TITOLO
I
NORME
DI BILANCIO
Art.
1
Stato
di previsione delle entrate
1.
Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in
euro 16.638.399.396,72 in termini di competenza e in euro 25.729.148.786,94 in
termini di cassa per l’anno finanziario 2018, in euro 15.690.934.843,08 in
termini di competenza per l’anno finanziario 2019 e in euro 13.747.201.883,29 in
termini di competenza per l’anno finanziario 2020.
2.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e
il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni
altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2018.
Art.
2
Stato
di previsione della spesa
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011 è approvato in
euro 16.638.399.396,72 in termini di competenza e in euro 25.729.148.786,94 in
termini di cassa per l’anno finanziario 2018, in euro 15.690.934.843,08 in
termini di competenza per l’anno finanziario 2019 e in euro 13.747.201.883,29 in
termini di competenza per l’anno finanziario 2020.
2.
E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli
stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in materia di
impegno di spesa corrente.
3.
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio
finanziario 2018 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello
stato di previsione di cui al comma 1.
4.
A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio,
la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del
Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può
limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione,
compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a
tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni
giuridiche.
5.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico
della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori
vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello
stato di previsione di cui al comma 1.
Art.
3
Allegati
al bilancio (1)
1.
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a)
il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato
1);
b)
il riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 2);
c)
il riepilogo generale delle spese per missioni (allegato
3);
d)
il quadro generale riassuntivo (allegato 4);
e)
il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato
5);
f)
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato
6);
g)
l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e l'elenco
delle spese obbligatorie (allegato
7); (2)
h)
l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva
per spese impreviste (allegato
8); (3)
i)
programmi (allegato 9);
j)
la nota integrativa (allegato 10);
k)
il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato
11);
l)
il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese titolo
1 (allegato 12);
m)
il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese titolo
2, 3 (allegato 13);
n)
il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese titolo
4 (allegato 14);
o)
il prospetto delle spese per servizi per conto terzi e partite di giro (allegato
15);
p)
il bilancio spese per titoli e macroaggregati (allegato
16);
q)
allegato a): il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione
(allegato 17);
r)
allegato b): il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,
del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
(allegato 18);
s)
allegato c): il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di
dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato
19);
t)
allegato d): il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato
20);
u)
l’elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del piano
dei conti, entrate (allegato
21);
v)
l’elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del piano
dei conti spese (allegato
22).
(1) Per gli allegati vedi le rettifiche pubblicato nel B.U.R. n.13, del 25/01/2018.
(2) Lettera
sostituita a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n.13, del
25/01/2018.
(3) Lettera sostituita a seguito di rettifica , pubblicato nel B.U.R. n.13, del
25/01/2018.
Art.
4
Elenco
delle spese obbligatorie
1.
Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 7,
contenente i capitoli che possono essere integrati a norma dell’articolo 48,
commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
Art.
5
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie
1.
Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1,
è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro 2 milioni ed è gestito a
termini dell’articolo 48, comma 1 e 2, del d.lgs.
118/2011.
Art.
6
Fondo
di riserva per le spese impreviste
1.
Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1,
è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro 2 milioni e 528 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 48, comma 1 e 2, del
d.lgs.118/2011.
Art.
7
Fondo
di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari
1.
Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari,
missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario
2018 in euro 50 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 2 della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge
di stabilità regionale 2016).
Art.
8
Fondo
di riserva per la definizione delle passività potenziali
1.
Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20,
programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro
23.643.133,03 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 46, comma 3, del
d.lgs. 118/2011.
Art.
9
Fondo
crediti di dubbia esigibilità
1.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, missione 20, programma 2, titolo 1, è
determinato, come da allegato c) alla presente legge, in euro 132.355.783,11 per
l’esercizio finanziario 2018, in euro 114.519.145,42 per l’esercizio finanziario
2019 e in euro 102.269.145,42 per l’esercizio finanziario 2020 per il fondo di
parte corrente e in euro 0,00 per ciascun esercizio finanziario 2018-2020 per il
fondo di parte capitale ed è gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs.
118/2011.
Art.
10
Fondo
speciale di parte corrente e capitale per il finanziamento di leggi regionaliche
si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio
1.
Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che
si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3,
titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro 2 milioni e 700
mila ed è gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs.
118/2011.
2.
Il fondo speciale di parte capitale per il finanziamento di leggi regionali che
si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3,
titolo 2, è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro 500 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.
Art.
11
Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa
1.
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1,
titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro
1.634.839.731,45.
Art.
12
Risultato
di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario
2017
1.
Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2017 è
determinato in euro 3.618.526.910,41, come da allegato 17 (Tabella dimostrativa
del risultato di amministrazione presunto) alla presente legge ed è così
composto:
a)
parte accantonata: euro 1.181.693.142,94;
b)
parte vincolata: euro 2.847.833.444,67.
2.
La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2017 per euro 475.057.528,06 relativa al fondo anticipazione di
liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e
seguenti del predetto articolo 1.
Art.
13
Attuazione
del Titolo II del d.lgs. 118/2011
1.
Per l’attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2018, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione
sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative
spese.
Art.
14
Disposizioni
relative all’accensione di anticipazioni di cassa
1.
La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è
autorizzata a disporre con proprio atto l’accensione di anticipazioni di cassa
per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le
conseguenti variazioni di bilancio.
Art.
15
Erogazione
al Consiglio regionale
1.
I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di
previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a
disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo
Presidente.
Art.
16
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità
1.
In relazione al disposto dell’articolo74
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli),
l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei
residui, è confermato in euro 25,00.
Art.
17
Bilancio
Pluriennale
1.
E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2018–2020, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo
stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui al d.lgs.118/2011
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.