IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett.
c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 2170 del 26/11/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Premessa
L’attività
libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario è
rappresentata dall’attività che detto personale, ndividualmente o in équipe,
esercita fuori dall’orario di lavoro e dall’impegno di servizio in regime
ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di
laboratorio), anche in day service,, di day hospital, di day surgery o di
ricovero nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate. Tale attività
può essere esercitata nelle strutture ospedaliere o territoriali, in favore e su
libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso, di assicurazioni
o di fondi sanitari integrativi ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett.b del D.Lgs.
n. 502/1992 s.m.i.
L’esercizio
dell’attività libero professionale intramuraria non deve contrastare con le
finalità istituzionali dell’Azienda/Ente e il suo volgimento deve essere
organizzato al di fuori dell’orario di lavoro in modo da garantire l’integrale
assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei
servizi; per questo l’attività libero professionale intramuraria non può
comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti
istituzionali. La determinazione dei volumi di prestazioni effettuati dal
professionista, intesi come numero complessivo di prestazioni effettuate in un
determinato periodo di tempo, viene ottenuta mediante ponderazione delle diverse
prestazioni, al fine di dare diverso valore a prestazioni “più impegnative”
rispetto a quelle in cui l’impegno è inferiore.
Art. 2
Modalità di esercizio
dell’attività
libero-professionale
Le tipologie
di attività libero professionale consentite sono cosi sintetizzabili:
- libera professione individuale,
caratterizzata dalla scelta diretta (del professionista da parte dell’utente;
- attività libero professionale a
pagamento svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da
parte dell’utente, singolo o associato, all’ équipe;
- partecipazione ai
proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti,
svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio
Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione con le stesse da parte dell’Azienda Sanitaria/Ente in cui presta
servizio il professionista o l’equipe;
- partecipazione ai proventi di
attività professionale a pagamento richiesta da terzi all’Azienda/Ente anche al
fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa. Sono considerate tali anche
le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo o di
ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie nei casi
di carenza di organico o di impossibilità anche momentanea di coprire i posti
con personale in possesso dei requisiti di legge. Attualmente quest’ultime
possono essere autorizzate entro i limiti previsti dal Piano di Rientro
2010-2012 e dal Piano Operativo 2013-2015;
- sono, altresì, consentite altre
forme di attività a pagamento dei dirigenti sanitari ai sensi dell’art. 58 del
C.C.N.L. 8.6.2000 - Quadriennio normativo 1998-2001 - biennio economico
1998-1999 s.m.i.;
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende
Ospedaliero-Universitarie, e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscono, con
integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria,
al fine di assicurarne il corretto esercizio.
Art. 3
Realizzazione del
modello organizzativo
L’art. 2 del D.L. n. 158 del
13.09.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189
dell’08.11.2012, ha apportato a sua volta modifiche alla legge n. 120 del
03.08.2007 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria”: in particolare, detto
articolo, al comma 1 lett. b), ha previsto la possibilità che le Regioni,
attraverso proprie linee di indirizzo in materia, guidino il processo di
realizzazione del modello, che la norma prevede in maniera uniforme ed omogenea
sul territorio che ad esse fa capo e, nel caso la ricognizione regionale
straordinaria sugli spazi disponibili ed utilizzabili per l’attività libero
professionale intramoenia ne evidenzi l’inadeguatezza o l’insufficienza, guidi e
coordini il programma sperimentale consentito dalla legge stessa.
Ai sensi
di quanto disposto dal già richiamato art. 2 comma 1 lett. b) della Legge n.
189/2012 e precisato al punto precedente, la Regione Puglia, per il tramite
delle Aziende Sanitarie/Enti, ha provveduto ad una ricognizione straordinaria
degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale.
A seguito di quanto emerso dalla ricognizione straordinaria ed, in
particolare, dalla indicazione/attestazione aziendale di insufficienza
di spazi idonei interni da adibire all’esercizio della libera professione
intramuraria ambulatoriale accessibile a tutti i dirigenti sanitari aventi
diritto da parte di talune Aziende, la Regione ha intenzione di autorizzare, ai
sensi dell’articolo 2 sopra richiamato, l’adozione da parte delle A.S.L./Enti,
insistenti sul proprio territorio, del programma sperimentale consentito dalla
norma, che preveda lo svolgimento delle attività libero professionali presso gli
studi privati professionali qualora i dirigenti sanitari ne facciano richiesta.
Art. 4
Programma sperimentale in
via residuale
Per accedere al programma
sperimentale di cui sopra, gli studi dovranno obbligatoriamente essere collegati
in rete ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis del comma 4 dell’art.1
della legge n.120/2007 come modificata dal comma 1 dell’art. 2 della legge n.
189/2012 ed i professionisti dovranno sottoscrivere apposita convenzione annuale
rinnovabile con la propria azienda/ente utilizzando lo schema di convenzione
predisposto dalla Regione ed allegato alle presenti linee guida, così come
previsto dall’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13.03.2013.
Si
precisa che, riferendosi anche al trattamento di dati personali, il titolare
aziendale del trattamento dovrà provvedere alle specifiche autorizzazioni al
trattamento dei dati stessi secondo la normativa vigente. Tali autorizzazioni
dovranno essere preliminari alla sottoscrizione della convenzione da parte del
legale rappresentante dell’Ente o di suo delegato, qualora, nell’ambito
dell’organizzazione aziendale, la sottoscrizione sia delegata ad altra figura
diversa dal titolare del trattamento dei dati.
Art. 5
Infrastrutture di rete
aziendali
In merito alle previsioni di cui
all’art. 2 lett. c) del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, le
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale dovranno attenersi a quanto già
comunicato con nota del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria -
Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi dell’Area Politiche per la
Promozione della Salute prot.n. AOO081/ 1265/APS2 del 23.03.2013 in cui sono
richiamate le modalità tecniche previste dal D. M. Ministero della Salute 21
febbraio 2013, finalizzate alla realizzazione dell’infrastruttura di rete che
supporti l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria.
Le Aziende/Enti devono, comunque, garantire il rispetto delle disposizioni
del decreto legge n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge 189/2012,
utilizzando le infrastrutture di rete e gli applicativi già eventualmente
disponibili; eventuali integrazioni degli stessi, ritenute necessarie per
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, non dovranno comportare oneri
aggiuntivi a carico dell’Azienda/Ente.
Nell’ambito del programma
sperimentale di cui sopra le Aziende sono tenute ad organizzare il servizio di
prenotazione in modalità “voce” e/o “dati”, che deve, in ogni momento, essere
governato dall’Azienda/Ente, privilegiando l’attivazione di uffici
specificatamente adibiti alle gestione dell’attività libero professionale.
Le singole Aziende/Enti dovranno individuare i soggetti preposti all’
inserimento e alla comunicazione dei dati relativi all’impegno orario del
sanitario, ai pazienti visitati, alle prestazioni erogate ed agli estremi del
pagamento.
Art. 6
Modalità di
pagamento delle prestazioni A.L.P.I.
La tracciabilità dei pagamenti,
relativi alla prestazione libero-professionale, effettuati dall’utente è
assicurata con le seguenti modalità:
- pagamento attraverso bancomat e carte
di credito con lettori di carte collegati agli applicativi aziendali. In tal
caso sono posti a carico del titolare dello studio i relativi costi di
installazione, noleggio, manutenzione;
- bonifico bancario, conto corrente
postale intestati all’azienda/ente;
- ogni altra modalità di pagamento (es.
con utilizzo di POS collegati direttamente con Istituto di Credito Tesoriere),
messa a disposizione dalle singole aziende/enti, che garantisca la tracciabilità
dello stesso e la massima trasparenza dell’operazione.
Le singole
Aziende/Enti provvedono ad individuare quali delle suddette modalità siano
compatibili con la propria organizzazione nonché le procedure di registrazione,
privilegiando, per quanto possibile, i pagamenti anticipati presso le casse CUP
aziendali. I pagamenti devono comunque avvenire prima dell’effettuazione della
prestazione, o, nel caso di pagamento con POS presso lo studio, contestualmente
alla prestazione, salvo i casi in cui:
1. a seguito della visita emerga la
necessità di dover effettuare un versamento integrativo per prestazioni
aggiuntive non previste in fase di prenotazione;
2. per motivi tecnici
imprevedibili, non sia possibile effettuare il pagamento con i sistemi
informatici suddetti.
In tali casi il pagamento delle prestazioni potrà
essere effettuato anche successivamente alla visita, sempre con modalità che
garantiscano la tracciabilità del pagamento (bonifico bancario, pagamento al
CUP, ecc.)
Art. 7
Determinazione
delle tariffe
Così come disposto dall’art. 2
lett. c) della legge n. 189/2012, per la determinazione delle tariffe, che
possono essere modificate, anche in ribasso, rispetto a quelle già in essere,
l’Azienda/Ente dovrà definire con i singoli professionisti, e previo accordo in
sede di contrattazione integrativa aziendale, i compensi idonei a remunerare il
professionista, l’équipe, il personale di supporto nonché i costi pro-quota per
l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, curando che sia
assicurata la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti
dall’Azienda/Ente (compresi quelli derivanti dall’attività di prenotazione e
riscossione degli onorari) così come determinati attraverso apposita contabilità
separata. Tale determinazione dei costi analitici per ciascuna prestazione
sostituisce la quota forfettaria del 30% prevista dalle disposizioni regionali
vigenti a favore dell’Azienda/Ente a copertura dei costi diretti ed indiretti.
Ai sensi della sopra indicata normativa, l’Azienda/Ente tratterrà una ulteriore
somma pari al 5% del compenso del professionista, destinandola ad interventi di
prevenzione ovvero per la riduzione delle liste d’attesa.
I costi per
l’infrastruttura di rete indicati nella norma e del relativo programma
applicativo devono essere previsti nella tariffa, nella quota parte destinata
all’Azienda/Ente. I professionisti devono comunque garantire il collegamento
operativo all’infrastruttura di rete di cui all’articolo 1, comma 4, lettera
a-bis della legge n.120/2007 e s.m.i. conforme alle modalità tecniche dettate
determinate con Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 con oneri,
per l’acquisizione e manutenzione della necessaria strumentazione, a carico del
titolare dello studio.
Art. 8
Monitoraggio tempi di
attesa
Ai sensi dell’art. 1 lett. a)
della Legge n. 120/2007, cosi come modificata dalla nuova legge, permane in capo
all’Azienda/Ente l’obbligo di monitorare i tempi di attesa delle prestazioni
erogate nell’ambito dell’attività istituzionale per il rispetto dei tempi medi
riconosciuti, nonché di porre in essere meccanismi di riduzione dei suddetti
tempi medi garantendo nell’ambito dell’attività istituzionale, l’erogazione
entro 72 ore dalla richiesta delle prestazioni aventi carattere di urgenza
differibile. Resta ferma la possibilità che la Regione individui parametri più
favorevoli all’utenza in tale materia. Le Aziende devono assicurare che non si
verifichino casi in cui la scelta da parte dell’utente venga ad essere
condizionata da tempi di erogazione delle prestazioni in ALPI di gran lunga
inferiori ai tempi di erogazione delle stesse prestazioni in ambito
istituzionale e senza adeguata motivazione, prevedendo anche apposite clausole
di salvaguardia in tal senso nelle autorizzazioni concesse. Nel caso in cui i
tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale siano
immotivatamente superiori a quelli delle medesime prestazioni erogate in
A.L.P.I., quest’ultima viene sospesa fino al ripristino di tempi di attesa
similari per le medesime prestazioni erogate in regime istituzionale.
L’Organismo aziendale di promozione e verifica dell’A.L.P.I. procede
trimestralmente ad una verifica di congruità tra l’attività istituzionale e
l’attività intramuraria, svolta dal Professionista. Il mancato controllo del
rispetto dei vincoli, delle modalità e delle procedure indicate dalle norme e
dalle presenti Linee Guida, costituisce grave inadempienza del Direttore
Generale e conseguente valutazione ai sensi dell’art. 3bis del D.Lgs. n. 502/92
e s.m.i., come recentemente novellato dalla Legge n. 189/2012.
Art. 9
Violazioni di norma e
relative sanzioni
Fermo restando quanto stabilito
dall’art. 28 - Codice disciplinare - CCNL 6.5.2010 per la sequenza contrattuale
prevista dall’art. 23 del CCNL dirigenza medica e veterinaria 17.10.2008, per la
prevenzione di situazioni che determinino l’insorgenza di conflitti di
interesse, di forme di concorrenza sleale o di infrazioni nell’effettuazione
dell’attività libero professionale intramoenia, nel caso siano accertate
violazioni, l’Azienda/Ente prevede strumenti sanzionatori quali, a titolo di
esempio non esaustivo, la sospensione /revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività libero professionale.
Art. 10
Norme finali
E’ esclusa la possibilità di
svolgimento dell’attività libero professionale presso studi professionali
associati nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di
esclusività o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, operino anche
professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio Sanitario
Regionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività.
Le Aziende/Enti
sono tenute, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.f) bis della norma sopra
richiamata, all’adeguamento dei provvedimenti/regolamenti per assicurare che
nell’attività libero-professionale, compresa quella esercitata nell’ambito del
programma sperimentale, siano rispettate le previsioni delle presenti linee
guida e, per tutto quanto non specificamente disciplinato nelle stesse, quanto
previsto dalla vigente normativa in materia.
Il presente Regolamento è dichiarato
urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 2 dicembre 2013
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA
L’AZIENDA SANITARIA ______________________ ED IL DOTT.
________________________________ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LIBERO
PROFESSIONALE lNTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.
PREMESSO
CHE:
a. l’art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n, 158, (come
convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, ha apportato una serie di
modificazioni all’art. l della legge 3 agosto 2007, n, 120 avente ad oggetto
“Attività libero-professionale intramuraria”, In particolare, la lett. b) del
richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle
quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli
spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale, possono autorizzare
limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione di un programma
sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività in via residuale,
presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di
quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa
sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista
interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza sulla base di uno schema tipo
approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b. entro il
31 marzo 2013, le regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
devono procedere alla predisposizione e attivazione, di una infrastruttura di
rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra
l’ente o l’azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le
prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna in rete. Con
l’utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, è, pertanto garantito
l’espletamento del servizio di prenotazione, l’inserimento obbligatorio e la
comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria competente dei dati
relativi all’impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle
prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di
realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
c. in data 7 febbraio
2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l’Intesa Stato-Regioni, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e
successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute
recante: “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di
supporto alle attività di libera professione”.
CONSIDERATO CHE:
1.
la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento
dell’attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei
professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c)
della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dove sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono
presenti aziende sanitarie/enti nelle quali risultino non disponibili spazi per
l’esercizio dell’attività suddetta;
2. nell’Azienda Sanitaria
____________________________________ sono presenti le condizioni ed i
presupposti che consentono l’utilizzo dello studio professionale secondo le
modalità, i criteri e le valutazioni effettuate dalla Regione e dalla Azienda
interessata.
TRA
L’Azienda Sanitaria __________________________,
con sede in _________________________________
C.F./P.I.
_________________________ nella persona del Dott.
___________________________________
nato a ____________________________ il
___________________, C.F. ___________________________
in virtù
______________________________, e domiciliato per carica ed ai fini del presente
atto presso la sede dell’Azienda medesima (di seguito denominata “Azienda”)
E
Il Dott. __________________________________________________ nato
il _______________________ e residente a __________________________________ C.F.
______________________________________
tel. _________________________ e-mail
____________________________________________ disciplina
___________________________________________ in servizio a tempo
indeterminato/determinato presso l’Unità operativa
_________________________________________ con la posizione funzionale di
dirigente ____________________________________, inquadrato nella disciplina di
__________________________ con incarico _______________________ (di seguito
denominato”Professionista”).
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto)
La presente Convenzione disciplina le
modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria,
compatibilmente con le attività istituzionali dell’Azienda di appartenenza ed al
di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito
nel Comune di _____________________________________ Via
_______________________________________.
Le modalità dello svolgimento sono
contenute nel provvedimento autorizzativo n. _____________________ del
_______________________
Art. 2
(Svolgimento dell’attività
libero-professionale intramuraria)
L’attività da rendersi in regime di
libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in
contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e
prestazionale non superiore a quello assicurato dallo stesso per i compiti
istituzionali. Nel caso in cui i tempi di attesa delle prestazioni erogate in
regime istituzionale siano immotivatamente superiori a quelli delle medesime
prestazioni erogate in ALPI, quest’ultima viene sospesa fino al ripristino di
tempi di attesa similari per le medesime prestazioni erogate in regime
istituzionale.
L’Organismo aziendale di promozione e verifica dell’ALPI
procede trimestralmente ad una verifica di congruità tra l’attività
istituzionale e l’attività intramuraria, svolta dal Professionista.
Art. 3
(Infrastruttura di rete - Funzioni e competenze
dell’azienda sanitaria
e del professionista per l’erogazione del servizio)
Il Professionista con l’utilizzo esclusivo dell’infrastruttura in rete
predisposta dalla Regione di appartenenza o, comunque, dell’infrastruttura di
rete che consente il collegamento con l’Azienda/Ente si impegna a svolgere le
attività di seguito descritte:
- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all’azienda
sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati,
alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le
modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
Il
Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte
secondo le indicazioni previste dalla regione Puglia e in raccordo con l’Azienda
_______________________________________________.
Art. 4
(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)
Il Professionista, si
impegna all’’acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione
idonea ad attivare, entro la data di avvio dell’esercizio dell’attività, presso
il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di
pagamento aziendale (CUP).
Il pagamento di qualsiasi importo effettuato
dall’utente e relativo alla prestazione libero - professionale deve essere
effettuato direttamente all’ Azienda attraverso una delle seguenti modalità, a
garanzia della tracciabilità dello stesso:
- pagamento attraverso bancomat e
carte di credito con lettori di carte collegati agli applicativi aziendali. In
tal caso sono posti a carico del titolare dello studio i relativi costi di
installazione, noleggio, manutenzione;
- bonifico bancario, conto corrente
postale intestati all’azienda;
- ogni altra modalità di pagamento (es. con
utilizzo di POS collegati direttamente con Istituto di Credito Tesoriere), messa
a disposizione dall’ azienda, che garantisca la tracciabilità dello stesso e la
massima trasparenza dell’operazione.
I pagamenti in ogni caso devono
avvenire prima dell’effettuazione della prestazione, o, nel caso di pagamento
con POS presso lo studio privato, contestualmente alla prestazione.
Art. 5
(Durata)
La presente convenzione ha durata
annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile se permangono
le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.
Art. 6
(Casi di
risoluzione della convenzione e recesso)
1. L’Azienda può risolvere la
convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al
professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa
vigente in materia di svolgimento dell’attività libero-professionale, ovvero nel
caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la
prosecuzione neanche provvisoria, dello svolgimento dell’attività
libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10
giorni dall’invio da parte dell’Azienda di formale contestazione senza che il
professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.
2. Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento
mediante idonea comunicazione all’Azienda con preavviso 30 giorni. In tal caso,
nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento
e l’autorizzazione per l’utilizzazione dello studio privato oggetto della
convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
Art. 7
(Clausola di salvaguardia)
La presente convenzione può trovare
applicazione nei çasi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge
13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
su espressa disposizione regionale.
Per quanto non espressamente previsto
dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale
e regionale vigenti in materia.
Art. 8
(Foro competente)
Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è il
Foro di _______________________________________________.
Art. 9
(Registrazione)
La presente convenzione è soggetta a registrazione
in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto.
________________________________
Azienda Sanitaria
Professionista
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ________________________
Dott. _______________________