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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2014
Numero
12
Data
08/04/2014
Abrogato
 
Materia
Edilizia residenziale
Titolo
Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Note
Bollettino n° 47 pubblicato il 08-04-2014
Allegati
Nessun allegato

 



Legge abrogata dalla l.r. 48/2017, art, 5

 

Art. 1

Semplificazioni in materia di certificazioni di agibilità 

[1. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando l’obbligo della presentazione della documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e all’articolo 25, comma 3, lettere a), b) e d), del medesimo d.p.r. 380/2001 e del parere dell’ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata della seguente documentazione: 

a) richiesta di accatastamento dell’edificio, che il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, valutate secondo la vigente normativa.


2. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 1, i comuni svolgono controlli mensili a campione, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento, da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all’interessato. Entro i successivi trenta giorni il responsabile dello SUE comunica all’interessato l’esito del controllo. 

3. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dalla Denuncia di inizio attività (DIA) o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del d.p.r. 380/2001, nonché l’assunzione di determinazioni in autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ]

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.