
l’utilizzo di campi elettromagnetici.
5. Le donne in gravidanza
devono presentare idoneo certificato medico, aggiornato ogni due mesi, che ne
attesti lo stato.
6. L’impossibilità di
consentire l’accesso attraverso varchi alternativi di rilevamento comporta la
classificazione del relativo locale come dotato di barriera architettonica e la
conseguente applicazione della normativa prevista dall’articolo 24 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate); dal decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); dall’articolo
1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati); dagli
articoli 2, 7, 10 e 11 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 3
(Regolamento
attuativo)
1. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposito regolamento
che stabilisce, tra l’altro, le sanzioni amministrative a carico dei soggetti
inadempienti e individua gli organismi preposti alla vigilanza dell’applicazione
della presente legge.