ARTICOLO 1
(Modificazione del territorio,
della denominazione e del capoluogo dei comuni)
La costituzione di nuovi comuni, la fusione di piu' Comuni fra
loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della
denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell' art. 63 dello Statuto,
con legge regionale.
ARTICOLO 2
(Costituzione di nuovi comuni)
Le frazioni aventi almeno n. 2.000 abitanti residenti, singole o
associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o piu' Comuni, purche'
contermini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell' aggregato
umano, dello sviluppo socio - economico, propri caratteri di autosufficienza,
di individualita' e di omogeneita' e abbiano interessi distinti da quelli del
Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo,
sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si
distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l'
espletamento dei servizi.
Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla
consultazione della popolazione interessata nonche' dal parere favorevole
espresso dal Consiglio comunale con maggioranza dei 3/ 4 dei consiglieri a
questo assegnati.
ARTICOLO 3
(Distacco di frazioni)
Una frazione puo' essere distaccata dal Comune cui appartiene ed
essere aggregata ad un altro Comune contermine, quando sia presentata domanda
da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa
frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto
favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e
di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/ 4
dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da
cui la frazione si distacca, conservi la autosufficienza necessaria per l'
espletamento dei servizi.
ARTICOLO 4
(Riunioni di comuni contermini)
Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o piu'
Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi
Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d' accordo le condizioni.
La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento
costitutivo ha l' obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante
consultazione elettorale.
ARTICOLO 5
(Modifica della circoscrizione
territoriale)
I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'
impianto, all' incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'
espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze
dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l' ampliamento della
loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.
La Regione provvede con legge, previa consultazione delle
popolazioni interessate.
ARTICOLO 6
(Determinazione dei confini)
Qualora il confine fra due o piu' Comuni non sia delimitato da
segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i
Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la
rettifica fissandone d' accordo le condizioni.
La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta medesima.
In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei
confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.
ARTICOLO 7
(Regolamento dei rapporti
patrimoniali ed economico - finanziari)
I rapporti patrimoniali ed economico - finanziari conseguenti alle
modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.
In caso di mancato accordo provvede d' ufficio la Giunta regionale
sentita la Commissione Consiliare competente.
In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene
a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti
patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.
ARTICOLO 8
Le modalita' ed i termini della consultazione popolare di cui agli
articoli precedenti sono determinati con legge regionale.
ARTICOLO 9
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Data a Bari, addì
20 dicembre 1973