Art. 
1
Bonifica 
dei
 
Art. 
1
Bonifica 
dei punti vendita carburanti
1. 
Le funzioni e i compiti amministrativi inerenti i procedimenti di bonifica dei 
siti adibiti a punti
vendita 
carburanti, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (Norme in materia ambientale), e come regolamentati dal decreto 12 febbraio 
2015, n. 31 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
la cui competenza è attribuita alle regioni, sono delegate ai comuni nel 
cuiterritorio ricadono.
2. 
I documenti tecnico-amministrativi continuano a essere trasmessi alla Regione al 
fine di aggiornare l’anagrafe dei siti contaminati.
Art. 
2
Disposizione 
transitoria
1. 
Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche ai procedimenti già 
avviati ma non conclusi alla data di entrata in vigore delle presenti 
disposizioni.
2. 
La Regione entro trenta giorni provvede a trasmettere a ciascun comune 
competente l’elenco dei procedimenti di cui al comma 1.
Art. 
3
Adempimenti 
a conclusione del procedimento
1. 
Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza 
permanente o messa  in sicurezza 
operativa, sono stabiliti, inoltre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 
dell’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 “i tempi di esecuzione, indicando altresì 
le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata 
l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per 
cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore 
della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi 
medesimi” e calcolata sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale delle 
bonifiche.
2. 
Il comune terminato il procedimento e richieste le garanzie finanziarie di cui 
al comma 1, trasmette alla Regione copia del provvedimento 
finale.
La presente 
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della 
Regione Puglia”.
E’ 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione Puglia.