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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2013
Numero
35
Data
11/12/2013
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)
Note
Bollettino n° 166 pubblicato il 17-12-2013
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28


1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 6 bis dell’articolo 42, le parole: “e di stanziamento” sono soppresse;
b. al comma 1 dell’articolo 92, le parole: “dei residui di stanziamento dei” sono sostituite dalle seguenti: “delle economie vincolate relative ai”;
c. all’articolo 93:

1. al comma 2 le parole: “salvo quanto previsto dal presente articolo” sono soppresse;
2. al comma 5, le parole: “possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;
3. al comma 5, le parole: “Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento” sono sostituite dalle seguenti: “Confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;
4. al comma 6, le parole: “possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;
5. al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
6. al comma 6-quater, le parole: “o di stanziamento” sono soppresse;

d. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94, le parole: “possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli di bilancio non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”.

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire dall’esercizio finanziario 2014.

3. Ai fini dell’assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, i risultati finali del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia sono esposti anche considerando le modifiche apportate alla l.r. 28/2001 di cui al comma 1.

4. Ai fini della predisposizione e approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la determinazione del risultato presunto di amministrazione dell’anno 2013 e del fondo delle economie vincolate da reiscrivere viene effettuata considerando le modifiche apportate alla l.r. 28/2001 di cui al comma 1.

Art. 2

Integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25
(Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 28/2001, alla presente legge sono allegati i bilanci dell’esercizio 2012 delle società per azioni:

a. Terme di Santa Cesarea di Lecce S.p.A;
b. Acquedotto Pugliese S.p.A.;
c. Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 del Consiglio regionale della Puglia, approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione 5 giugno 2012, n. 117.


Art. 3

Modifica all’articolo 34 della l.r. 28/2001


1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Il referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1 è predisposto dall’Ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente di concerto con il centro di responsabilità amministrativa competente per materia. Il referto così predisposto, vistato dal centro di responsabilità amministrativa e dal Servizio ragioneria e bilancio entro dieci giorni dalla data di ricevimento, è allegato alla proposta di legge prima dell’inizio dell’esame nella competente commissione consiliare”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 dicembre 2013