IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto l'art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R.
12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004,
n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, - art. 20
commi 2 e 3 e art. 21 comma 2.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 618
del 15/05/2006 di adozione del Regolamento attuativo del succitato D. Lgs.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto.
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte
della Giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione
Puglia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione
esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno
riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni
istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari
effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico
individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2
Disposizioni generali.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni
contenute nell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo
svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento
dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili.
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le
finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono
individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede
contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:
allegato A (Schede a A1 a A41) - Giunta regionale; Agenzie e
enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione:
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA;
Agenzia Regionale Sanitaria - ARES;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
Agenzia regionale per il lavoro - ARL;
Agenzia Regionale Sviluppo Agricolo - ARSAP;
Agenzia Regionale per il Turismo - AReT;
Agenzia Regionale per la tecnologia e l'innovazione- ARTI;
Agenzia Regionale per la Mobilità - AREM;
Agenzia Regionale Ferroviaria - AREF;
Istituto regionale ricerca educativa - IRRE;
Istituto regionale per la cooperazione;
Istituto incremento Ippico per la Puglia;
Autorità di bacino della Puglia;
Autorità di bacino della Basilicata;
Autorità portuali; Aziende porti; Enti irrigui;
Consorzi di bonifica; Consorzi Fitosanitari; Enti parco;
IPAB e Agenzie Servizi alla Persona;
Fiera del Levante;
Fiera di Foggia;
Fiera autonoma Francavilla Fontana;
Unione Regionale delle Bonifiche;
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Consorzio per la Bonifica speciale dell'Arneo;
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi Consorzio di Bonifica
Stornara e Tara;
Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano;
Consorzi ASI;
E.Di.S.U. Bari;
E.Di.S.U. Politecnico Bari;
E.Di.S.U. Foggia;
E.Di.S.U. Lecce;
IACP Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto;
IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali,
altri enti vigilati dalla Regione.
allegato B (schede da B1 a B41): Aziende Unità Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico,
Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 44, comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.
ALLEGATI