Art. 1
Aggiornamenti normativi
1. Le presenti disposizioni adeguano la legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) alle seguenti norme:
a) legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- b) decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in
materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- c) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di
attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- d) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione
della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi).
Art. 2
Modifica all’articolo 2
della l.r.
24/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/2015, dopo
la lettera o), è aggiunta la seguente:
o bis) favorire una pianificazione del territorio e
della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio
del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse,
sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non
compromettere l’ambiente e il paesaggio.
Art. 3
Modifica all’articolo 3 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 3 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio
delle rappresentanze degli enti locali, sentiti la Consulta regionale
consumatori e utenti (CRCU) e i rappresentanti regionali delle associazioni
delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- 3. Per associazioni delle imprese del commercio e organizzazioni dei
lavoratori maggiormente rappresentative si intendono quelle presenti nel
CNEL che siano firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) di settore applicato alla categoria. Per le disposizioni in materia
di carburanti sono consultate le relative associazioni di impresa
maggiormente rappresentative.
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- 5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e
istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica
univoca prevista dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 126/2016.
Art. 4
Modifica all’articolo 4 della l.r. 24/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/2015, dopo
la lettera m), è aggiunta la seguente: m bis) vendita stagionale: l’attività
svolta, anche su area pubblica, per uno o più periodi, nel complesso non
inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per
ciascun anno solare.
Art. 5
Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 5 della l.r . 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) al comma 2 è soppresso il secondo periodo;
- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- 2 bis. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita
dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica
sanitaria, compilando l’apposito modulo che è trasmesso all’azienda sanitaria
locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.
Art. 6
Modifica all’articolo 6 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 6 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- 2. Il subentro nell’attività è soggetto a comunicazione da presentare al
SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta
giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi
della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del contratto di cessione
d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo
5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le
sanzioni previste all’articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo
2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno).
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- 4. Il trasferimento della titolarità o il subentro di un nuovo gestore di
un impianto di distribuzione di carburanti senza trasferimento della
titolarità sono subordinati a comunicazione al SUAP. In caso di trasferimento
della titolarità, il SUAP entro quindici giorni dalla comunicazione verifica
gli atti comprovanti per legge il trasferimento, accerta i requisiti
soggettivi del subentrante e trasmette la comunicazione alla Regione e
all’Ufficio delle dogane. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la
comunicazione è trasmessa anche ai Vigili del fuoco (VV.F.) a cura del SUAP.
- c) al comma 6, dopo le parole: "trenta giorni al", aggiungere le seguenti:
"SUAP del";
- d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. La cessazione o sospensione temporanea delle
attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP. In caso di
grandi strutture di vendita, il SUAP trasmette alla Regione copia della
comunicazione.
6 ter. Quando il subingresso, la cessazione o
sospensione dell’attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla
comunicazione è allegata la notifica ai fini sanitari.
Art. 7
Modifica all’articolo 9 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 9 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) il comma 4 è abrogato;
- b) al comma 5, le parole alfanumeriche: "ai commi 1, 2, 3 e 4", sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 3".
Art. 8
Modifica all’articolo 12 della l.r. 24/2015
1. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 24/2015, la
lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le
fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l’approvazione del regolamento di
cui alla lettera e).
Art. 9
Modifica all’articolo 13 della l.r. 24/2015
1. Al comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 24/2015 le
lettere a) e c) sono soppresse.
Art. 10
Modifica all’articolo 16 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 16 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: La disposizione
non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree
commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.
- b) alla lettera c) del comma 6, il punto 3) è soppresso.
Art. 11
Modifica all’articolo 17 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 17 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016:
a) l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento
di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di vendita di una media o
grande struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio;
b) l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento
di settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro
commerciale, un’area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di
autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza,
congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita.
E’ necessario procedere all’ottenimento dell’autorizzazione o alla presentazione
della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all’interno della
grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi
in relazione alle rispettive dimensioni.
- b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
- 14 bis. E’ concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che
sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del
progetto. In ogni caso l’ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione
dell’atto unilaterale d’obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento
attuativo di cui all’articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali
condizioni.
Art. 12
Modifica all’articolo 20 della l.r. 24/2015
1. L’articolo 20 della l.r. 24/2015 è sostituito dal
seguente:
Art. 20 Correlazione tra concessione edilizia e
autorizzazione commerciale
- Nel caso in cui, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, siano
previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti
prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA),
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio
attività (DIA), questa è presentata dall’interessato al SUAP competente per
territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
- Il rilascio dell’autorizzazione commerciale da parte del comune è
subordinato all’avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.
- L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di
polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei
regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle
relative alle destinazioni d’uso.
Art. 13
Modifica all’articolo 27 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 27 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo la lettera J), è aggiunta la seguente:
- j bis) spunta: l’operazione con la quale, prima dell’orario di vendita,
vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel
mercato, nella fiera e fuori mercato.
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In caso di assenza del
titolare del titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è consentito ai
dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta
degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e
l’atto di delega, attestante il rapporto con l’impresa titolare.
-
Art. 14
Modifica all’articolo 34 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 34 della l.r. 24/2015 è apportata la
seguente modifica:
a) al comma 3, dopo le parole alfanumeriche: "comma
2,", sono aggiunte le seguenti: "primo alinea,".
Art. 15
Modifica all’articolo 41 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 41 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) al comma 4, dopo le parole: "d.lgs. 59/2010", la virgola è sostituita
da un punto;
- b) al comma 4, le parole: "nonché il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.", sono sostituite dalle
seguenti: "L’attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in
materia di sicurezza.
Art . 16
Modifica all’articolo 44 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 44 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative
concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio
di nuovi impianti, per l’esercizio provvisorio e per l’aggiunta carburanti in
impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai
provvedimenti di cui all’articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora
non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data
di ricevimento.
b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente
periodo: "L’avvio dell’attività è inoltre subordinata alla presentazione della
SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.
Art. 17
Modifica all’articolo 45 della l.r. 24/2015
1. L’articolo 45 della I.r. 24/2015 è sostituito dal
seguente:
"Art. 45
Tipologie e attività commerciali integrative
- I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso
di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica
elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas
naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità
self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri
economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora
localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di
cui all’articolo 3.
- Tutti gli impianti devono essere dotati dell’apparecchiatura self-service
prepagamento.
3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti
ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi
all’automobile e all’automobilista, autolavaggio, auto parking, officine,
anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori
a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di
attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di
rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e
periodica. L’esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto
delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di
tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora
sull’impianto sia prevista l’installazione di lavaggio auto, contestualmente
alla domanda è presentata
- anche l’istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).
4 I provvedimenti di cui all’articolo 3, possono
prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell’area di
rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei
all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza
di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di
disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza
pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.
Art . 18
Modifica all’articolo 49 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 49 della l.r. 24/2015 è apportata la
seguente modifica:
a) al comma 1, le parole: "per buncheraggio navi e
motopesca", sono sostituite dalle seguenti: "di distribuzione di carburanti
esenti da accise per la navigazione
Art. 19
Modifica all’articolo 53 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 53 della l.r. 24/2015 è apportata la
seguente modifica:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis.
Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi
da trasmettere ai VV.F. a cura del SUAP.".
Art. 20
Modifica all’articolo 58 della l.r. 24/2015
1. L’ articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58
Apparecchi automatici
- La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a
essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni
concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
- La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5.
- Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono
essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
- L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi
commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
- Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici
che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale
al SUAP che le trasmette all’ASL.
- È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori
automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore
mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.
Art. 21
Modifica all’articolo 59 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 59 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La vendita al dettaglio per
corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale
l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Quando
l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun
titolo di legittimazione aggiuntivo.
- b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 bis. Quando l’attività è
accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di
legittimazione aggiuntivo.
Art. 22
Modifica all’articolo 60 della I.r. 24/2015
1. All’articolo 60 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1 . La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP
del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare
l’attività.
- b) al comma 3 le parole: "ha la residenza o la sede legale", sono
sostituite dalle seguenti: "ha avviato l’attività.
- c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
- "9 bis. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non
occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
Art. 23
Modifica all’articolo 61 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 61 della l.r. 24/2015 è apportata la
seguente modifica:
a) al comma 3 le parole: "le vendite straordinarie e
promozionali," sono soppresse.
Art. 24
Modifica all’articolo 62 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 62 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
- a) al comma 1 la parola: "autorizzazione" è sostituita dalla seguente:
"attività";
- b) all’alinea del comma 3, le parole "L’autorizzazione è revocata:" sono
sostituite dalle seguenti: "Il titolo abilitativo è revocato:";
- c) al comma 3, lettera a), punto 2, le parole: "rilascio
dell’autorizzazione;" sono sostituite dalle seguenti: "titolo stesso;".
Art. 25
Modifica all’articolo 63 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 63 della l.r. 24/2015 è apportata la
seguente modifica:
a) al comma 1, alla fine della lettera c), il punto è
sostituito dal punto e virgola e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) gli articoli 3 e 5 della legge regionale 19
dicembre 2008, n. 38 (Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli
regionali).
Art. 26
Modifica all’articolo 64 della l.r. 24/2015
1. All’articolo 64 della l.r. 24/2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9 bis. Con l’entrata in vigore delle disposizioni
attuative del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, cessano di avere
efficacia le norme del titolo III della presente legge incompatibili con la
legge statale.
"9 ter. Con l’entrata in vigore delle disposizioni
attuative previste dall’articolo 1, commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) cessano di avere efficacia le
norme della presente legge in contrasto con le disposizioni statali. La Giunta
regionale approva il relativo regolamento attuativo di
aggiornamento.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.