Art. 1
Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 6 bis dell’articolo 42, le parole: “e di
stanziamento” sono soppresse;
b. al comma 1 dell’articolo 92, le parole:
“dei residui di stanziamento dei” sono sostituite dalle seguenti: “delle
economie vincolate relative ai”;
c. all’articolo 93:
1. al comma 2 le parole: “salvo quanto previsto dal presente
articolo” sono soppresse;
2. al comma 5, le parole: “possono essere
mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle
seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;
3. al comma 5,
le parole: “Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento” sono
sostituite dalle seguenti: “Confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;
4. al comma 6, le parole: “possono essere mantenute in bilancio, quali
residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla
prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle
economie vincolate”;
5. al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi;
6. al comma 6-quater, le parole: “o di stanziamento” sono
soppresse;
d. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94, le parole:
“possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente
unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli di bilancio non oltre
il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite
dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”.
2. Le
modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire dall’esercizio finanziario
2014.
3. Ai fini dell’assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2014, i risultati finali del rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia sono esposti anche
considerando le modifiche apportate alla l.r. 28/2001 di cui al comma 1.
4. Ai fini della predisposizione e approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, la determinazione del risultato
presunto di amministrazione dell’anno 2013 e del fondo delle economie vincolate
da reiscrivere viene effettuata considerando le modifiche apportate alla l.r.
28/2001 di cui al comma 1.
Art. 2
Integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25
(Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 28/2001,
alla presente legge sono allegati i bilanci dell’esercizio 2012 delle società
per azioni:
a. Terme di Santa Cesarea di Lecce S.p.A;
b. Acquedotto
Pugliese S.p.A.;
c. Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 del
Consiglio regionale della Puglia, approvato dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio con deliberazione 5 giugno 2012, n. 117.
Art. 3
Modifica all’articolo 34 della l.r. 28/2001
1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 28/2001 è
sostituito dal seguente:
“3. Il referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma
1 è predisposto dall’Ufficio di segreteria della Commissione consiliare
competente di concerto con il centro di responsabilità amministrativa competente
per materia. Il referto così predisposto, vistato dal centro di responsabilità
amministrativa e dal Servizio ragioneria e bilancio entro dieci giorni dalla
data di ricevimento, è allegato alla proposta di legge prima dell’inizio
dell’esame nella competente commissione consiliare”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 dicembre 2013