Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Puglia, a tutela della pubblica e privata
incolumità, persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato
conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della sicurezza e della
qualità delle strutture, nonché del buon governo del territorio.
2. In
ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Regione e
Comuni, la presente legge consegue gli obiettivi di cui al comma 1 anche
attraverso:
a. un sistema integrato e informatizzato per la conoscenza dello
stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione
agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in
relazione alle azioni sismiche;
b. una politica di prevenzione e protezione
dai rischi di eventi calamitosi mediante l’individuazione di modalità di
attuazione che sensibilizzino anche i soggetti privati interessati.
Art. 2
Definizioni
1. Per fabbricato si intende l’insieme di strutture
portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in
modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo
edilizio funzionalmente autonomo.
2. Per aggregato si intende un insieme
di fabbricati attigui che già interagiscono staticamente per i soli carichi
gravitazionali o che possono interagire per azioni sismiche o dinamiche in
genere.
3. Per fabbricati di nuova costruzione si intendono tutti i
fabbricati pubblici e privati iniziati dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Per fabbricati esistenti si
intendono tutti i fabbricati pubblici e privati che non rientrano nel comma 3.
5. Per proprietari si intendono:
a. nel caso di costruzioni
esistenti, il proprietario dell’intero fabbricato, ovvero i titolari di
proprietà delle singole porzioni;
b. nel caso di nuove costruzioni, i
soggetti per conto dei quali si procede alla realizzazione dell’immobile.
Art. 3
Fascicolo del fabbricato e sua obbligatorietà
1. Il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per gli
immobili pubblici e privati di nuova costruzione ed è redatto in formato
cartaceo o in formato elettronico, quale strumento operativo idoneo al
perseguimento delle finalità definite all’articolo 1, a cura dei proprietari in
forma unica.
2. Il fascicolo riferito a un fabbricato strutturalmente
indipendente e alle sue pertinenze deve contenere tutte le informazioni
riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale,
strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi,
nonché gli estremi e l’oggetto degli atti autorizzativi comunque denominati.
3. Il fascicolo deve essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o di
modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d’uso
dell’intero fabbricato o di parte di esso. L’aggiornamento deve essere
effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici
servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.). In ogni caso compete al soggetto
obbligato l’aggiornamento nel termine perentorio di dieci anni dall’ultimo
deposito della scheda di sintesi di cui al comma 5.
4. II fascicolo
relativo ai fabbricati pubblici, completo di tutti gli elaborati, deve essere
depositato presso l’amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia,
presso l’edificio, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità
competenti. In caso di fabbricato privato, il fascicolo deve essere depositato
presso l’amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso
l’amministratore del condominio ovvero, in sua mancanza, presso il proprietario
o uno dei proprietari all’uopo delegato e deve essere a disposizione per ogni
controllo da parte delle autorità competenti.
5. Una sintesi delle
informazioni contenute nel fascicolo è riportata in una scheda, denominata
“Scheda di sintesi”, suscettibile di trattamento informatizzato, da aggiornare
contestualmente al fascicolo del fabbricato. La scheda e i suoi aggiornamenti
sono inviati al comune di competenza, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla data di formazione e, nel caso previsto dal comma 7, al Servizio regionale
competente.
6. Comporta la sospensione del procedimento per il rilascio
del certificato di agibilità la mancata allegazione alla relativa istanza della
scheda di sintesi di cui al comma 5.
7. Per i fabbricati esistenti
elencati nella deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2011, n. 1214,
pubblici o privati a uso pubblico, la redazione del fascicolo del fabbricato è
obbligatoria e deve essere effettuata nel termine perentorio di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con quanto
richiesto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo
2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica), e con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 4
Facoltà di redazione
del fascicolo del fabbricato
1. E’ facoltà per i comuni di estendere l’obbligatorietà
della redazione del fascicolo anche per i fabbricati pubblici non elencati nella
deliberazione di g.r. 1214/2011 e privati esistenti, ricadenti in aree instabili
o potenzialmente instabili, considerate a pericolosità geomorfologica e a
rischio di dissesto idrogeologico legato alla possibile subsidenza del suolo,
così come individuate dagli atti di indirizzo dell’Autorità di Bacino della
Puglia e dal Piano di assetto idrogeologico. In tal caso, il fascicolo del
fabbricato deve essere integrato da analisi di stabilità.
2. E’ facoltà
dei comuni estendere l’obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i
fabbricati privati esistenti ricadenti nelle zone ad alta sismicità classificate
“1” e “2”, ai sensi dell’o.p.c.m. 3274/2003. In tal caso, il fascicolo del
fabbricato deve essere integrato da una valutazione di sicurezza alle azioni
sismiche.
Art. 5
Scheda informativa per i fabbricati esistenti
1. Per tutti i fabbricati esistenti per i quali non è
obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, deve essere redatta, a cura dei proprietari, avvalendosi di tecnici in
possesso di idoneo titolo professionale, la “Scheda informativa” del fabbricato,
il cui modello è predisposto dalla Regione Puglia e nella quale sono riportati i
seguenti dati:
a. anno di costruzione;
b. titolo abilitativo;
c.
provvedimenti autorizzativi;
d. destinazione d’uso delle unità immobiliari;
e. tipologia della struttura portante dell’edificio;
f. tipologia degli
orizzontamenti (solai, volte, di copertura ed interpiano);
g. numero dei
piani;
h. categoria del terreno di fondazione (decreto ministero delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, punto 3.2,”Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni”);
i. interventi di modifiche strutturali
eventualmente eseguiti e loro titoli autorizzativi;
j. estremi del collaudo
statico;
k. estremi del certificato di abitabilità e/o d’uso;
l. referto
tecnico di verifica della condizione statica attuale.
2. La scheda
informativa è custodita dal proprietario o dall’amministratore del condominio,
deve essere a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti
e deve essere allegata ai progetti di manutenzione straordinaria, recupero,
restauro, ristrutturazione, ampliamento in orizzontale e verticale, da
sottoporre a Permesso di Costruire, SCIA, DIA o CIL, pena il diniego
dell’autorizzazione o il rifiuto della comunicazione inviata.
3. La
scheda informativa deve essere aggiornata ogni qualvolta mutino i dati in essa
riportati, con indicazione delle delibere di assenso dei condomini per gli
interventi eseguiti sulle strutture da parte del singolo condomino. In ogni caso
compete al soggetto obbligato l’aggiornamento nel termine perentorio di dieci
anni dalla data dell’ultimo deposito della scheda informativa.
4. I
singoli dati richiesti ai sensi del comma 1 devono essere indicati solo ove
richiesti dalla legislazione vigente all’epoca della costruzione.
Art. 6
Verifica condizione statica attuale
1. I comuni, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento alle
disposizioni di cui all’o.p.c.m. 3274/2003, articolo 2, commi 3 e 4, provvedono
a raggruppare i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio attuale
(strutturale, geologico, e idrogeologico del suolo), sulla base delle
informazioni e delle conoscenze delle caratteristiche geotecniche e
idrogeologiche del suolo. Entro lo stesso termine, i comuni predispongono un
cronoprogramma definito in base al livello del rischio, finalizzato alla
sottoposizione dei fabbricati interessati alla verifica obbligatoria della loro
condizione statica. L’atto di raggruppamento e il relativo cronoprogramma devono
essere trasmessi al Servizio regionale competente.
2. La verifica delle
condizioni statiche dei fabbricati, effettuata da un tecnico con idoneo titolo
professionale, deve essere a disposizione per ogni controllo da parte delle
autorità competenti ed è svolta nel termine perentorio di tre mesi dalla data di
approvazione del cronoprogramma comunale, al fine di accertare l’eventualità di
probabili dissesti statici in corso e relativi rischi.
3. A conclusione
delle operazioni di verifica, il professionista incaricato redige una relazione
tecnica finale che, a cura del committente, è trasmessa al comune di competenza.
4. Il tecnico incaricato, ove necessario, propone nella relazione
ulteriori fasi di approfondimento conoscitivo e controlli specialistici, nonché
i conseguenti interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del
fabbricato. Può altresì proporre un piano di corretta manutenzione del
fabbricato per migliorarne il livello qualitativo.
5. La relazione
tecnica non sostituisce i certificati prescritti dalla legge in materia di
edilizia e ha valore di atto ricognitivo sulla condizione statica attuale
dell’edificio.
6. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Giunta
regionale esercita i poteri sostitutivi per il compimento degli atti necessari a
spese dell’amministrazione inadempiente, previa notifica ai comuni interessati
di comunicazione di avvio del relativo procedimento e valutate eventuali
osservazioni prodotte.
Art. 7
Aggregati e sopraelevazioni
1. Nel caso di interventi sulle strutture aventi funzione
statica dei fabbricati esistenti, privati, pubblici o di uso pubblico che
riguardino, in particolare, le sopraelevazioni e gli aggregati, così come
definiti dal cap. 8 del d.m. 14 gennaio 2008, è obbligatorio redigere il
progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti e adiacenti,
anche se attinenti a proprietà diverse.
2. Il progetto di messa in
sicurezza statica di cui al comma 1 è da ritenersi parte del progetto
strutturale dell’intero fabbricato ed è trasmesso all’Ufficio tecnico del comune
di pertinenza, per gli adempimenti previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 8
Demolizioni
1. Non è consentita alcuna demolizione di fabbricati o
porzioni di essi in assenza del progetto di messa in sicurezza statica di
fabbricati che ricadono direttamente in zone di influenza diretta di tali opere
di demolizione.
2. Il progetto di messa in sicurezza statica di cui al
comma 1 è trasmesso all’Ufficio tecnico comunale per gli adempimenti previsti in
relazione alle procedure vigenti di cui al d.p.r. 380/2001, unitamente al piano
della sicurezza e al piano delle demolizioni, che deve prevedere anche le
relative modalità operative, i mezzi d’opera da utilizzare e le maestranze da
impegnare. La comunicazione deve riportare il nominativo del designato
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 9
Compiti dei Comuni
1. In relazione alla facoltà cui è fatta riserva
dall’articolo 4, comma 1, i comuni provvedono alla identificazione degli
immobili realmente a rischio.
2. Ogni comune organizza, sulla base degli
elementi conoscitivi rinvenibili dai fascicoli pervenuti, nonché dalle schede
informative, apposita banca dati relativa alla condizione e conservazione dello
stato del patrimonio edilizio comunale censito e alla identificazione degli
immobili a rischio, trasmettendo con cadenza semestrale un documento di
monitoraggio al Servizio regionale competente in materia di rischio sismico e
geologico.
Art. 10
Sorveglianza e sanzioni
1. I comuni provvedono a comminare una sanzione pecuniaria
da euro 5 mila a euro 50 mila ai soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e
ai relativi termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 e dai commi 2 e 3
dell’articolo 6.
2. Gli immobili ritenuti a rischio devono essere
oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari, nelle more del
successivo recupero strutturale e funzionale.
3. Qualora venga accertato
da parte dell’amministrazione comunale interessata la mancata messa in sicurezza
dei fabbricati di cui al comma 2, si procede alla dichiarazione di inagibilità e
allo sgombero forzato degli edifici. Alla messa in sicurezza provvede
l’amministrazione comunale interessata con spese a carico del proprietario
inadempiente.
4. I comuni, accertato l’inadempimento agli obblighi e
relativi termini stabiliti agli articoli 3 e 5 e ai commi 2 e 3 dell’articolo 6,
provvedono a sospendere l’efficacia del certificato di agibilità e a emanare gli
ulteriori atti consequenziali. La sospensione ha effetto fino all’assolvimento
degli obblighi medesimi.
5. Per il patrimonio edilizio realizzato
abusivamente, non oggetto di condono, per il quale sia accertata una situazione
di rischio, deve essere disposta la immediata demolizione da parte
dell’amministrazione comunale interessata, da eseguirsi a cura e spese del
soggetto titolare del diritto di proprietà.
6. In relazione al
patrimonio edilizio comunale le sanzioni per l’inadempimento agli obblighi di
cui agli articoli 3 e 5 e ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 sono comminate dalla
Regione, previa comunicazione obbligatoria dell’ente locale al Servizio
regionale competente in materia di rischio sismico e geologico degli immobili di
proprietà esistenti e di progetto.
7. Il mancato adempimento all’obbligo
previsto dal comma 1 dell’articolo 6 comporta l’esercizio dei poteri sostitutivi
della Regione, a spese del comune inadempiente, attraverso un commissario ad
acta nominato dalla Giunta regionale.
8. Il mancato adempimento agli
obblighi di cui alla presente legge comporta il divieto di erogazione di
contributi e/o benefici finanziari pubblici per interventi di qualsiasi natura
sui fabbricati oggetto della presente legge.
Art. 11
Aggiornamento
1. La Regione, sulla base della elaborazione dei dati
pervenuti dai comuni e degli indicatori desumibili, adegua le azioni di
indirizzo e di coordinamento ascritte alla propria competenza in materia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può avvalersi del
supporto tecnico di soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifica e
documentata competenza specialistica in materia di gestione del patrimonio
edilizio e di prevenzione dal rischio sismico, da selezionarsi da un elenco di
esperti da aggiornarsi ogni due anni.
Art. 12
Incentivi
1. I comuni, previa specifica regolamentazione, possono
incentivare la formazione del fascicolo del fabbricato, ove non obbligatorio,
anche mediante la proporzionale riduzione delle imposte comunali gravanti sugli
immobili, in rapporto alla condizione economica dei soggetti privati
interessati, di una aliquota commisurata all’onorario e alle spese professionali
da liquidarsi in favore dei tecnici incaricati di procedere alla compilazione
del fascicolo, ripartiti proporzionalmente ai valori delle unità immobiliari
sottoposte a esame.
2. Per i fabbricati da sottoporre a verifica
obbligatoria della condizione statica attuale i comuni possono prevedere altresì
la concessione di contributi in favore dei proprietari dei fabbricati privati, a
fronte di spese sostenute dagli stessi per onorari professionali, controlli
specialistici e interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del
fabbricato. I comuni disciplinano con appositi bandi l’ammontare dei contributi
e le modalità di relativa erogazione.
La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 20 maggio 2014