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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2017
Numero
42
Data
13/11/2017
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti, disciplinati dall’articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Note
Bollettino n° 125 pubblicato il 03-11-2017
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Bonifica dei

 

Art. 1

Bonifica dei punti vendita carburanti

1. Le funzioni e i compiti amministrativi inerenti i procedimenti di bonifica dei siti adibiti a punti

vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e come regolamentati dal decreto 12 febbraio 2015, n. 31 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui competenza è attribuita alle regioni, sono delegate ai comuni nel cuiterritorio ricadono.

2. I documenti tecnico-amministrativi continuano a essere trasmessi alla Regione al fine di aggiornare l’anagrafe dei siti contaminati.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche ai procedimenti già avviati ma non conclusi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. La Regione entro trenta giorni provvede a trasmettere a ciascun comune competente l’elenco dei procedimenti di cui al comma 1.

Art. 3

Adempimenti a conclusione del procedimento

1. Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza permanente o messa  in sicurezza operativa, sono stabiliti, inoltre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 “i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi” e calcolata sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale delle bonifiche.

2. Il comune terminato il procedimento e richieste le garanzie finanziarie di cui al comma 1, trasmette alla Regione copia del provvedimento finale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.