Legge abrogata dalla l.r. 48/2017, art,
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Art. 1
Semplificazioni in materia di certificazioni di
agibilità
[1. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità
di cui all’articolo 24 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando l’obbligo della presentazione
della documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e all’articolo
25, comma 3, lettere a), b) e d), del medesimo d.p.r. 380/2001 e del parere
dell’ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del
progettista, l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o,
qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la
conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata della
seguente documentazione:
a) richiesta
di accatastamento dell’edificio, che il responsabile dello Sportello unico per
l’edilizia (SUE) provvede a trasmettere al catasto;
b)
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, valutate
secondo la vigente normativa.
2. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità
presentate ai sensi del comma 1, i comuni svolgono controlli mensili a campione,
comunque in una quota non inferiore al 20 per cento, da individuare mediante
preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni lavorativi
dalla data di effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a
controllo, ne dà comunicazione all’interessato. Entro i successivi trenta giorni
il responsabile dello SUE comunica all’interessato l’esito del
controllo.
3. In caso di esito negativo dei controlli, ove il
responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina
motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa
vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in
difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dalla
Denuncia di inizio attività (DIA) o dal permesso di costruire o con variazioni
essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di
agibilità non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli
articoli 27 e seguenti del d.p.r. 380/2001, nonché l’assunzione di
determinazioni in autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi). ]
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.